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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
Giugno 2009
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La Camera di Conciliazione
e arbitrato presso la Consob

Un nuovo organo per la soluzione delle liti tra investitori e intermediari

L’arbitrato deve essere ispirato a “criteri di economicità, rapidità ed efficienza”

La Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob e le procedure da essa amministrate costituiscono sicuramente una importante innovazione tra gli strumenti di A.D.R. e diverrà quindi un punto di riferimento per la soluzione delle controversie nella specifica materia contribuendo a costruire un percorso culturale di orientamento verso le forme di cosiddetta giustizia alternativa


M. Marinaro
Avvocato Cassazionista - Conciliatore CCIAA Salerno, Avellino, Caserta
Perfezionato in Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale - Univ. Salerno Membro dell’AIA Associazione Italiana per l’Arbitrato

info@studiolegalemarinaro.it

La cosiddetta legge sul risparmio (L. 262/2005) tra le novità introdotte nel contesto della riforma attuata per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari aveva delegato il Governo ad emanare norme che prevedessero l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori. La delega era stata attuata dal governo Prodi, nel corso della precedente legislatura, con il decreto legislativo n. 179 dell'8 ottobre 2007. Il percorso intrapreso si è concluso poi con l’adozione da parte della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, del regolamento di attuazione ed in breve tempo dovrebbe divenire operativa la Camera di conciliazione e arbitrato.
Il nuovo organo è stato istituito presso la Consob per amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Ciò significa che vi è un duplice limite alla competenza: il limite soggettivo, in quanto potranno rivolgersi alla Camera soltanto gli investitori non professionali e gli intermediari e, dal punto di vista oggettivo, saranno oggetto di trattazione solo le controversie che conseguono all’inadempimento degli obblighi di comportamento previsti nel rapporto tra detti soggetti.
La materia è particolarmente attuale in quanto rientrano in questo ambito tutte le controversie conseguenti alla mancata realizzazione di guadagni promessi e per perdite (non imprevedibili) con strumenti di investimento suggeriti dall’intermediario. Pare importante rilevare come sia stato chiarito dal Regolamento attuativo che siano da includere nella competenza della Camera anche le liti che coinvolgono le società di gestione collettiva del risparmio.
Il Regolamento Consob prevede che la Camera possa amministrare oltre alla conciliazione stragiudiziale anche due tipi di procedimenti arbitrali. La prima figura è quella del cosiddetto arbitrato ordinario; è stato chiarito che lo stesso ha natura di arbitrato rituale con applicazione delle norme del codice di rito (artt. 806 c.p.c. e seguenti). Tuttavia, perché l’arbitrato deve essere ispirato a “criteri di economicità, rapidità ed efficienza” (secondo quanto è disposto dal decreto istitutivo) la nomina degli arbitri deve essere effettuata dalle parti tra coloro che sono iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera; il procedimento di ricusazione degli arbitri è gestito direttamente dalla Camera che la risolve in soli 15 giorni; il termine per la decisione è di 120 giorni dall'accettazione della nomina dell'arbitro e il costo del procedimento viene sostenuto dalla Camera in caso di soccombenza parziale o totale dell'investitore.
Particolare interesse assume poi la figura dell’arbitrato cosiddetto semplificato. Ed infatti il Regolamento Consob prevede un altro tipo di procedimento arbitrale che è “semplificato” perché si fonda esclusivamente su prove precostituite, è deciso da un arbitro unico (nominato dalle parti o, in via suppletiva, dalla Camera), si svolge in un'unica udienza, fatte salve particolari situazioni che giustifichino la fissazione di una nuova udienza e si conclude in tempi rapidissimi (l'arbitro pronuncia il lodo nei 20 giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni). Occorre rilevare che mediante questa procedura semplificata è possibile ottenere il ristoro solamente del danno patrimoniale sofferto dall'investitore (mediante la determinazione di un indennizzo) in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti contrattualmente.
Appare evidente che la disciplina di questa nuova tipologia di arbitrato si rivolge perciò a quegli investitori che lamentino un danno patrimoniale certo e determinato nel suo ammontare e che siano in possesso di documentazione probatoria sufficiente.
In queste ipotesi, se l'arbitro accoglie la domanda presentata dall'investitore può condannare l'intermediario al pagamento di una somma di danaro a titolo di indennizzo il cui quantum è fissato tenendo conto del solo danno patrimoniale sofferto quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento «nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova». É fatta salva la possibilità per l'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere, oltre all'indennizzo già liquidato con il procedimento arbitrale semplificato, anche il maggior danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario.
La particolare natura di questa nuova forma di arbitrato ha fatto sì che i primi commentatori giungessero a ricondurla alla provvisionale di cui all'art. 278 c.p.c., quale anticipazione parziale e provvisoria del risarcimento dei danni causati nei limiti della quantità per cui l'arbitro ritenga raggiunta la prova.
Quanto al procedimento di conciliazione è interessante rilevare come si disponga che lo stesso possa essere attivato soltanto dall'investitore. Sono state previste due condizioni di ammissibilità: la controversia non deve essere già stata portata all'esame di un altro organismo di conciliazione (anche nel caso in cui la conciliazione stragiudiziale sia stata attivata dall'intermediario e l'investitore abbia deciso di aderirvi); deve essere stato presentato reclamo all'intermediario, ovvero devono essere decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. É prevista una durata molto breve, ed infatti il procedimento si deve concludere entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso la Camera.
Il Conciliatore viene scelto dalla Camera nell’elenco degli esperti all’uopo predisposto. Il Regolamento precisa che il procedimento deve essere improntato ai princìpi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi, a ciò consegue anche l’assenza di formalità di procedura e dell’obbligo di verbalizzazione. Appare importante rilevare come sia prevista espressamente la possibilità per il Conciliatore di sentire separatamente le parti (c.d. caucus).
Qualora la conciliazione si concluda con esito positivo si redige il processo verbale che, ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, può essere omologato «con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale». In mancanza di omologazione, il verbale contenente l’accordo raggiunto tra le parti ha valore di contratto.
Particolarmente interessanti sono due previsioni regolamentari che appaiono significative novità in materia di conciliazione stragiudiziale.
É previsto infatti che il Conciliatore possa determinare un indennizzo da riconoscere all'investitore ed in tal caso può ritenersi che tale attribuzione trovi disciplina nell’arbitrato semplificato (anche se in questo caso troverebbe ristoro l’intero danno patito in tutte le sue componenti anche di natura non patrimoniale). Inoltre, e questa è la seconda novità, è stato stabilito che qualora la conciliazione abbia esito negativo, il compenso del conciliatore verrà posto a carico della Camera. Tale scelta appare particolarmente significativa per promuovere ed agevolare l’accesso allo strumento conciliativo da parte dei piccoli investitori.
La Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob e le procedure da essa amministrate costituiscono sicuramente una importante innovazione tra gli strumenti di A.D.R.. L’autorevolezza dell’Organo presso la quale opera la Camera costituisce garanzia di serietà nella gestione delle controversie e diverrà quindi un punto di riferimento per la soluzione delle controversie nella specifica materia contribuendo a costruire un percorso culturale di orientamento verso le forme di cosiddetta giustizia alternativa.

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