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  Dicembre 2012

Articoli n?10
GENNAIO/FEBBRAIO 2012
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INAIL-Osservatorio della Sicurezza a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dipartimento Processi Organizzativi ex-ISPESL


La RM nel neuro-marketing


Criticità e proposte operative per la gestione della sicurezza. L'Inail propone di fare riferimento - per i requisiti minimi - alle disposizioni già vigenti per le applicazioni mediche


di Francesco Campanella & Massimo Mattozzi INAIL, Dipartimento Igiene del Lavoro ex ISPESL


Le applicazioni del principio fisico su cui si basa la Risonanza Magnetica (RM) si sono evolute negli ultimi 25 anni aprendo le porte a continue nuove frontiere, sia in ambito clinico in particolare nella diagnostica per immagini, per il tramite di campi magnetici statici e gradienti di intensità sempre maggiori sia in ambito scientifico, con l'introduzione delle moderne e raffinate tecniche di spettroscopia e diffusione, che sempre più spesso, soprattutto negli studi sull'encefalo, vengono in via elettiva largamente utilizzate.
Uno degli scenari più innovativi in merito agli utilizzi alternativi della tomografia RM è quello rappresentato dalle indagini neurofunzionali effettuate a scopo commerciale (nell'ambito della cosiddetta neuro economia, di cui l'applicazione più interessante ad oggi emergente è il settore del neuromarketing), ovvero lo studio finalizzato a particolari comportamenti umani utili per finalità commerciali. Il principio utilizzato con questa metodica si basa sul fatto che l'uomo, nella sua veste di consumatore, sceglie i prodotti che acquista, sia su base istintiva, sia attraverso precise logiche di ragionamento, attivando, in entrambi i casi, specifiche parti del cervello che, se analizzate opportunamente con studi neurofunzionali, consentono l'identificazione del processo di decisione utilizzato.
In questo caso, quindi, l'indagine non viene effettuata con finalità di carattere clinico o comunque riconducibile a progetti di ricerca sviluppati in ambito clinico, ma risponde solo ad esigenze di carattere conoscitivo‑commerciale, e conseguentemente, se, in linea di principio, per quanto concerne gli aspetti legati alla garanzia della sicurezza dei lavoratori si può contare almeno sul già richiamato D.Lgs. 81/08, sulla base di quale "tessuto normativo" è possibile tutelare i "soggetti esposti", visto che i sopra citati riferimenti di legge si riferiscono solo all'ambito clinico?

Dalla difficoltà di rispondere ad una tale domanda nasce la riflessione che ha ispirato la stesura del presente documento, nel quale viene presentata una proposta che possa supportare l'utenza nel tentativo comunque di operare secondo una strategia improntata a ragionevoli criteri di sicurezza.
La Risonanza Magnetica nel neuro‑marketing Già negli Stati Uniti, e non solo, la TAC e la RM sono tecnologie utilizzate anche per lo studio di connotazioni particolari correlate all'uomo.
In particolare, nell'ultimo decennio si è assistito ad un impetuoso sviluppo di tecniche di "neuroimaging" basate sull'utilizzo della tomografia a risonanza magnetica, che permettono la determinazione, qualitativa e quantitativa, di parametri funzionali cerebrali. A seguito di queste straordinarie nuove applicazioni, alcune multinazionali operanti nel settore dei prodotti di largo consumo, hanno pensato di sfruttare l'opportunità della diagnostica RM nell'ambito di quello che viene oggi definito come "neuro‑marketing", una nuova branca della psicologia che studia i "consumatori" attraverso il loro comportamento.
Il neuro‑marketing si pone quindi l'obiettivo di capire le reali motivazioni che portano il consumatore alla scelta di un prodotto, ricercando la causa primordiale che la determina. Recentemente, molti progetti di ricerca nel campo medico sono stati avviati in molti Paesi del mondo, Italia compresa, prevedendo la Risonanza Magnetica quale tecnologia di riferimento per lo studio della relazione tra attività cerebrale e comportamento umano.
Alcuni di questi studi hanno evidenziato come determinate aree del cervello si attivano non solo quando si compie una specifica azione, ma anche quando la stessa azione viene semplicemente osservata nel momento in cui viene compiuta da altri. Allo stesso modo è stato evidenziato che alcune zone del cervello si attivano desiderando qualcosa, poiché quel desiderio è stato "acceso" attraverso parole o immagini.
Nei soggetti presi in considerazione dallo studio, quando si manifesta un interesse verso qualcosa, si attivano alcune zone del cervello. Il senso di appagamento generatosi nel momento in cui il desiderio è soddisfatto, attiva a sua volta zone analoghe o complementari del cervello che, da un punto di vista neurologico, consentono di collegare l'effetto alla causa.n sintesi, lo studio del cervello attraverso la Risonanza Magnetica può essere del tutto finalizzato ad obiettivi di marketing, con lo scopo di capire fino a che punto, e in quali ambiti, il consumatore si faccia "trasportare" dall'effetto pubblicitario, la cui portata è per lo più correlata all'istinto e non alla ragione del fruitore.
Questa nuova frontiera delle possibili applicazioni in Risonanza Magnetica riserverà senz'altro sviluppi interessanti nei prossimi anni, e, se i risultati saranno altrettanto soddisfacenti, vedrà il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di settori economici e commerciali, in ambito sia pubblico e sia privato. Secondo quanto riportato dal sito www.newsmagazineonline.com, già molte importanti aziende stanno avviando, o hanno già consolidato, "settori" specifici per l'implementazione del neuro‑marketing nell'ambito della ricerca sui consumatori, tra cui: eBay, Procter & Gamble, Sky, Conad, Google, Microsoft, CocaCola, Telecom Italia, Whirlpool. Su questa base, si può dire che la diagnostica RM applicata al neuro‑marketing sta uscendo oramai dall'elenco delle "esperienze di nicchia", ed anche in politica comincia a essere considerata la potenzialità: a riprova di ciò, si evidenzia che nel 2006 l'Ulivo ha commissionato uno studio per analizzare l'impatto cognitivo‑emozionale della comunicazione di alcuni suoi leader durante le trasmissioni tv.
Indicazioni operative per la proposta di un sistema di gestione della sicurezza che garantisca il rispetto dei requisiti minimi nel caso di apparecchiature RM utilizzate per indagini di neuromarketing Ad oggi in Italia, mentre l'utilizzo delle Radiazioni Ionizzanti è esaustivamente codificato dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., prescindendo dall'ambito di interesse (ad esempio, sanità, ricerca, industria), l'utilizzazione della tomografia a Risonanza Magnetica è specificatamente normata solo per gli scopi medici, ovvero l'uso clinico diagnostico e di ricerca clinica sull'uomo, senza che però ciò configuri esclusione per le altre possibili finalità che possono essere perseguite. Esse però, per quanto attiene la sicurezza, hanno come unico riferimento il D.Lgs. 81/08, e non godono di altre indicazioni o prescrizioni specifiche.
Il neuro‑marketing è una di queste, ma si configura in modo particolare, in quanto l'utilizzo della apparecchiatura RM non si presenta come attività di diagnosi sul paziente "uomo", finalizzata alla scelta di un eventuale protocollo di cura, ma come "studio neuro‑funzionale sull'uomo, teso ad attività di ricerca sul comportamento dei consumatori".
Ferma restando la necessità di rispettare pedissequamente tutti i criteri e i requisiti di cui al D.Lgs. 81/08, ai fini delle problematiche di sicurezza intrinsecamente collegate alle caratteristiche dell'apparecchiatura, e quindi per la minimizzazione del rischio da campo magnetico statico e degli altri rischi eventualmente associati sulla base della tipologia del magnete, preme evidenziare che il campo di applicazione della Risonanza Magnetica di cui al presente lavoro, dovrebbe trovare effettiva esplicitazione professionale nelle Strutture di diagnostica per immagini operanti a scopo medico, o in alternativa presso Università o Istituti di ricerca in medicina. In virtù di ciò, pur tenendo in considerazione, ove pertinenti, i criteri e le indicazioni in precedenza rappresentati, i requisiti di sicurezza minimi da garantire dovrebbero auspicabilmente essere quelli già vigenti per le applicazioni mediche, ovvero introdotti dagli standard di cui all'art.2 del DPR 542/94, ovvero dagli allegati 1 e 4 del D.M.

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