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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
MAGGIO 2008
 


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Marketing sociale e filantropia strategica per le imprese

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IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Lavoratori e assenze per malattia

IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Lorenzo IOELE
Titolare della Cattedra di Diritto della Previdenza sociale
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Salerno

avvocato.ioelelorenzo@tin.it



In attuazione della delega conferita dalla L. n.123/2007 è stato emanato il T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio salvo talune eccezioni (ad es. Forze armate e di Polizia, Vigili del fuoco, Soccorso pubblico, Difesa civile, Servizi di protezione civile, ecc.).
Sono tutelati tutti i soggetti, eccetto gli addetti ai servizi domestici e familiari, che svolgono una prestazione di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche per apprendere un mestiere, un’arte, una professione, ivi compresi i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi di istituti di istruzione e/o formazione, i volontari. La natura giuridica del rapporto incide sui contenuti della tutela specifica prevista per i lavoratori autonomi e per i componenti dell’impresa familiare.
Gli obblighi di prevenzione e protezione sono posti a carico dell’utilizzatore, del distaccatario e del committente per il caso di somministrazione, di distacco, di lavoro a progetto e collaborazione coordinata e continuativa, casi in cui sono anche previsti obblighi di informazione e formazione a carico del somministratore e del distaccante. Tali ultimi obblighi gravano sul datore di lavoro per il caso del lavoro a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
Una particolare attenzione è stata dedicata ai profili della vigilanza e del coordinamento delle relative attività con l’istituzione di un Comitato nazionale con funzioni di indirizzo e coordinamento; di una Commissione consultiva permanente e di un Sistema formativo nazionale per la prevenzione (Sinp).
La competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è attribuita a Ispesl, Inail, e Ipsema; altri Enti (ad es. Regioni, organismi paritetici, enti di patronato) svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione e promozione nei confronti di piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Per promuovere buone prassi, oltre al potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici ed al coordinamento di attività e politiche in materia, è prevista la valorizzazione di accordi collettivi, codici di condotta ed etici.
L’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Anche il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in settori comportanti rischi particolarmente elevati, può esercitare l’attività di vigilanza informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ASL. Sono sostanzialmente confermate le regole dettate dalla previgente legislazione sotto il profilo dei contenuti delle misure di sicurezza, così come in tema di responsabilità in caso di appalto.
Le sanzioni sono state pesantemente inasprite anche se sono stati favoriti meccanismi volti a favorire la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo. A seconda della tipologia e gravità dell’infrazione sono previste sanzioni amministrative (fino a centomila euro) e le sanzioni penali dell’arresto (fino a tre anni) e dell’ammenda (fino a ventimila o centomila euro). Sono anche previste misure interdittive nei casi più gravi ed il riconoscimento per organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa.

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