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  Dicembre 2012

Articoli n° 03
APRILE 2010
 


Inserto


a cura di M. Marinaro

La mediazione delle liti civili e commerciali

Un nuovo strumento al servizio delle imprese

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reti di impresa La nuova frontiera del business

L'INTERVISTA - Bianchi: «Il contratto di rete consente di realizzare progetti strategici di crescita»

L'INTERVISTA - Palmieri: «Fare rete si puÒ ed È anche facile se si conoscono i percorsi»
L'INTERVENTO - La rete È un ponte verso il futuro, che va costruito insieme ad altri

L'INTERVENTO - L’innovazione si fa in “rete”

L'Intervista


Bianchi: «Il contratto di rete consente di realizzare progetti strategici di crescita»


«La rete di impresa creata con il contratto di rete nasce per svolgere attività non solo strumentali ma strategiche per lo sviluppo dell’impresa, ossia anche per permettere alla singola azienda-nodo di fare altro rispetto a quello che abitualmente fa»

di Raffaella Venerando


Andrea Bianchi
Direttore Generale per la politica industriale e la competitività Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Ministero dello Sviluppo Economico


Direttore, il contratto di rete sembra finalmente offrire una concreta risposta all’esigenza di innovazione - soprattutto in termini organizzativi - delle nostre imprese, in larga misura troppo piccole per essere oggi competitive sui mercati. Da più parti, però, si sottolinea che il testo legislativo approvato lo scorso luglio sia lacunoso e da perfezionare. Un primo elemento da rivedere riguarda il vincolo di eseguire in comune attività rientranti nell’oggetto sociale di ciascuna delle imprese appartenenti alla rete. Vuole chiarirci meglio questo punto?
Il contratto di rete non è l’unica via per il rafforzamento della collaborazione tra le imprese. Le forme di collaborazione le decide il mercato in relazione alla loro idoneità a raggiungere lo scopo. Il Legislatore ha voluto fornire un ulteriore strumento, un modello di rete che si fonda su un contratto che presenta una causa molta ampia che lo rende adatto a modularsi alle diverse strategie imprenditoriali. Il significato del contratto di rete si trae da una sua lettura completa: con esso gli imprenditori procedono all’esercizio in comune di un’attività economica diretta ad accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Contestualmente alla stipula del contratto devono essere indicate le attività comuni poste a base della rete, nonché gli obiettivi strategici. La rete di impresa creata dunque con il contratto di rete nasce per svolgere attività non solo strumentali ma strategiche per lo sviluppo dell’impresa, ossia anche per fare altro rispetto a quello che fa. Non a caso il contratto di rete viene definito dalla dottrina un contratto “transtipico”, ossia un contratto attraverso il quale, con il modello organizzativo adeguato, possono essere svolte alcune o tutte le attività proprie di alcune figure contrattuali, quali il consorzio, l’ati, la joint venture, eccetera.

Secondo limite: mancano i dettagli su cosa è giusto fare in caso di scioglimento oppure di recesso. Cosa accade in questi casi? Quali sono le conseguenze?

Non ritengo che la mancata previsione di una idonea disciplina dello scioglimento e del recesso costituisca un limite. Il contratto di rete lascia ampi spazi all’autonomia privata che può determinare le regole e le fattispecie di cessazione degli effetti del contratto con i soli limiti posti dalla disciplina generale del contratti.

In che modo il contratto di rete difende i diritti proprietari sviluppati in comune?
Quando gli imprenditori stabiliscono di collaborare ad un progetto di sviluppo strategico attraverso il contratto di rete, al momento della sua stipulazione devono rispettare solo tre condizioni: elaborare un programma strategico di sviluppo, individuare le funzioni ed i poteri rappresentativi dell’organo comune e modulare di conseguenza il fondo patrimoniale comune. É ovvio che se la loro attività prevede “diritti proprietari sviluppati in comune” dovranno disciplinare anche questo aspetto. Noi abbiamo costruito lo scheletro, la forma della rete la devono dare gli imprenditori.

Come saranno regolati i rapporti Banche/Reti?
Noi auspichiamo che il mondo bancario sappia cogliere la novità e sappiamo che soggetti bancari stranieri stanno attentamente valutando questo nuova forma di collaborazione imprenditoriale. Siamo certi che questa novità sarà apprezzata anche dal sistema bancario italiano.

Infine, rispetto a un tradizionale contratto bilaterale, quello di rete quali tutele aggiuntive garantisce alle imprese che vi aderiscono?
Non ritengo che un’impresa sia più tutelata da un contratto bilaterale che da un contratto plurilaterale. Il punto sono le previsioni contrattuali e la forza dei soggetti economici, posto che è nel potere del giudice valutare se l'esercizio dell'autonomia contrattuale operi in chiave elusiva dei principi generali della buona fede, della lealtà e della correttezza. Tuttavia noi siamo concentrati sulla fisiologia e non sulla patologia del contratto di rete e crediamo che la vera tutela che questo contratto offra all’impresa sia una tutela proattiva, che risiede nell’opportunità offerta ad un piccolo e medio imprenditore di collaborare per la realizzazione di un progetto strategico di crescita.

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