Crisi da sovra indebitamento, la nuova DISCIPLINA
Reintegro o indennitÀ risarcitoria? La scelta spetta al LAVORATORE
Crisi da sovra indebitamento, la nuova DISCIPLINA
Adesso anche le piccole imprese e i consumatori possono ricorrere ad una procedura ad hoc per ridurre il proprio passivo
Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it
Con il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina finalizzata alla composizione delle crisi da sovra indebitamento.
La nuova normativa prevede che il debitore al fine di porre rimedio ad una situazione di sovra indebitamento può concludere un accordo con i creditori. La novità assoluta, che distingue questo nuovo istituto sia rispetto al concordato preventivo (art. 160 L. Fall.) che agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.Fall.), risiede, da un lato, nella circostanza che esso trova applicazione per quelle imprese che per le loro dimensioni modeste non rientrano nei parametri previsti dall'art. 1 della Legge Fallimentare per l'assoggettamento a fallimento e, al contempo, nel fatto che essa può applicarsi anche al consumatore, ovvero a soggetti che non svolgono attività di impresa, o che comunque abbiano assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Sotto tale profilo, con il termine sovra indebitamento viene operata una differenziazione a seconda che ci si riferisca ad una impresa oppure ad un consumatore.
Nel primo caso con questa locuzione si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Laddove invece si riferisca il termine ad un consumatore, il termine sovra indebitamento indica una situazione dovuta prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni assunte dallo stesso, definito come soggetto che agisce per scopi estranei attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Orbene, il debitore in stato
di sovra idebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salva l'ipotesi in cui il piano preveda una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
L'art. 10 prevede la costituzione da parte di enti pubblici, di appositi organismi per la composizione della crisi da sovra indebitamento, con adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, i quali dovranno svolgere delle funzioni strumentali alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e all'esecuzione dello stesso.
Tale organismo dovrà inoltre verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestare la fattibilità del piano e trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.
Con una disposizione transitoria viene poi precisato che i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di compostone della crisi, possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti previsti art. 28 del R.D. 16/03/1942 n. 247 e succ. modd., per la nomina come Curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale ovvero da un Giudice da lui delegato.
La proposta di accordo dev'essere depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o la sede principale. Unitamente alla proposta dev'essere depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della propria famiglia.
Il debitore che svolge attività d'impresa deposita inoltre le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, oppure in sostituzione delle scritture contabili gli estratti conto bancari, unitamente ad una dichiarazione che attesti la conformità all'originale. Il giudice se la proposta soddisfa i requisiti indicati fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, presso la residenza o la sede legale, della proposta di accordo e del decreto. Il giudice inoltre dispone un'idonea forma di pubblicità del decreto stesso, nonché, nell'ipotesi in cui questo svolge attività d'impresa, la pubblicazione in un'apposita sezione del registro delle imprese.
All'udienza così fissata il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. I creditori devono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax, o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
Affinché l'accordo possa essere omologato è necessario che esso sia stato raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovra indebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi sul raggiungimento della percentuale richiesta per l'approvazione dell'accordo.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni.
Decorso questo termine l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice omologa l'accordo una volta verificato il raggiungimento della percentuale minima di adesione sopra indicata e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, previa decisione su eventuali contestazioni sollevate.
In seguito all'omologazione, i pagamenti e gli atti dispositivi posti in esecuzione in violazione dell'accordo sono nulli, inoltre una causa di risoluzione dell'accordo è la pronuncia di una sentenza di fallimento a carico del debitore. É prevista la possibilità per i creditori di chiedere l'annullamento dell'accordo soltanto nell'ipotesi in cui sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.
Ciascun creditore potrà inoltre chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso in cui il proponente non adempia regolarmente le obbligazioni derivanti dall'accordo, o se le garanzie promesse non vengano costituite, o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.
Questo nuovo provvedimento evidenzia ancora una volta il favor del legislatore verso le soluzioni concordate delle crisi, e rappresenta un completamento del quadro legislativo già delineato con l'introduzione di istituti quali i piani di risanamento attestati ex art. 67 comma 3 lett. d) L. Fall., il nuovo concordato preventivo con ristrutturazione (art. 160 L. Fall), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis).
Con il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 infatti, la possibilità per il debitore di addivenire ad una composizione negoziale del proprio sovra indebitamento, all'interno di un procedimento espressamente disciplinato dalla legge, è stata estesa anche ad imprese di piccole dimensioni, non soggette a fallimento e alle quali pertanto è precluso l'utilizzo degli altri strumenti sopra descritti, nonché al consumatore quale soggetto che ha contratto debiti che scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
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