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  Dicembre 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2007
 


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Verifiche e progetto
di apparecchi a pressione

Con la Direttiva Ped 97/23/CE cambia la filosofia del controllo. Da un sistema autorizzativo si passa a uno certificativo della conformità che coinvolge in modo diretto il fabbricante

Il fabbricante conserva la responsabilità sulla costruzione dell’apparecchio e anche sul suo futuro impiego in caso di corretto utilizzo


Daniele CIONCHI
Tecnologo Ingegnere Ispesl
danielecionchi@libero.it

La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) sugli apparecchi a pressione è una delle direttive di prodotto più importanti tra le nuove direttive europee, nell'ambito di quello che viene chiamato il “Nuovo Approccio”. L'adozione di tale direttiva risale al giugno del 1997, è poi diventata facoltativa dal 29/11/99 ed infine, in seguito al recepimento in Italia con D.Lgs. del 25/02/2000 n. 93, è diventata obbligatoria dal 29/05/2002. Il campo dei prodotti che sono interessati da tale direttiva viene enormemente amplificato rispetto al precedente sistema. Quello che cambia principalmente è la filosofia del controllo, passando da un sistema autorizzativo che precedentemente veniva gestito dall'ente di controllo statale, ad uno certificativo della conformità coinvolgendo direttamente e in maniera più profonda il fabbricante. Questo ha portato dei vantaggi sia per i costruttori che per gli utilizzatori garantendo in tutta l'Unione Europea degli standard di sicurezza omogenei. Le linee portanti e i concetti innovativi su cui si basa la direttiva PED sono: la libera circolazione dei prodotti, la armonizzazione delle leggi nazionali, il principio del nuovo approccio basato sui requisiti essenziali di sicurezza, gli organismi notificati, la conformità garantita dalla marcatura CE. Fino al 29 maggio 2002 i costruttori di apparecchi a pressione dovevano sottoporre i propri apparecchi, prima della relativa commercializzazione, alla procedura di omologazione da parte dell'Ispesl. Questa procedura comportava che l'ente verificatore, una volta accertata la rispondenza ai codici obbligatori VSR, VSG, M, S, stabilisse la conformità con la conseguente punzonatura. In questo modo il fabbricante trasferiva la responsabilità della costruzione all'ente di verifica, l'Ispesl, per quello che riguarda il collaudo, le sollecitazioni di pressione e temperatura mentre al progettista per le restanti sollecitazioni.
Per l'esercizio era poi l'utente che, in relazione all'utilizzato dell'apparecchio, si doveva preoccupare di assicurare un funzionamento in sicurezza sottoponendo lo stesso a una corretta manutenzione. Con l'entrata in vigore della direttiva 97/23/CE è il fabbricante stesso che dopo aver sottoposto il suo apparecchio alle verifiche da parte di un organismo notificato, da lui scelto fra quelli accreditati in ambito europeo, provvede a rilasciare una dichiarazione di conformità riportante il numero di certificazione (ottenuto dall'O.N.) e appone il marchio CE sull'apparecchio. In questo modo il fabbricante conserva la responsabilità sulla costruzione dell'apparecchio e anche sul suo futuro impiego (esercizio), avendo allo scopo effettuato una dettagliata analisi e valutazione dei rischi, predisponendo eventualmente se necessario delle protezioni. La differenza con il precedente sistema di verifica dell'omologazione sta nella possibilità, per gli apparecchi con marchio CE, non solo di essere commercializzati ma anche di essere messi in servizio senza dover attendere l'eventuale esito positivo del controllo successivo.
Finalmente dopo alcuni anni di ritardo è poi stato emanato il DM 329/04, regolamento attuativo dell'art. 19 del D.Lgs. 93/2000, che stabilisce le norme per la messa in servizio e l'esercizio delle attrezzature in pressione e degli insiemi. Questo decreto porta a numerose innovazioni tra le quali possiamo citare la generica definizione dei soggetti preposti alle varie verifiche, l'esclusione dalla verifica di messa in servizio di alcune tipologie di attrezzature, la variazione della periodicità delle verifiche periodiche, l'obbligo di sottoporre alcune tipologie di attrezzature alla riqualifica periodica. È importane evidenziare che il decreto permette l'esercizio temporaneo di attrezzature con presenza di difettologia, purché venga dimostrato, con un'analisi (Fitness for Service) la possibilità di esercizio in sicurezza. Questo porta a un periodo di ulteriore esercibilità dell'apparecchio anche in presenza di difetti. Un'altra novità introdotta dal DM 329/04 è quella della programmazione dell'ispezione mediante analisi del rischio RBI (Risk Based Inspection), che porta a condizionare l'idoneità all'ulteriore esercizio di un componente all'intensificazione dei processi di ispezione e manutenzione. Per quanto riguarda l'esercizio dobbiamo dire che sarà necessario un ulteriore decreto ponte, in attesa di una legge definitiva, per chiarire alcune difficoltà interpretative che stanno creando ostacoli sia agli organismi di verifica che agli utenti.

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