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  Dicembre 2012

Articoli n?10
GENNAIO/FEBBRAIO 2012
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Il sistema alternativo alla giurisdizione MARINARO: «La mediazione è la più importante INNOVAZIONE»

Una opportunità per risolvere, con reciproca soddisfazione delle parti e rapidità, efficacia ed economicità, la lite insorta

Marco Marinaro Avvocato
Avvocato Cassazionista
Professore a contratto SSPL Univ. Napoli Federico II, SSPL Univ. Salerno Seconda Univ. Napoli e Univ. Molise Conciliatore e Arbitro della Camera Consob
www.studiolegalemarinaro.it

Sette anni fa lei dava l'avvio alla rubrica Progetto ADR.
Non sono di certo pochi: se dovesse commentarli oggi, quale sarebbe il suo giudizio? Si aspettava anche normativamente le evoluzioni avutesi in materia? In cosa si poteva fare di più?

Ripercorrere oltre sette anni di notizie e riflessioni sui temi adr (alternative dispute resolution) consente di ricostruirne l'evoluzione normativa e culturale in Italia. L'avvio del percorso è segnato dall'attuazione della normativa per la conciliazione e l'arbitrato nella materia societaria del luglio 2004, normativa ora abrogata che costituisce l'antecedente più significativo della nuova disciplina introdotta dal legislatore nel 2010 per la mediazione delle controversie civili e commerciali. Una svolta che, pur tra limiti e contrapposizioni, ha segnato un mutamento radicale, repentino e inaspettato, oltre che assolutamente non pronosticabile nell'approccio ai temi della giustizia civile e in particolare nella cultura della lite.
Un rinnovamento normativo che, sull'onda del sentiero tracciato a livello europeo, ha introdotto in Italia un sistema alternativo alla giurisdizione che nel valorizzare l'autonomia dei privati fornisce loro strumenti utili ad una composizione ottimale delle controversie civili in tempi rapidi e secondo schemi in grado di perseguire il soddisfacimento dei contendenti.
Una scelta irreversibile che oggi appare necessaria e della quale si scorgono già ulteriori sviluppi che tendono a disegnare un ampio ed articolato sistema di ADR in una prospettiva poliedrica e complessa che assegna alla giurisdizione il ruolo di argine estremo per la soluzione dei conflitti. Una giurisdizione minima in una logica di sussidiarietà.

Il sistema della giustizia civile di ieri in cosa differisce da quello attuale?

Nel corso degli ultimi anni (ma anche degli ultimi decenni) le riforme, o più semplicemente le modifiche al processo civile, si sono susseguite con una rapidità che consente con difficoltà una ricostruzione puntuale delle stesse. Il tentativo di risolvere la crisi del sistema della giustizia civile infatti è stato sempre affrontato nella convinzione che riformando la procedura ogni problema sarebbe stato risolto.
Ma, proprio queste continue modifiche (che spesso nel loro convulso susseguirsi hanno creato ulteriori criticità all'attività processuale) hanno mostrato esse stesse la loro inutilità per la soluzione dei molteplici problemi della giustizia civile italiana. Ciò che caratterizza allora il sistema giustizia attuale rispetto a quello di qualche anno addietro è sicuramente l'introduzione di un metodo diverso e generalizzato per la soluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali.
La mediazione costituisce la più importante innovazione e, soprattutto, quella che indica un nuovo itinerario culturale per la soluzione delle liti non più ancorato rigidamente allo strumento giudiziale, ma aperto a metodi che sono stati autorevolmente definiti "coesistenziali".

Qual è il problema numero uno per la giustizia italiana?
Non vi è dubbio che il problema più grave che da ormai molti anni affligge la giustizia civile italiana è quello della eccessiva durata dei processi.
È ormai un ostacolo talmente cronico che appare agli operatori e agli utenti quasi impossibile immaginare che possa essere risolto. Peraltro, il problema della durata del giudizio costituisce una questione centrale perché la giustizia possa dirsi effettiva.
L'accesso alla giustizia deve essere garantito a tutti, ma se è vero che "justice delayed is justice denied" secondo l'aforisma di Jeremy Bentham si comprende quanto grave sia la situazione italiana ove molto spesso occorrono decenni per ottenere una decisione definitiva. Ed invero una delle spinte quella di avviare un procedimento alternativo utile a deflazionare il carico degli uffici giudiziari. Tuttavia, affidare alla mediazione questo compito rischia dal un lato di creare false illusioni e dall'altro di mortificare il più complesso ruolo di questo diverso modo di affrontare i conflitti. La mediazione quale strumento di soluzione delle liti fondato sulla composizione degli interessi delle parti soltanto indirettamente può contribuire a deflazionare il carico giudiziale.
Infatti l'accesso alla mediazione può consentire su larga scala di ridurre il numero dei processi civili non soltanto perché contribuisce a risolvere le stesse, ma perché costruisce percorsi di coesione sociale che consentono di riequilibrare, rendendolo fisiologico, l'accesso alla giurisdizione statale.

Le esperienze estere invece cosa riportano? il nostro paese come esce dal confronti con l'Europa e, più in generale, con altri stati?
Nel confronto sulla durata dei processi la situazione è davvero mortificante. Le stime sono di sovente pubblicate dalla stampa e mostrano come l'Italia sotto questo profilo non possa essere comparata agli altri paesi europei collocandosi al 157° posto su 183 paesi in tutto il mondo. Se si considera che la media dei Paesi Ocse si colloca al 33° posto, si comprende appieno la gravità della situazione.
Quanto invece alla mediazione, di recente il parlamento europeo, nel fare il punto dell'attuazione della direttiva n. 52/2010, ha sottolineato come rispetto agli altri Paesi Ue (alcuni dei quali non hanno ancora adottato la direttiva medesima) l'Italia abbia fatto scelte molto puntuali e anche coraggiose per accelerare il percorso necessario a rendere pienamente operativo un esteso sistema di mediazione.
Ci si riferisce alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in molteplici materie del diritto civile e commerciale come ad esempio le locazioni, le successioni ovvero i contratti bancari, assicurativi e finanziari (obbligatorietà in vigore dal 21 marzo 2011) o anche al condominio e al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (in vigore dal 20 marzo 2012) che costituisce l'oggetto di contestazione principale da parte di una larga parte dell'avvocatura, a fronte dell'ampio sostegno di tutte le categorie imprenditoriali ed anche professionali.

Lo ha più volte spiegato, e fatto chiarire all'interno di questa rubricadai massimi esperti in materia, ma immaginiamo che ci siano ancora degli scettici in ascolto: perché è opportuno ricorrere all'ADR?
La mediazione e gli altri procedimenti di ADR, come ad esempio, l'arbitrato nelle sue varie configurazioni, costituiscono una opportunità per le parti in lite più che una alternativa in senso tecnico. Mano a mano che questi strumenti entreranno nel tessuto connettivo socio‑culturale sempre più le parti apprezzeranno le potenzialità che nella singola controversia la mediazione, ovvero altro procedimento più adeguato alla stessa, è in grado di offrire per risolvere con rapidità, efficacia ed economicità la lite insorta.



«Non possiamo più permetterci una visione esclusivamente "tribunalecentrica" dell'art. 24 della Costituzione, nell'illusione che il ricorso al giudice sia l'unica soluzione per porre rimedio alle controversie.
La pretesa di far passare dal processo il contenzioso più alto d'Europa produce l'ingolfamento del sistema e dilaziona, o addirittura, non consente la risposta di giustizia. Nel settore civile ciò significa percorrere con maggior coraggio forme di risoluzione alternativa delle controversie:
mediazione, tentativo di conciliazione, arbitrato, anche interno a settori economici o sociali quale esemplarmente va strutturandosi nel sistema bancario e finanziario (ABF).
Per ciò che inevitabilmente finisce poi di entrare nel processo, occorre ridurre la rigidità delle regole secondo una logica assiomatica: a maggiore complessità della causa deve corrispondere maggiore garanzia procedurale, a minore difficoltà maggiore elasticità delle forme processuali».
Michele Vietti, vice presidente CSM, inaugurazione anno giudiziario 2012


Dalla relazione del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione Ernesto Lupo:
«Se, in generale, in un libero mercato di servizi, la moltiplicazione del numero degli operatori costituisce un dato positivo, nel settore specifico della giurisdizione occorre verificare se la sovrabbondanza di avvocati sia funzionale a soddisfare le esigenze di giustizia dei cittadini, o non costituisca, a sua volta, fonte di un eccesso di domanda di giustizia non più rispondente a tali esigenze».
(Inaugurazione anno giudiziario 2012).



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