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  Dicembre 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2009
 


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Trasporto in conto terzi, come regolarsi con la scheda

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Maddalena Chiumento

Trasporto in conto terzi,
come regolarsi con la scheda


Il nuovo documento garantisce maggiore sicurezza stradale e favorisce la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto delle merci





La presentazione del seminario

Dal 20 luglio 2009 le aziende che esercitano attività di trasporto in conto terzi e, di riflesso, chi affida merci per un trasporto a questi soggetti, si trovano a dover compilare un nuovo documento - la scheda di trasporto- che allo stato attuale mostra qualche difficoltà nell’interpretazione del contenuto.
In particolare quello che emerge - dall’ascolto delle richieste di chiarimento da parte delle imprese associate - è un certo scollamento fra le previsioni legislative e la tecnica commerciale, per cui la Confindustria Avellino ha ritenuto opportuno organizzare un seminario di approfondimento tecnico che, oltre a presentare le recenti novità legislative riguardo alla scheda di trasporto, ha fornito gli strumenti per la corretta gestione dei trasporti e delle spedizioni internazionali, dalla redazione del contratto di vendita fino alla rendicontazione amministrativa dei servizi di trasporto. La scheda di trasporto, introdotta dal D.Lgs. 214/08 (articolo 1) e dal DM 30/06/2009, che hanno aggiunto l'articolo 7-bis al D.Lgs. 286/05, ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza stradale e favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto di merci per conto di terzi. Identifica, infatti, tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e, se il committente, il proprietario o il caricatore indicano nella scheda le istruzioni per il vettore, il documento è idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e a individuare la responsabilità del conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto.
É opportuno, pertanto innanzitutto definire i soggetti.
Il vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che é parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
il committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale é stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
il caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
il proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Il seminario di approfondimento è stato tenuto dal dottor Fabrizio Ceriello, consulente in tema di trasporti per il commercio internazionale, il 19 ottobre scorso presso la sede della Confindustria Avellino ed è stato necessario prevederne una doppia edizione visto il gran numero di adesioni da parte delle imprese associate.

Scheda di trasporto: consigli per una corretta compilazione

Dottor Ceriello la modifica legislativa come si riflette sull’operatività delle aziende di produzione, e quali sono le indicazioni che può fornire rispetto alle fattispecie di quesiti più frequenti che le vengono posti?

Il documento di trasporto ha la prioritaria esigenza di attivare un meccanismo di controllo sull’operato delle aziende di autotrasporto ma si riflette direttamente sull’operatività delle aziende produttrici e commerciali che si vedono investite della responsabilità di compilare tale documento. Infatti è il committente del servizio di trasporto (cioè colui che richiede tale servizio) a dover compilarlo e dovrà poi essere conservato a bordo del mezzo che materialmente effettua la movimentazione delle merci.
In realtà, facendo un passo indietro al 2005 ed in particolare all’articolo 6 del D.Lgs. 286 andato in vigore il 1° marzo dell’anno successivo, era già prevista la possibilità di redigere un contratto in forma scritta, che tuttavia spesso veniva sostituito da DDT, lettera di vettura camionistica internazionale CMR, o da documenti doganali. Tutta questa documentazione o anche un contratto di trasporto stipulato seguendo il dettato del citato articolo 6 del D.Lgs. 286/2005 possono ancora sostituire la scheda di trasporto a patto che però vengano comunque riportate le informazioni che tale scheda espressamente richiede.

Quali sono queste informazioni?
Le informazioni che devono necessariamente essere previste anche nei documenti sostituivi, nel rispetto della compilazione della scheda di trasporto sono quelle relative:
- al vettore, italiano o straniero, abilitato e/o autorizzato a svolgere attività di trasporto internazionale e/o nazionale, che esegue il trasporto in oggetto;
- al committente, cioè colui che richiede il servizio di trasporto e che di riflesso è la controparte contrattuale del vettore;
- al caricatore, che cura la sistemazione del carico a bordo del mezzo che la trasporta;
- al proprietario delle merci al momento in cui esse vengono affidate al vettore;
- alle informazioni relative alle merci trasportate ed ai luoghi di carico e scarico.

Quali sono le criticità che le imprese sue clienti stanno incontrando?

Le difficoltà sono essenzialmente di interpretazione. Con riferimento al committente del trasporto, infatti, occorre spendere qualche parola ai fini della sua corretta individuazione quando la vendita, ad esempio, avviene con resa franco fabbrica. Dovrebbe essere il destinatario a compilare la scheda di trasporto in quanto è colui che ha incaricato il vettore ma sembra più verosimile la possibilità che sia il mittente, cioè il venditore, a compilare tale documento per conto del suo cliente. Nasce quindi il problema se dover prevedere un’esplicita delega rilasciata dall’acquirente al venditore per quanto attiene la compilazione del documento. Ciò tuttavia non fa perdere la “qualifica” di committente al destinatario che resta sempre colui che ha richiesto il servizio di trasporto al vettore.
Ancora, quando si fa riferimento al proprietario delle merci, è opportuno ricordare, a parer nostro, che affidare le merci al vettore, non equivale automaticamente a trasferirne anche la proprietà alla controparte, laddove il venditore e l’acquirente potrebbero aver concordato ai fini del passaggio di proprietà delle merci, un determinato momento quale l’avvenuto pagamento a scadenza ovvero la messa in funzione, ad esempio nel caso di un macchinario, del prodotto trasportato.

Cosa possiamo consigliare quindi alle nostre imprese?
Il consiglio, al momento, è quello di assecondare la richiesta di compilazione di tale documento (tranne nei casi in cui sia possibile l’omissione) dal momento che la normativa prevede anche uno schema sanzionatorio per la mancata, l’inesatta o l’incompleta compilazione del documento; la sanzione colpisce sia il committente, nella misura da 600 a 1800 euro e sia il vettore cui viene applicata una sanzione da 40 a 120 euro ma con il fermo amministrativo del mezzo di trasporto che verrà restituito alla presentazione della scheda correttamente compilata o del contratto di trasporto.
Ricordo infine che ci sono dei casi in cui la scheda può non essere obbligatoria come nei trasporti internazionali dove può essere sostituita da documenti come la lettera di vettura CMR o documenti doganali o di accompagnamento (ad esempio per i prodotti soggetti al pagamento delle accise). Nei trasporti nazionali, dove di regola è sempre obbligatoria, le eccezioni riguardano i trasporti a collettame (meglio conosciuti con il generico termine “groupage”), quando ogni singola partita di merce abbia un peso inferiore alle 5 tonnellate e per i trasporti eseguiti dalle aziende in contro proprio, cioè con propri mezzi.

 

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