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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
ottobre 2006
 


diritto e impresa - Home Page
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In vigore la nuova legge fallimentare

Legge Bersani e rapporti di lavoro

Affidamento “in house”: conferme giurisprudenziali

Legge Bersani
e rapporti di lavoro

Lorenzo IOELE

Dal Ministero per lo Sviluppo Economico importanti misure per combattere il “sommerso”

Sanzioni particolarmente onerose per chi incentiva il fenomeno del lavoro nero

La manovra estiva ha trovato larga eco negli organi di stampa, generando numerose reazioni da parte di categorie professionali per quanto concerne i profili della cosiddetta liberalizzazione di una serie di attività.
A prescindere da tale profilo indubbiamente importante, e meritevole di adeguate riflessioni nelle sedi opportune, mi sembra che in questa rivista occorra considerare anche altri aspetti della normativa in questione.
Il decreto legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006, ha introdotto una serie di norme che incidono sui rapporti di lavoro e soprattutto sulla responsabilità degli imprenditori che «si avvalgono di appalti ad oggetto un'opera, una fornitura o un servizio». La normativa in questione contiene importanti misure per combattere il lavoro sommerso e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, collegando esplicitamente i due fenomeni. Essa prevede una maxi sanzione per coloro che impiegano lavoratori non risultanti dalle scritture e dalle documentazioni obbligatorie (da 1500 a 12.000 euro, oltre 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni già previste in caso di omissione di comunicazioni al collocamento e di informazioni al lavoratore); detta specifiche norme riferite al settore dell'edilizia, con la previsione del potere del personale ispettivo del Ministero del lavoro di sospendere i lavori nel cantiere edile laddove riscontri l'impiego di personale totalmente in nero in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina dell'orario di lavoro, con superamento delle 48 ore medie settimanali e con mancata concessione del riposo giornaliero o settimanale. Trattasi, peraltro, di un inasprimento di sanzioni per fenomeni già disciplinati dalla legge, ovvero un intervento per un settore specifico, qual è quello edile, nel cui ambito sembra maggiormente verificarsi il fenomeno del lavoro nero e la violazione della normativa in tema di tutela della salute e di prevenzione infortuni. Intendo dire che si tratta di regolamentazioni particolari così come la soppressione dei benefici fiscali per le incentivazioni all'esodo e la revisione del regime fiscale delle stock option.
Diverso è il discorso, invece, per quanto concerne la responsabilità di committente ed appaltatore in caso di appalto e/o sub appalto. Mi riferisco alla normativa dettata dall'articolo 35, dai commi 28 a 34, che amplia notevolmente la responsabilità di committente e appaltatore e che va coordinata con le disposizioni dettate dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/03 in tema di appalti di opere e servizi. Il comma 28 dell'articolo citato sancisce il principio della responsabilità solidale di appaltatore e sub appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali da parte di quest'ultimo.
Con tale norma il legislatore dedica la propria attenzione ai rapporti tra appaltatori e sub appaltatori per tentare di arginare il fenomeno di frammentazione degli appalti che molto spesso consente ad appaltatori, che si avvalgono di sub appaltatori "allegri", di acquisire appalti in danno di imprese più rigorose. Tale responsabilità viene meno laddove l'appaltatore verifichi che gli adempimenti fiscali e contributivi siano stati correttamente eseguiti: la verifica dovrà essere eseguita prima del pagamento del corrispettivo con facoltà di sospenderlo sino alla dimostrazione da parte del sub appaltatore di aver adempiuto ai propri obblighi.
La responsabilità solidale dell'appaltatore è limitata quantitativamente all'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al sub appaltatore.
L'effettuazione del controllo da parte dell'appaltatore deve avvenire attraverso l'acquisizione della documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti fiscali e contributivi individuata in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006). Evidentemente la normativa di cui trattasi troverà applicazione solo successivamente all'emanazione del predetto decreto.
Le norme innanzi descritte riguardano i rapporti tra appaltatore e sub appaltatore per quanto concerne i sub appalti ad oggetto un'opera, una fornitura o servizi. Il committente principale però non è esonerato da un ruolo di controllo in quanto egli dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione della documentazione attestante che adempimenti fiscali e contributivi e la verifica da parte dell'appaltatore nei confronti del sub appaltatore siano stati correttamente eseguiti.
L'eventuale omissione di siffatto controllo da parte del committente ed il pagamento del corrispettivo da parte sua, nel caso in cui i versamenti fiscali e contributivi non siano stati correttamente eseguiti da appaltatore e sub appaltatore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Qualche dubbio può sorgere in ordine alla corretta individuazione della fattispecie sanzionata: commessa di appalto pura e semplice, ovvero di appalto frazionato in sub appalto.
La norma, poi, amplia l'ambito di applicazione della responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 per gli appalti di opera e servizi (e non forniture), estendendola anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti. Tale norma, infatti, per gli appalti di opere o servizi prevede la responsabilità solidale di committente e appaltatore, entro il limite temporale di un anno dalla cessazione dell'appalto, nella corresponsione ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore dei trattamenti retributivi e nel versamento dei contributi previdenziali, facendo salve le diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Tale previsione è estesa dunque al versamento delle ritenute fiscali, sicché anche per tale versamento è fatta salva la limitazione temporale della responsabilità e la possibilità di diversa previsione dei contratti collettivi.

Avvocato
avvocato.ioelelorenzo@tin.it

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