A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ispesl
Il campo di applicazione
della Direttiva 2006/42/CE
Quali macchine nella futura direttiva di prodotto?
La direttiva non si applica
a macchine e pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico
di altre direttive comunitarie
Luigi Monica
Tecnologo ISPESL DTS Roma
Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine (2006/42/CE) in sostituzione della precedente 98/37/CE. L’Italia avrebbe dovuto, entro il 29 giugno 2008, adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a questa direttiva. L’atto di recepimento italiano non è stato ancora pubblicato, ma se ne prospetta una prossima imminente definizione. I cambiamenti della direttiva sono molteplici e non tutti evidenti. L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) ha pubblicato nel dicembre 2008 una guida al confronto fra le direttive 2006/42/CE e 98/37/CE, fornendo un preciso esame critico della nuova direttiva.
Modifiche sostanziali si sono avute anche nel campo di applicazione. Di seguito si forniscono alcune chiavi di lettura per chiarire il contenuto dell’oggetto delle nuove disposizioni.
Per avere un quadro completo del campo di applicazione della nuova direttiva occorre leggere il relativo art. 1 e l’art. 2 (definizioni), l’art. 3 (direttive specifiche), l’art. 24 (modifica della direttiva 95/16/CE). Tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione della direttiva sono ora chiaramente indicati nello scopo. Nella direttiva 98/37/CE i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e gli accessori di sollevamento, in futuro compresi anche le imbracature e le loro componenti, non erano esplicitamente indicati, ma vi erano di fatto inclusi. I primi, anche se solo riferiti agli alberi cardanici di trasmissione, erano elencati nell’Allegato IV ed per i secondi era prevista la marcatura CE.
Le catene, funi, cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento, come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento, e le quasi-macchine sono, invece, nuovi prodotti inclusi nello scopo. Una precisazione è da fare su quest’ultime: infatti il considerando 16 specifica che, sebbene i requisiti della direttiva non si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la loro libera circolazione mediante una procedura specifica. In quest’ottica le quasi-macchine non sono da definirsi macchine e sono quindi trattate solamente in pochi specifici articoli/requisiti ove sono esplicitamente citate.
La nuova direttiva ora si applica anche agli ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità fino a 0.15 m/s e ai componenti di sicurezza, chiaramente definiti nel nuovo allegato V, che sono commercializzati, oltre che come pezzi di ricambio specifici, anche per l’uso generalizzato in altre macchine.
Non sono più menzionati fra le esclusioni tutti i prodotti che sono nel campo di applicazione di direttive più specifiche in quanto già escluse dall’art. 3. Infatti questo nuovo articolo è dedicato all’importante tema riguardante l’applicazione di direttive specifiche. É stato chiarito come la direttiva non si applica, o cessa di essere applicata, a macchine e per pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie (es. Ascensori, PED, Trattori, Dispositivi medici). Sono ora, inoltre, escluse tutte le armi. L’esclusione delle armi da fuoco non si applica agli apparecchi portatili o altre macchine ad impatto a carica esplosiva, che rientrando tra l’altro tra le macchine in allegato IV.
Per quanto attiene ai trattori agricoli, fin tanto che la direttiva di prodotto specifica non coprirà tutti i rischi relativi, dovrà essere applica in parallelo anche la 2006/42/CE.
La nuova direttiva, inoltre, si applica ai veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 25 km/h (come i veicoli fuori dallo scopo della 70/156/CEE). Altri veicoli fuori dallo scopo della 70/156/CEE e nello scopo della nuova direttiva macchine sono i veicoli fuori strada non destinati né alle strade pubbliche né alle competizioni (es. go-cart, quad, motoslitte).
La nuova direttiva macchine si applica, poi, ai veicoli a due e tre ruote fuori dallo scopo della 2002/24/CE (es. veicoli per disabili, veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 6 km/h, minimoto con motore a scoppio).
Non rientrano nel campo di applicazione, invece, le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori. Questa è una nuova esclusione che non si applica qualora l’uso non sia “temporaneo”.
Il comma k) dell’art. 1 definisce, inoltre, il confine fra i campi di applicazione della nuova direttiva macchine e della direttiva bassa tensione (2006/95/CE). Nell’attuale direttiva macchine (98/37/CE) è indicato che le macchine dove «i rischi sono principalmente di origine elettrica» sono disciplinate esclusivamente dalla direttiva bassa tensione, condizionando quindi la decisione al risultato della valutazione del rischio fatta dal fabbricante.
La nuova direttiva macchine, invece, elenca le categorie dei prodotti che, purché oggetto della direttiva bassa tensione, non sono da considerare nello scopo della nuova direttiva macchine. In particolare i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti:
- elettrodomestici destinati a uso domestico;
- apparecchiature audio e video;
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
- macchine ordinarie da ufficio;
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
- motori elettrici;
- apparecchiature di collegamento e di comando elettriche ad alta tensione,
- trasformatori elettrici ad alta tensione.
Da notare come alcune categorie di prodotti non risultino di facile interpretazione non essendo, ad esempio, chiaramente definito il concetto di uso domestico.
L’art. 2 precisa, infine, che con la nuova direttiva anche le macchine prive di un sistema di azionamento, come ad esempio il motore, sono ora considerate “macchine”. Vengono così sanati i problemi delle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, ma non viene definito il termine “sistema di azionamento” che può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi normalmente connesse. Si chiarisce, però, come siano da considerare macchine anche quegli insiemi ai quali mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento che sono pronti per essere installati e che possono funzionare solo dopo essere stati montati su un mezzo di trasporto o installati in un edificio o in una costruzione. Quindi una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, mentre una gru scarrabile come una attrezzatura intercambiabile: «dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile». |