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  Dicembre 2012

Articoli n° 7
agosto/settembre 2006
 


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Autorità per l’energia elettrica e il gas
Alessandro Ortis

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Massimo AMBRON

Il vademecum: attenzione al contratto
nel licenziamento disciplinare

La Cassazione Sezione Lavoro con sentenza del 2 novembre 2005 n. 21213 si pronunzia ancora sulla proporzionalità tra l'addebito contestato al dipendente e sanzione disciplinare da infliggere (art. 2106 c.c.), per il quale la inosservanza della dovuta diligenza ed obbligo di fedeltà «può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione».

Il fatto
L'azienda licenzia come previsto dal contratto un dipendente assentatosi oltre tre giorni consecutivi senza presentare nei termini dovuti giustificazione. Il Giudice di primo grado accoglie il ricorso, ordinando la reintegra. La Corte di Appello riforma la sentenza, riconoscendo la legittimità del licenziamento, in quanto la fattispecie era prevista esplicitamente dal contratto collettivo ed il dipendente aveva giustificato le sue assenze tardivamente, oltre le 48 ore previste dal Contratto, solo dopo avere ricevuto la contestazione, né aveva comprovato, pur essendone onerato, il legittimo impedimento. La Cassazione ha riformato la sentenza impugnata per i motivi sotto esposti, rinviando la causa alla Corte di Appello di Salerno che dovrà riesaminarla in base ai principi dettati. La S.C., partendo dalla normativa generale di cui all'art 2119 c.c. e L. 604/66, si sofferma sul concetto di proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione espulsiva irrogata (2106) e conclude ritenendo che la Corte d'Appello non abbia correttamente e doverosamente distinto tra ritardo nella giustificazione, unica e concreta infrazione contestata nel caso in esame, e assenza ingiustificata vera e propria, non contestata nella fattispecie. Pertanto, la violazione di norme collettive, per loro natura "elastiche", previste per specifiche inadempienze del lavoratore, non può mai apoditticamente portare al licenziamento, prescindendo da una doverosa valutazione in concreto della reale entità e gravità delle infrazioni addebitate, nonché del rapporto di proporzionalità tra queste ultime e la sanzione irrogata.

Osservazioni e consigli pratici
Il dipendente deve avere la massima attenzione agli adempimenti contrattuali. Nel caso di specie sarebbe bastato un semplice telegramma, al quale fare seguire la certificazione medica per evitare la procedura di licenziamento. L'Azienda, previo qualificato parere legale, in caso di licenziamento deve agire con particolare prudenza e solo nel caso in cui sia comprovata la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario. Nel caso in esame, in cui, peraltro, l'assenza del lavoratore era giustificata, sia pur tardivamente da certificazione medica attestante la grave malattia della figlia di tenera età, ciò non sembra avvenuto.

Tempi della Giustizia
Si confermano purtroppo sempre molto lunghi, oltre sei anni per i tre gradi di giudizio e… non è finita! Nel frattempo il ricorrente è deceduto.

Avvocato massimo.ambron@libero.it

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