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  Dicembre 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2007
 


diritto e impresa - Home Page
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Project financing e promotore

Rischia il posto chi denigra il datore di lavoro

Arbitrato e conciliazione nelle controversie sportive

Il contratto di endorsement


Il contratto di endorsement

Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Il punto d’incontro tra immagine e business

Il contratto di endorsement è uno dei contratti più efficaci per la comunicazione d'impresa.
Si tratta di un accordo negoziale con cui un soggetto (endorser), dotato di particolare notorietà (well know personality) si impegna ad utilizzare nell'esercizio della propria attività professionale i prodotti di una determinata impresa, concedendo a quest'ultima l'utilizzo della propria immagine per la promozione degli stessi.
Si tratta di un contratto atipico, in quanto non è regolato in maniera espressa da nessuna disposizione di legge, pur avendo assunto una grandissima rilevanza per i guadagni che le imprese possono realizzare collegando l'uso o il consumo di un proprio prodotto all'utilizzo dello stesso da parte di una persona particolarmente famosa in un determinato settore. Si può pensare a ciò che succede nel mondo dello sport professionale, in cui l'utilizzo abituale da parte di un atleta di determinati attrezzi condiziona le scelte dei consumatori.
Nel 1981 il tennista John McEnroe vinse a Wimbledon utilizzando una racchetta Dunlop Maxply Fort, in seguito a ciò, la Dunlop incrementò le vendite di quella racchetta del 170%. Anche nei settori dello spettacolo e della musica ne esistono ormai innumerevoli esempi: Carlos Santana è legato da tempo alla marca di chitarre PRS (Paul Red Smith).
Le parti di un contratto di endorsement sono il professionista (endorser) che utilizza determinati prodotti, l'impresa (endorsee) che li produce e spesso una terza parte ovvero la società che eventualmente gestisce l'immagine del professionista sotto l'aspetto commerciale. L'elemento caratterizzante del contratto è l'obbligo a carico dell'endorser di avvalersi dei prodotti dell'impresa-endorse in via esclusiva, senza possibilità di utilizzare prodotti concorrenti, e ciò almeno nelle occasioni pubbliche e nell'esercizio ufficiale della propria attività professionale. Il fine principale che s'intende conseguire è infatti quello di incrementare la vendita dei prodotti utilizzati dall'endorser, facendoli apparire come un elemento che concorre in maniera determinante al raggiungimento del suo successo professionale. Il contratto potrà inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'endorser di partecipare ad eventi organizzati dall'impresa per la promozione dei prodotti. Per quanto concerne invece gli obblighi a carico dell'impresa, il contratto può limitarsi a prevedere la fornitura e l'assistenza tecnica per tutti i prodotti oggetto dello stesso, o in altri casi anche il pagamento di un corrispettivo in denaro, che eventualmente può anche essere determinato in una percentuale sul guadagno delle vendite del prodotto, le cosiddette royalties. Il contratto dovrà, tra l'altro, definire in maniera precisa il termine finale di durata delle obbligazioni delle parti e l'ambito territoriale di efficacia. Infine, appare importante segnalare come l'accesso alla procedura arbitrale debba essere necessariamente preceduta dall'espletamento di un tentativo di conciliazione che dovrà concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal deposito dell'istanza.
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