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  Dicembre 2012

Articoli n° 03
APRILE 2009
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Il finanziamento della ristrutturazione

privacy: tra cultura e adempimento Una riflessione sul rapporto tra azienda e norma


Il finanziamento della ristrutturazione

I finanziamenti all’impresa in crisi nelle operazioni di ristrutturazione del debito

Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Una delle difficoltà maggiori che emerge nel salvataggio di un’impresa in crisi è quella di apportare alla stessa dei finanziamenti, necessari per consentirle di proseguire l’attività e di pagare i creditori. Il manifestarsi della crisi comporta infatti anche la riduzione improvvisa della eventuale liquidità residua, dovuta alle richieste di pagamento anticipato da parte dei fornitori, o addirittura la cessazione delle forniture che impedisce la prosecuzione dell’attività, fattori che concorrono rapidamente ad aggravare la situazione in maniera talvolta irreversibile. Per tale ragione la ristrutturazione delle imprese in crisi passa necessariamente attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono loro l’accesso ai finanziamenti, in quanto se un’impresa in difficoltà ha bisogno di finanziamenti che il mercato potrebbe soddisfare ma che non vengono concessi a causa di ostacoli normativi, accade che il fallimento colpisce imprese che potrebbero essere recuperate.
Con il termine “finanziamenti a fini ristrutturativi” si indicano appunto i finanziamenti concessi dalle banche, e dagli altri intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 D.lgs. 385/1993, nell’ambito delle cosiddette soluzioni concordate della crisi d’impresa, previste dalla nuova legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 247 e succ. modd.) tra le quali rientrano oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, anche il concordato preventivo (artt. 160 e segg.) ed i piani attestati di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d). Il mercato relativo a questi finanziamenti viene suddiviso in due settori distinti: quello dei finanziamenti diretti alla ristrutturazione stragiudiziale, e quello dei finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione nell’ambito delle procedure concorsuali. In Italia, pur nella consapevolezza che la disponibilità di nuova finanza consente di aumentare le possibilità di successo della ristrutturazione, il finanziamento delle imprese in crisi incontra grandi difficoltà dovute alla incertezza del quadro normativo. Vi è dunque l’esigenza di costruire modelli virtuosi di comportamento che valorizzando lo strumento dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. lo distinguano nettamente rispetto ai precedenti accordi di salvataggio atipici, sotto il profilo dell’idoneità del primo a salvaguardare i partecipanti all’accordo da eventuali forme di responsabilità civili e/o penali. Le banche vorranno essere garantite in ordine alla capacità di rimborso del finanziamento erogato, nello stesso tempo eventuali nuovi finanziamenti concessi per favorire l’operazione di ristrutturazione non devono ledere gli interessi degli altri creditori, fattori determinanti saranno altresì la tempestività della ristrutturazione e l’eliminazione del rischio di incorrere nell’applicazione di sanzioni civili o penali nell’ipotesi di un successivo fallimento. Secondo l’interpretazione maggioritaria, nell’ipotesi di erogazione di nuova finanza nell’ambito di soluzioni concordate della crisi d’impresa, ove i finanziamenti siano restituiti prima di un successivo fallimento, tale restituzione non è revocabile. Nell’ipotesi in cui la nuova finanza sia stata erogata a fronte della concessione di garanzie, queste ultime non sono revocabili in caso di successivo fallimento, questa esenzione riguarda la revocatoria sia fallimentare sia ordinaria. É stato pertanto evidenziato che la possibilità di ottenere finanziamenti per realizzare la ristrutturazione consentirebbe realmente di superare la vecchia concezione del diritto fallimentare favorendo la creazione di un mercato in cui le imprese che possono essere ristrutturate possono farlo senza incontrare ostacoli legislativi nella realizzazione di un progetto già di per sé complesso.
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