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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DICEMBRE 2007
 


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Legge 46/90:
storia e prospettive future

Cosa cambierebbe se la norma venisse abrogata
e sostituita da un nuovo decreto


Lo scopo principale della legge 46/90 fu quello di aumentare il livello di sicurezza degli impianti

a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ISPESL


Gianluca SAPUTI
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti - Ispesl
gianluca.saputi@ispesl.it

Fino all'entrata in vigore della Legge 46/90 l'apparato giuridico che regolamentava il settore dell'impiantistica elettrica era composto dalla Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici”, che richiamava l'obbligo di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte con la presunzione di conformità alla stessa degli impianti realizzati secondo le norme CEI. Successivamente, la legge 18 ottobre 1977 n. 791 “Attuazione della Direttiva Comunitari 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione” integrata dalla legge 626/96 (attuazione della Direttiva Comunitaria 93/68/CEE) e dal Decreto Legge 277/97, prevedeva, per tensioni da 50 a 1000 V (c.a.), la commercializzazione e l'utilizzo di apparecchiature elettriche certificate.
Con la legge 46/90, emanata il 5 marzo del 1990, seguita dal relativo regolamento di attuazione DPR 447/91 del 6 dicembre 1991, si modificò profondamente il mondo dell'impiantistica tecnica. Tale legge regolamenta, ad oggi, tutte le installazioni degli impianti tecnici e, nello specifico, gli impianti elettrici, elettronici, a gas, di condizionamento dell'aria, idrosanitari, impianti di ascensore e di protezione antincendio. In particolare per gli impianti elettrici, poiché ritenuti più pericolosi, la legge si applica a quelli installati sia negli edifici civili, sia negli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Per tutte le altre tipologie di impianti il campo di applicazione della legge si riduce solo a quelli realizzati negli edifici ad uso civile.
Lo scopo della Legge 46/90 fu quello di aumentare il livello di sicurezza degli impianti, stabilendo i requisiti minimi per gli installatori e l'obbligo della progettazione per gli impianti ritenuti pericolosi. Inoltre, nel titolo 16 della legge e nel titolo 10 del decreto di attuazione sono previste sanzioni, che la legge 186/68 non prevede, a carico dei committenti, progettisti, installatori e verificatori.
Nel 2001 si avvertì la necessità di un aggiornamento della legge 46/90 ed il legislatore la modificò con il DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” che introdusse significative novità, come ad esempio l'estensione del campo di applicazione della legge a tutti gli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
L'entrata in vigore della parte relativa all'impiantistica di tale DPR (Titolo V), venne però prorogata nel corso degli anni con diversi provvedimenti legislativi. Ad oggi, con la legge 26 Febbraio 2007 n. 17 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa” si prevede, entro il 31 dicembre 2007, l'abrogazione definitiva del titolo V del DPR 380/01 unitamente al DPR 447/91 e alla legge 46/90, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni). In virtù della suddetta legge 17/07, il Testo Unico sull'Edilizia non comprenderà più la parte impiantistica (Titolo V) e un nuovo D.M. sostituirà la legge 46/90 e il relativo regolamento di attuazione.
Con l'attuale proposta di legge si prevede che il nuovo D.M. introdurrà le seguenti novità fondamentali:
- per tutti gli impianti, ampliamento del campo di applicazione, eliminando così la distinzione tra quelli installati negli edifici civili e quelli degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi;
- nuovi limiti per ciò che riguarda l'obbligo della progettazione degli impianti elettrici nelle unità immobiliari provviste di ambienti sottoposti a normativa specifica (ad esempio locali ad uso medico, con rischio di esplosione, ecc.) e per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi;
- per vecchi impianti in caso di assenza della dichiarazione di conformità sarà possibile produrre un atto sostitutivo redatto da un professionista iscritto all'albo a seguito di verifiche e accertamenti effettuati sull'impianto stesso;
- obbligo da parte della proprietà dell'impianto di consegnare entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica la dichiarazione di conformità, pena la sospensione della stessa;
- raddoppio delle sanzioni amministrative previste dalla legge 46/90.

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