Ristrutturazioni societarie:
la luce in fondo al tunnel
Il legislatore ha disciplinato degli strumenti che consentono all’imprenditore di gestire lo stato
di crisi, superando le difficoltà e consentendo la continuazione dell’attività d’impresa
Maurizio Galardo
Avvocato,
Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it
L’introduzione ad opera del legislatore, nella legge fallimentare novellata (R.D. 267/1947 e succ. modd.), di alcuni istituti giuridici, volti a favorire il superamento delle situazioni di crisi, riguardanti imprese in difficoltà, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall), la transazione fiscale (art. 182 ter), i piani di risanamento attestati (art. 67 comma 3 lett. d), nonché la modifica della disciplina della procedura di concordato preventivo (artt. 160 l. fall), ha aperto degli spazi importanti, per la realizzazione di operazioni di ristrutturazione, dirette al salvataggio delle imprese in crisi, consentendo così di evitare l’apertura di una procedura di fallimento.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare, costituiscono un’evoluzione degli accordi di salvataggio utilizzati in passato, per il superamento delle situazioni di crisi che avevano coinvolto gruppi industriali di dimensioni medio-grandi, (ad. es. Cameli, Belleli, Ferruzzi, Montedison ecc.) e riflette le esperienze degli ordinamenti di alcuni Paesi stranieri, in particolare, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, in cui si è affermata da tempo la tendenza a favorire procedure dirette in primo luogo al risanamento delle imprese in crisi, anziché la loro liquidazione.
Il modello straniero di riferimento più importante è rappresentato dalla procedura di Reorganization, disciplinata nel Chapter 11, della legge fallimentare degli Stati Uniti d’America, procedura utilizzata di recente per il salvataggio di Lehman Brothers e di Chrysler.
Con l’introduzione nel nostro ordinamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) e più in generale con la valorizzazione degli istituti volti a favorire il salvataggio delle imprese in crisi, è stata estesa a tutti gli imprenditori commerciali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 l.fall., la possibilità di attuare delle tecniche di ristrutturazione del debito, in passato sperimentate con successo, soltanto da imprese di dimensioni rilevanti.
Recentemente il Tribunale di Milano ha omologato diversi accordi di ristrutturazione tra cui quelli riguardanti alcune società del gruppo Gabetti S.p.a., altri accordi di ristrutturazione sono stati omologati dai Tribunali di Ancona, Brescia, Rimini; importanti operazioni di ristrutturazione, attuate di recente, hanno interessato le società Ferretti S.p.a., Pininfarina, e Aedes.
Alcuni, tra i principali aspetti problematici, che sotto il profilo legale, occorre affrontare nella realizzazione della ristrutturazione, riguardano l’individuazione delle modalità concrete con cui attuare la riduzione dell’indebitamento, la negoziazione del piano di ristrutturazione con i diversi creditori, il coinvolgimento e la gestione dei rapporti con i player della crisi d’impresa, quali banche e altri finanziatori, fondi di private equity, ecc..
L’impresa ha adesso la massima autonomia nella predisposizione dell’accordo di ristrutturazione, che potrà contenere, tra l’altro, una clausola in forza della quale i creditori si impegnano a non chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore, eventualmente condizionata alla regolare omologazione dell’accordo da parte del tribunale. Si potrà prevedere la parziale rinuncia al credito, la concessione di dilazioni di pagamento, la rideterminazione o lo stralcio degli interessi maturati, l’emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione, la cessione di asset; l’attribuzione ai creditori, di strumenti finanziari partecipativi, nonché la conversione dei crediti vantati da questi in capitale sociale, attraverso la tecnica, ammessa dalla giurisprudenza, della sottoscrizione dell’aumento di capitale, attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti della società.
Inoltre, quasi sempre, viene prevista l’erogazione di nuovi finanziamenti, a garanzia dei quali potrà essere richiesta la concessione di garanzie reali o personali. |