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  Dicembre 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2007
 


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Arbitrato e conciliazione nelle controversie sportive

Il contratto di endorsement


Arbitrato e conciliazione
nelle controversie sportive

Marco MARINARO
Avvocato Cassazionista - Conciliatore CCIAA Salerno, Avellino, Caserta
Cultore della Cattedra di Mediazione e conciliazione - Università di Pisa
info@studiolegalemarinaro.it

La Camera di conciliazione e arbitrato del CONI

Non occorre essere esperti di diritto sportivo per avvedersi della specialità dell'ordinamento giuridico sportivo qualora si affrontino tematiche attinenti alla soluzione di controversie nel mondo dello sport. La giustizia sportiva con le sue decisioni occupa spesso le prime pagine dei quotidiani e l'opinione pubblica “conosce” organismi giudiziali come la Camera di conciliazione ed arbitrato, il TAS/CAS (Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport), o più semplicemente gli organi interni alle singole federazioni sportive come quelli della FIGC che costituisce l'apparato più articolato.
Nell'ambito sportivo quindi vi è la consapevolezza di una specialità della materia che ha indotto la previsione di un autonomo ordinamento dotato anche di poteri di autodichia. Ed allora l'accesso ad un sistema di giustizia “alternativo” costituisce la regola e non l'eccezione, in quanto mediante l'inserimento di una clausola compromissoria all'interno degli statuti o regolamenti federali tutti gli affiliati e tesserati accettano le norme ed i provvedimenti federali e si impegnano ad adire gli organi sportivi per le controversie insorte e riguardanti l'attività sportiva precludendosi la possibilità di ricorrere alla giustizia statale, pena gravi sanzioni disciplinari, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica, nel qual caso l'autonomia non è schermo sufficiente.
L'esperienza segnala tuttavia notevoli problemi di sovrapposizione e anche di conflitto tra i due ordinamenti. Peraltro, anche la peculiarità delle liti sportive e il notevole incremento della loro valenza economica postulano l'esigenza di superare il limitato ambito della giustizia federale, mediante l'accesso a meccanismi conformi al principio del giusto processo ed integrati nell'alveo dell'ordinamento sportivo.
Di là dai procedimenti della cosiddetta giustizia sportiva si collocano così i procedimenti arbitrali e quelli conciliativi. Quanto all'arbitrato si è già citato il procedimento offerto in sede internazionale dal TAS/CAS. In Italia per l'arbitrato e la conciliazione dopo la riforma dell'ordinamento sportivo attuata con il cosiddetto decreto Melandri, il nuovo Statuto del CONI ha istituito la “Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport” (CCAS) introducendo così per la prima volta un organo sovrafederale di garanzia e di giustizia ispirato ai principi di terzietà, autonomia ed indipendenza. Le importanti modifiche intervenute di recente con il cosiddetto decreto Pescante, alle quali hanno fatto seguito le ulteriori modifiche statutarie del CONI, hanno consolidato il ruolo della Camera nella giustizia sportiva.
La CCAS si pone dunque quale organo in grado di completare l'ordinamento sportivo anche nel raccordo con la giustizia statale esercitando funzioni consultive, di arbitrato e di conciliazione. Alla CCAS può così essere devoluta qualsiasi controversia in materia sportiva purché siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla singola federazione, mentre restano escluse le controversie in materia di doping.
Infine, appare importante segnalare come l'accesso alla procedura arbitrale debba essere necessariamente preceduta dall'espletamento di un tentativo di conciliazione che dovrà concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal deposito dell'istanza.
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