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  Dicembre 2012

Articoli n?10
GENNAIO/FEBBRAIO 2012
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Crisi da sovra indebitamento, la nuova DISCIPLINA

Reintegro o indennitÀ risarcitoria? La scelta spetta al LAVORATORE


Reintegro o indennitÀ risarcitoria? La scelta spetta al LAVORATORE


Un'importante e attuale sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, il dipendente può scegliere "come" essere risarcito

Massimo Ambron
Avvocato avv.massimo.ambron@fastwebnet.itdi

Il fatto. Un lavoratore con sentenza di primo grado otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con successivo atto di precetto, il lavoratore richiedeva la reintegrazione nonché il risarcimento del danno. In seguito, con ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso richiedeva la corresponsione di 15 mensilità a titolo di rinuncia alla reintegrazione. Resisteva la società con opposizione, che veniva respinta. La Corte di Appello riteneva la richiesta del lavoratore legittima in quanto proposta nel termine dei 30 giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
La Corte di Cassazione civile, sezione Lavoro con sentenza n. 27205 del 16 dicembre 2011, ritiene fondate le motivazioni rese in sede di appello secondo cui, «ove il lavoratore abbia manifestato l'intenzione di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, fintantoché la medesima reintegrazione non abbia avuto esecuzione, può optare per l'indennità di 15 mensilità».
Ne deriva, quindi, che l' esecuzione dell'obbligo scaturente dalla sentenza si realizza con l'effettivo reinserimento nel posto di lavoro e non, quindi, con il mero invito a riprendere servizio. La S.C., inoltre, argomenta che l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 e segg. c.c.., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.
L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonchè, accanto a questa, una prestazione facoltativa della cui effettiva e attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga prefe rita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale (Cass. 17 novembre 1995 n. 11899 e Cass.
16 agosto 2000 n. 10853). In conclusione la S.C. ha ribadito che il lavoratore, illegittimamente licenziato, ha il diritto di ottenere in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro l' indennità così come previsto dal comma 5° dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Ciò nell'esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris, nel senso che, in luogo della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro che è l'unica prestazione cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento irrogato il lavoratore può optare per la corresponsione della indennità.

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