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  Dicembre 2012

Articoli n° 03
APRILE 2010
 


Inserto


a cura di M. Marinaro

La mediazione delle liti civili e commerciali

Un nuovo strumento al servizio delle imprese

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diritto e impresa - Home Page
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Per i creditori della P.A.
arriva la cessione pro soluto


Il decreto milleproghe ha esteso a tutto il 2010 la possibilità per le imprese di cedere pro soluto i crediti vantati nei confronti di Regioni ed enti locali a banche e intermediari finanziari

Maurizio Galardo
Avvocato
Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Con la conversione in legge (L. 26 febbraio 2010 n. 25), del decreto mille proroghe (D.L. 30 dicembre 2009 n. 194) è stata estesa a tutto il 2010, la possibilità per le imprese creditrici della pubblica amministrazione, di cedere pro soluto, i propri crediti a banche e intermediari finanziari, opportunità introdotta inizialmente dall’art. 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2.
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali, possono adesso certificare entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell’istanza, se il relativo credito, sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto, a favore di banche o intermediari finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto (pubblica amministrazione) dal momento di tale certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizi, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, escluda la cedibilità del credito medesimo.
Dunque i titolari di crediti non prescritti, che siano certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di Regioni ed enti locali, per contratti di fornitura, somministrazione e appalti, al fine di procedere alla cessione del credito pro soluto, a banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) potranno presentare, ancora per tutto il 2010 all’amministrazione debitrice, un’istanza di certificazione del credito, redatta in conformità al modello predisposto dal Ministero dell’Economia e Delle Finanze.
Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria dell’amministrazione debitrice, nel termine di venti giorni, dalla ricezione dell’istanza, dopo aver verificato gli atti dell’ufficio, potrà certificare, utilizzando un apposito modello, la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, oppure in caso contrario potrà rilevare l’insussistenza di questi requisiti, dandone tempestiva notizia all’interessato.
Le Regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, dovranno indicare nella certificazione, il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell’importo certificato e le relative modalità.
Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.
Nel caso invece di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell’amministrazione debitrice, il credito potrà essere certificato e di conseguenza ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice.
La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti ai sensi dell’art. 70 comma 3 R.D. n. 2440/1923.
Inoltre la cessione del credito deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
La norma così introdotta favorisce dunque la possibilità per imprese, di smobilizzare i propri crediti, vantati nei confronti della pubblica amministrazione, attuando una forma di cessione, che avviene pro soluto, ovvero senza assunzione di alcuna garanzia da parte dell’impresa cedente in ordine alla solvibilità della pubblica amministrazione per il pagamento dei crediti ceduti.
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