Project financing
e promotore
Rischia il posto chi denigra
il datore di lavoro
Arbitrato e conciliazione
nelle controversie sportive
Il contratto di endorsement
Project financing
e promotore
Luigi D’ANGIOLELLA
Avvocato
studiodangiolella@tin.it
Scompare il diritto di prelazione. Si tutela la libertà
di mercato o si scoraggia l’impresa?
L’eliminazione
del diritto di prelazione potrebbe a lungo termine rivelarsi
un boomerang perchè in futuro potrebbe rendere meno appetibile il ricorso
al project financing
Con il solito “colpo di mano” estivo, per cui spesso il nostro Parlamento si segnala, è stata approvata un'importante riforma del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 113 del 31 luglio 2007), che ha riguardato decisivi istituti in un settore, come è noto, assai delicato.
Tra le norme del Codice che risultano innovate, vi è la cancellazione della prelazione in favore del promotore nel project financing, finora previsto nell'art. 154, comma 1, ultimo periodo, secondo cui il promotore, nella procedura negoziata, poteva adeguare la propria proposta a quella risultata vincitrice in sede di gara, e risultare così aggiudicatario della concessione.
Peraltro, in coerenza con tale previsione, l'art. 153, comma 3, ultimo periodo, stabiliva che l'avviso pubblicato dalle stazioni appaltanti doveva indicare che era previsto in favore del promotore il diritto di prelazione. Entrambe tali previsioni, vale a dire l'art. 153, comma 3, ultimo periodo, e l'art. 154, comma 1, ultimo periodo, sono state abrogate dalla mini riforma agostana, anche se dovrebbero essere considerati non intaccati dalla novella i bandi pubblicati prima del 1° agosto 2007. L'eliminazione della prelazione del promotore, peraltro, è avvenuta anche su indicazione del Consiglio di Stato, che ha ricordato al Governo la pendenza di procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, nonché di una espressa condizione posta dalla Camera, il che doveva far valutare al Governo se fosse il caso di emendare i corrispondenti articoli del Codice, al fine di arrestare la procedura di infrazione.
Ma, si tratti o meno di una riforma obbligata o solo opportuna, conta poco per gli operatori, che avevano accolto con grande favore l'introduzione, nel 2002, del cosiddetto diritto di prelazione.
Ed infatti, l'eliminazione di tale favor per il promotore nel project financing potrebbe a lungo termine rivelarsi controproducente perché in futuro potrebbe rendere meno appetibile il ricorso a quest'importate istituto.
Seppure lo scopo dichiarato della riforma è stato quello di aprire di più il mercato, non è detto che si raggiungerà tale risultato, come auspicato dal Governo, e comunque v'è il rischio di un rallentamento delle iniziative di questo tipo.
Ed infatti, il promotore è il vero motore della finanza di progetto, colui che immagina la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, crea le possibilità di una forma di gestione dell'opera pubblica, la verifica sul piano finanziario, la progetta e la realizza.
Se viene meno questo elemento di favore per il promotore, sarà oggettivamente più difficile avviare la complessiva macchina della finanza privata, che buoni risultati ha dato sino ad oggi per realizzare opere pubbliche a costo zero per l'Amministrazione, il che sarebbe oggettivamente contrario agli interessi della collettività. |