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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
MAGGIO 2011
 
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Scippo di competenze: il nuovo Codice sposta rilevanti questioni dal TAR Campania al Lazio


Non si tratta di una banale questione procedurale, ma di una palese difficoltà posta a carico del cittadino che vedrà così aumentare le spese per eventuali ricorsi


Luigi D'Angiolella
Avvocato

Il 16 settembre 2010 è stato introdotto il Nuovo Codice del processo amministrativo che reca, all'art. 135, alcune norme derogatorie alla competenza territoriale in favore del TAR Lazio.
Accanto a quelle tradizionali relative agli atti ministeriali o del CSM, il Governo ha deciso di attrarre al T.A.R. Lazio alcune altre competenze come quelle che riguardano il ciclo dei rifiuti o lo scioglimento dei Consigli comunali. Non si tratta di una banale questione procedurale, ma di una forte e palese difficoltà posta a carico del cittadino.
Se viene sciolto un Comune in Sardegna o in Calabria o in Campania (regioni che spesso vivono questi fenomeni), bisogna ricorrere al T.A.R. Lazio, con un enorme maggiore aggravio di spese per i ricorrenti. Ancor di più appare stonata la nuova competenza relativa alle controversie "comunque attinenti all'azione di gestione del ciclo dei rifiuti".
Tale materia non soltanto è indicata in maniera troppo ampia, al punto che teoricamente anche l'ordinanza del Sindaco di un piccolo Comune che vieta il deposito in strada dopo una certa ora del sacchetto della spazzatura, andrebbe impugnata al T.A.R. Lazio, ma appare contraria anche a precisi precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 25 che prevede il Giudice naturale precostituito e la stessa natura dei TT.AA.RR., che sono regionali proprio per il necessario diretto collegamento con le comunità amministrate locali. Per queste ragioni, il T.A.R. Campania ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale delle nuove norme sulla competenza in tema di gestione dei rifiuti con ordinanza della I sez. n. 800 del 18.11.2010 e, a quanto è dato sapere, analoga iniziativa potrebbe a breve intraprendere sui provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali. Il T.A.R. Campania, non soltanto ha evidenziato le violazioni degli artt. 3 e 25 Cost. che si sono sopra richiamati, ma ha ritenuto violato l'art. 76 della Cost. perché il Governo nell'emanare il decreto legislativo 104/2010 che approva il Nuovo Codice del processo amministrativo ha violato anche la delega attribuitagli dal Parlamento che non prevede una tale forma di deroga territoriale, oltre che gli artt. 24 e 111 della Cost., visto che inibisce al Giudice del Tribunale adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare anche nelle more della pronuncia del Giudice dichiarato competente sulla controversia.
Al di là dei tecnicismi, quello che si vuole sottolineare con il presente breve scritto, è la tendenza sempre più spinta di accentramento presso le sedi giudiziarie romane di questioni che invece meritano l'attenzione e l'esame del Giudice locale; spinta contraria all'interesse del cittadino e della stessa macchina giudiziaria, e che a volte è dettata da mere ragioni di potere, dalla necessità di un controllo maggiore e non sempre limpido da parte dell'Autorità centrale di dinamiche che, per loro natura, sono invece chiaramente locali.
La gestione dei rifiuti è l'esempio più lampante perché attribuire la totale competenza al T.A.R. Lazio anche quando l'emergenza commissariale dovrebbe essere terminata, vuol dire, ancora di più, svilire il ruolo delle comunità locali. Ora, se è vero che, specie in Campania, le Amministrazioni non hanno dato prova di efficienza, non si vede perché la sfiducia dell'Autorità centrale debba essere così forte da ritenere che anche i Tribunali territorialmente competenti non siano in grado di assolvere pienamente alle proprie funzioni.
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