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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
MAGGIO 2011
 
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Professione COSTRUTTORE

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Professione COSTRUTTORE

La nuova normativa imporrà diversi requisiti per accedere ed esercitare l'attività edilizia. La legge vieterà, tra l'altro, il conferimento della qualifica a consulenti o professionisti esterni



Antonio Lombardi Presidente Ance Salerno

La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 29 marzo, quasi all'unanimità il disegno di legge n. S2663 in materia di "Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività di completamento e finitura edilizia".
Il provvedimento è ora in attesa di essere assegnato alla competente commissione parlamentare del Senato ed iniziare così l'iter di approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento.
Si tratta di un intervento normativo sollecitato dall'ANCE già da diversi anni e che regolamenta l'accesso e l'esercizio della professione di costruttore.
Un atto quanto mai necessario se si considera che oggi l'avvio di un'impresa di costruzioni prevede iter estremamente semplificati nonostante l'estrema delicatezza dell'attività e le numerose e forti implicazioni anche sul fronte della sicurezza (dentro e fuori i cantieri).
L'atto licenziato dalla Camera prevede innanzitutto l'istituzione di una speciale sezione per l'edilizia del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, articolata in due sub sezioni a seconda dell'attività esercitata.
Per l'iscrizione è necessario che l'azienda (sia essa ditta individuale che società di persone o di capitali) designi un responsabile tecnico, che può ricoprire l'incarico per una sola impresa.
La legge vieta il conferimento di questa qualifica a consulenti o professionisti esterni: possono ricoprire l'incarico ingegneri, architetti, periti industriali laureati con specializzazione nel campo dell'edilizia o anche geometri con almeno due anni di iscrizione ai relativi albi professionali.
La norma consente la copertura della qualifica anche a laureati in discipline economiche, gestionali, giuridiche o anche a diplomati ovviamente con indirizzo di studio o specializzazione attinente il settore delle costruzioni, a condizione che frequentino un corso di specializzazione della durata di 80 ore.
Può inoltre diventare responsabile tecnico anche l'operaio qualificato, anche in questo caso previo il conseguimento di un attestato rilasciato a margine di un corso di specializzazione di 150 ore.
Per esercitare la professione di costruttore edile il provvedimento varato dalla Camera impone, tra le altre cose, l'assenza di condanne penali o per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro o anche per meri abusi edilizi. All'atto dell'iscrizione alla Camera di Commercio (cui competerà anche la verifica della sussistenza dei requisiti), l'imprenditore deve dimostrare la disponibilità (in proprietà, ma anche noleggio, uso o locazione finanziaria) di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi alle norme in materia di sicurezza.
Se viene meno anche uno soltanto dai requisiti imposti dalla normativa nel corso dell'attività (o anche in caso di morte o inabilità permanente del responsabile tecnico) l'art. 12 del provvedimento licenziato dalla Camera prevede, dopo un periodo transitorio di novanta giorni, la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia.

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