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  Dicembre 2012

Articoli n° 01
GENNAIO - FEBBRAIO 2008
 


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Demansionare per sopravvivere

Il collegamento tra imprese
nelle gare d’appalto nuovo intervento del Consiglio di Stato

Il collegamento tra imprese
nelle gare d’appalto nuovo intervento del Consiglio di Stato

Sanzioni per le offerte provenienti da un unico centro di interessi per lesa par condicio


Luigi D’Angiolella

Avvocato
studiodangiolella@tin.it

Nelle gare d’appalto pubblico, una delle tipiche tematiche che si presentano è quella del collegamento non dichiarato tra due o più imprese che partecipano alla stessa gara.
La questione è particolarmente sentita in Campania, perché in alcune zone della regione, ove sono concentrate sedi legali ed operative di imprese, il collegamento denunciato spesso può essere frutto di equivoci.
D’altra parte, però, è evidente l’inquinamento delle risultanze di una gara laddove due o più imprese, che dovrebbero operare in concorrenza, siano imputabili, invece, ad un unico centro di interessi, commistione che ricade nel divieto imposto dall’art. 34 T.U. Appalti ( D.Lgs. 163/06).
La giurisprudenza, confermando un orientamento già delineato nelle pronunce più risalenti, ha ribadito la legittimità della partecipazione alle gare per pubblici appalti, di imprese collegate o comunque legate da particolari vincoli: soltanto se ricorrano ulteriori elementi idonei a comprovare la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, si potranno adottare provvedimenti sanzionatori.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, recentemente sottolineato che se da un lato è necessario un atteggiamento prudenziale e, pertanto, occorre vagliare caso per caso gli elementi utili per poter affermare che le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, dall’altro è necessaria una rigorosa applicazione dell’ art. 10 , comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, stabilendo che il divieto opera indipendentemente da un accertamento sul punto condotto dall’amministrazione (C.d.S., Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5289).
Il giudice di appello ha ritenuto legittimo l’annullamento del giudice di primo grado, dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per il rifacimento di un tratto stradale cui partecipavano due imprese edili di cui uno stesso soggetto era, per una, socio e amministratore unico e, per l’altra, socio per una quota rilevante. Una delle due imprese era risultata vincitrice della gara, ma l’aggiudicazione era stata impugnata davanti al Tar Puglia il quale denunciava il collegamento sostanziale tra le due imprese, annullando l’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione sottolineando che il divieto opera indipendentemente dall’accertamento che l’Amministrazione, in sede di gara, abbia condotto sul punto e deve essere valutato dal Giudice, se viene sollevata in giudizio la questione.
Nel caso di specie, secondo la decisione del Collegio, diversi sono gli elementi che fanno supporre l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le due società: la certificazione di qualità rilasciata dallo stesso organismo, la sede ubicata allo stesso numero civico e, infine, la natura liberale dell’atto di trasferimento dal genitore al figlio della propria partecipazione ad una delle due società, intervenuto solo due giorni dopo la scadenza del termine per le offerte e plausibilmente realizzato per eliminare possibili ostacoli alla partecipazione alla gara.
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un punto di riferimento importante per quegli imprenditori che intendano denunciare un collegamento solo effettivo tra imprese e, dunque, non dichiarato, ma tale da ledere la par condicio e compromettere l’esito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto. Per altro verso, ribadisce che solo un accertamento rigoroso può condurre a legittima esclusione.

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