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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIo 2009
 


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CONFINDUSTRIA AVELLINO
Assemblea Pubblica 2009
Relazione del Presidente Silvio Sarno
Avellino, 23 giugno 2009
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CONFINDUSTRIA SALERNO
Pił Etica, pił Impresa con un nuovo Welfare
Intervento del Presidente
Agostino Gallozzi

Salerno, 9 luglio 2009

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a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ISPESL

Sicurezza e salute delle lavoratrici domestiche immigrate

Condizioni di sicurezza
e regolamentazione dei controlli



Sicurezza e salute delle lavoratrici domestiche immigrate


Per la prima volta il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro
comprende anche le tutele delle assistenti familiari

La casa è un ambiente potenzialmente ricco di rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ci vivono e ci lavorano: rischi legati alle condizioni strutturali delle abitazioni, agli impianti tecnologici, alle sostanze comunemente utilizzate per la detergenza, agli utensili più comuni

L’obbligatorietà di assicurare il lavoratore domestico sussiste qualunque sia la durata del lavoro, anche se il lavoro è saltuario e discontinuo, anche se il lavoratore è già assicurato per altra attività, anche se di nazionalità straniera e pensionato

di Antonio Valenti e Alba Rosa Bianchi, Dipartimento di Medicina del Lavoro - ISPESL
antonio.valenti@ispesl.it, albarosa.bianchi@ispesl.it


Gli incidenti domestici hanno assunto, negli ultimi anni, dimensioni sempre più vaste rappresentando ormai uno dei maggiori problemi di sanità pubblica in Europa, sia in termini di mortalità e morbosità sia di costi sanitari e sociali. Infatti, contrariamente a quanto si ritiene, la casa è un ambiente potenzialmente ricco di rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ci vivono e ci lavorano: rischi legati alle condizioni strutturali delle abitazioni (scale, dislivelli vari, pavimenti, ecc.), agli impianti tecnologici (elettrico, distribuzione gas, condizionamento, ecc.), alle sostanze comunemente utilizzate per la detergenza (detersivi, biocidi, ecc.), agli utensili più comuni (trapano e scale portatili, ecc.), agli elettrodomestici, e molti altri ancora.
Anche in Italia il fenomeno assume particolare rilevanza, ma i dati disponibili per valutarne la dimensione sono tuttora incompleti e spesso frammentari.
Secondo l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), ogni anno avvengono circa 4,5 milioni di infortuni domestici di cui 8.000 con esito mortale. I soggetti più a rischio sono quelli che trascorrono maggior tempo in casa: bambini, anziani e donne.
In particolare, da stime INAIL, riferite all’anno 2006, il 90% degli infortuni occorsi alle donne (per lo più di età compresa tra i 35 e i 64 anni) ha riguardato lavoratrici domestiche impiegate in attività di cura della casa (colf) e della persona anziana o disabile (badante), di cui il 62% di origine straniera (Fonte: “Colf e badanti: lavoro da stranieri” - INAIL, Luglio 2007). Proprio per queste ultime, tra le cause di infortunio, oltre a distrazione, comportamenti impropri, scarsa conoscenza e/o inosservanza delle norme di sicurezza, stili di vita non corretti (es. abuso di alcool), si aggiungono: qualificazione e formazione professionale carente, precarietà, elevati carichi di lavoro, difficoltà linguistiche e di comunicazione.
In particolare, non è raro che le lavoratrici domestiche straniere, oltre ai normali compiti di cura della casa e per la persona (anziani e/o bambini), effettuino prestazioni di tipo para-sanitario, pur non disponendo di specifiche conoscenze e competenze utili a svolgere tali mansioni. Bisogna sottolineare la situazione di vulnerabilità delle donne immigrate dovuta alla scarsa conoscenza dei propri diritti e doveri, alla mancanza di tutela per quanto riguarda la qualità dell’ambiente di lavoro, la quantità di ore lavorative, la malattia e l’infortunio, specie nel caso in cui queste lavoratrici, contravvenendo alle norme legislative, non sono regolarizzate.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 339/1958, il lavoratore domestico è colui che presta, a qualsiasi titolo, la propria opera (di almeno 4 ore giornaliere) per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. Rientrano in questa categoria: le colf, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, gli autisti, i giardinieri, eccetera. Le disposizioni del codice civile (artt. 2240 - 2246) rimangono, invece, ancora valide per i lavoratori ad “ore”.
Il rapporto di lavoro domestico deve presumersi oneroso e pertanto subordinato, salva l’ipotesi in cui sia fornita la prova rigorosa dell’esistenza di un rapporto diverso, basato su un vincolo affettivo e tale da comportare la gratuità dell’attività lavorativa (in questo caso si parla di lavoro familiare). Il D.P.R. 1403/1971 prevede la disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali. L’obbligatorietà di assicurare il lavoratore domestico sussiste qualunque sia la durata del lavoro, anche se il lavoro è saltuario e discontinuo, anche se il lavoratore è già assicurato per altra attività, anche se di nazionalità straniera e pensionato.
Il 1° marzo 2007 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL) applicabile ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche di nazionalità non italiana, iscritti alle associazioni che lo hanno stipulato o che comunque lo hanno recepito attraverso l’applicazione. Con l’entrata in vigore del suddetto CCNL i profili professionali dei lavoratori domestici risultano ben separati, dato che, per la prima volta, il nuovo contratto collettivo comprende anche la tutela lavorativa delle badanti, o meglio delle assistenti familiari.
Per limitare il fenomeno infortunistico, oltre all’adozione di interventi di tipo legislativo, istituzionale e/o di vigilanza, risultano di fondamentale importanza interventi informativi e formativi finalizzati all’informazione e sensibilizzazione sui vari fattori di rischio presenti in casa nonché al conseguimento delle necessarie competenze utili all’adozione di comportamenti e stili di vita corretti. La necessità primaria riguarda la formazione linguistica del personale domestico immigrato. Un’adeguata competenza linguistica, infatti, è indispensabile sia in termini di possibilità di espletare i compiti richiesti dalle specifiche mansioni lavorative, sia in vista della prevenzione di casi critici nei quali la sicurezza del lavoratore sia messa in pericolo; si pensi, ad esempio, agli incidenti domestici causati dalla non corretta comprensione delle istruzioni per il funzionamento degli elettrodomestici, degli utensili più comuni, dei prodotti della detergenza, eccetera.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO

Il lavoratore domestico deve:
- informare tempestivamente il datore di lavoro;
- inviare allo stesso, entro 3 giorni dall’evento, il certificato medico indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro. Per il lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro o qualora l’infortunio intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro (famiglie - anche se composte da una sola persona - e comunità di tipo familiare) deve:
- effettuare denuncia all’INAIL su apposito modulo e allegando il referto medico entro:
24 ore e telegraficamente per gli infortuni mortali o presunti tali;
2 giorni dall’accertamento per gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni;
2 giorni a partire dal quarto per gli infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti.
- effettuare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza entro due giorni dall’evento;
- corrispondere la retribuzione completa solo per i primi 3 giorni;
- conservare il posto di lavoro per un numero di giorni relativamente alla anzianità di servizio del lavoratore:
- 10 giorni, per anzianità fino a 6 mesi
- 45 giorni, per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni
- 180 giorni, per anzianità oltre i 2 anni.

 

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