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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIo 2009
 


Inserto

CONFINDUSTRIA AVELLINO
Assemblea Pubblica 2009
Relazione del Presidente Silvio Sarno
Avellino, 23 giugno 2009
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CONFINDUSTRIA SALERNO
Più Etica, più Impresa con un nuovo Welfare
Intervento del Presidente
Agostino Gallozzi

Salerno, 9 luglio 2009

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Project Financing: linee guida dell’AutoritÀ di Vigilanza

Licenziamento disciplinare:
la Cassazione fornisce gli orientamenti interpretativi

Il mercato del credito e della finanza: piÙ ombre che luci


Project Financing: linee guida dell’AutoritÀ di Vigilanza

Maggiori “consapevolezze” e possibilità di tutela per gli operatori privati

Luigi D’Angiolella
Avvocato
studiodangiolella@tin.it

Si è già avuto modo di analizzare, in questa rubrica, l’istituto del project financing anche per mettere in luce le novità recentemente introdotte con l’ultimo correttivo del 2008.
Oggi l’istituto si pone nuovamente all’attenzione degli operatori del settore in quanto sono recentemente intervenute alcune determine dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (in particolare determina del Consiglio n. 3 del 20 maggio 2009) con le quali l’organo ha fornito Linee Guida relativamente a numerosi aspetti applicativi dell’istituto, data la nuova - complessa - configurazione dello stesso e la necessità di fornire maggiori chiarimenti alle imprese operanti nel settore.
E infatti, pur ribadendo l’ampia discrezionalità di cui gode il soggetto pubblico nella scelta dei criteri sulla cui base affidare i lavori nelle procedure di project financing, l’Autorità ha chiarito i limiti di tali scelte, fornendo agli imprenditori privati i necessari chiarimenti dinanzi a valutazioni sino ad oggi completamente rimesse alla sola Amministrazione.
L’Autorità ha ribadito che è cruciale, al fine di una corretta applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenere conto della netta distinzione, a partire dal bando e dai documenti di gara, tra i requisiti che devono possedere i concorrenti per partecipare alle gare ed i criteri di aggiudicazione dell’offerta.
In relazione poi ai criteri di scelta, l’Autorità ha specificato come la stazione appaltante, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità dato dalla possibilità di privilegiare criteri di valutazione attinenti al pregio estetico dell’opera, piuttosto che all’economicità della manutenzione o all’efficienza della gestione del servizio e così via, deve comunque effettuare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi.
A tal fine, anche in recepimento di consolidati principi comunitari, la scelta dei criteri di valutazione diventa un’operazione che, seppur discrezionale nel fine, è rigidamente disciplinata nel metodo, nel senso che la stazione appaltante è obbligata a dar conto con chiarezza delle proprie scelte nei documenti di gara ed, in tal modo, si “autovincola” alla valutazione delle future offerte sulla base di criteri oggettivi predeterminati.
Quanto al merito della scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, l’Autorità ha chiarito il significato del limite alla discrezionalità della stazione appaltante che risiede, secondo la giurisprudenza, nella “manifesta irrazionalità” della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell’intervento .
Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un elemento sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri (cfr. Consiglio di Stato, Sez V,. 09.03.2009, n. 1368).
L’Autorità ha indicato, in allegato alla determinazione n. 4 del 20 maggio 2009, una utile metodologia per condurre l’amministrazione aggiudicatrice ad individuare una ponderazione coerente con gli obiettivi che intende perseguire.
In estrema sintesi pare, insomma, che l’Autorità abbia inteso porre un freno al potere discrezionale finora esercitato dalle amministrazioni nella scelta del contraente offrendo maggiore chiarezza e possibilità di tutela agli imprenditori privati in linea con le esigenze legate agli ingenti sforzi loro richiesti.

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