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Articoli n° 9
NOVEMBRE 2006
 


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Le novitÀ per le imprese nella Finanziaria 2007


Indagini finanziarie e societÀ fiduciarie


Indagini finanziarie
e societÀ fiduciarie


Gennaro ESPOSITO

Con la nuova norma, preoccupanti
deroghe al principio della riservatezza e agli interessi di anonimato

Nonostante il ruolo delle professioni contabili da sempre sia stato riconosciuto dalla pubblica opinione come quello dei quei professionisti che assistono i contribuenti e, più in particolare, gli imprenditori nelle scelte conseguenti all'applicazione della normativa fiscale, oggi come oggi tale categoria presta la propria opera e consulenza affiancando le imprese piccole e grandi nell'assunzione di tutte quelle decisioni che determinano il presente ed il futuro delle aziende.
Ma è proprio funzione della necessità di affiancare le imprese nella loro evoluzione naturale, in virtù dei mutamenti economici e delle modifiche normative, il ruolo che il consulente assume nell'indicare soluzioni a problematiche differenziate che comunque di tanto in tanto attanagliano le dinamiche aziendali. In tali contesti a chi opera al fianco di aziende medio grandi sarà capitato talvolta di affrontare questioni in materia di cambio generazionale al vertice aziendale o in materia successoria o ancora in materia di blindatura dei patrimoni, questioni che in alcune occasioni hanno potuto, a salvaguardia della continuità aziendale e dei fattori produttivi in essa contenuti, trovare soluzione mediante l'intervento di società fiduciarie, strumento che nell'immaginario collettivo è sinonimo di elemento finalizzato all'elusione o evasione fiscale che dir si voglia. Ma non è sempre così. Chi ha indotto o chi ha assunto certe scelte lo ha fatto sulla base di un impianto normativo sicuramente differente da quello odierno ed ancora più sicuramente non in base ad esigenze che siano esclusivo corollario di strategie tese alla evasione fiscale. La materia però oggi ha subito una profonda rivoluzione alla luce delle intervenute modifiche al Dpr n.600/73 e sulla scorta ancora della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 pubblicata nei giorni scorsi. Le società fiduciarie, infatti, in tali provvedimenti normativi e interpretativi sono enumerate tra quei soggetti che, chiamati a fornire all'amministrazione finanziaria informazioni dettagliate in merito alla identificazione dei soggetti mandanti effettivi titolari di patrimoni, devono rispondere, pena l'applicazione di gravi sanzioni. Per comprendere bene il peso e significato delle specificazioni e precisazioni enunciate è opportuno però fare delle propedeutiche distinzioni tra le cosiddette fiduciarie "statiche" e quelle "dinamiche". Tale distinzione tra le fiduciarie di amministrazione (statiche) e quelle di gestione (dinamiche) trova il suo spazio in una norma del 1991 che consente al soggetto fiduciario di svolgere anche l'attività di gestione dei patrimoni agendo quale attore di transazioni mobiliari con l'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo presso la CONSOB. La distinzione risulta essenziale ai fini della precedente normativa che consentiva l'accesso dell'amministrazione finanziaria ad informazioni specifiche in ordine alle persone dei fiducianti solo in relazione alle "fiduciarie dinamiche" e non anche alle "statiche" in base del dettato che consentiva all'amministrazione finanziaria accessi solo nei confronti di soggetti che svolgessero «attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria» .
Tale interpretazione, oggetto di controversie sia dottrinali che giurisprudenziali, sembrerebbe oggi definitivamente superata dalla rinnovata stesura dell'art. 32, Dpr 600/72 citato, che, indica tra i soggetti obbligati a rispondere alle informative degli Uffici Finanziari e della Guardia di Finanza specificamente - questa volta - le società fiduciarie genericamente individuate. Gli organi di indagine quindi potranno chiedere alle società fiduciarie informazioni circa le operazioni da queste concluse con riferimento al nome del contribuente sottoposto ad accertamento derogando, in tal guisa, al principio della riservatezza fiduciaria e consentendo di risalire dal soggetto indicato a tutte le operazioni da questi poste in essere per il tramite del soggetto fiduciario. Ma i poteri di indagine dell'amministrazione possono, di converso, essere esercitati partendo dall'elemento oggettivo indicato ai fini dell'accertamento per essere indirizzati - in un determinato lasso di tempo - all'individuazione delle generalità dei soggetti per i quali le società fiduciarie abbiano detenuto, amministrato, o gestito beni e/o valori mobiliari specificamente individuati. Per riassumere possiamo dire che, seppure con tutti quegli obblighi posti a carico dell'amministrazione che stanno a significare specifici ostacoli frapposti dal legislatore affinché non si realizzino abusi da parte dei funzionari preposti che sviliscano - se non bastasse la nuova norma - ulteriormente lo strumento fiduciario e le sue peculiarità, il potere di indagine finanziaria ha assolutamente abbracciato - fino a soffocarne quell'essenza che caratterizzava tale strumento - tutte le forme di rapporto fiduciario così come canonizzate nelle norme che in quasi un secolo di applicazione non sono apparse mai lesive del sommo interesse della collettività. L'estremo auspicio è dato dalla consapevolezza che l'assestamento interpretativo della norma in fase applicativa possa lenire l'attuale doloroso impatto con la realtà di riferimento che, diversamente, dovrà indirizzarsi ad altri strumenti al fine di salvaguardare i propri legittimi interessi di anonimato.

Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno
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