LA CRISI DELL’AZIENDA CALCIO
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FINANZIARIA
E INFRASTRUTTURE
L’AMMISSIBILITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE
FINANZIARIA E INFRASTRUTTURE
L’AMMISSIBILITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE
Ora l’analisi tecnica dovrà prevalere
sulla discrezionalità politica
di
Amedeo Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l.
info@progettoarcadia.com
La Finanziaria per il 2004 - approvata definitivamente
con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ha apportato un altro rilevante
elemento di innovazione nell'approccio alla progettazione, realizzazione
e gestione delle infrastrutture materiali di pubblica utilità. Nello
specifico, l'intervento è circoscritto alle opere individuate nella
cosiddetta "legge obiettivo" (n. 443/01) ma assume un significato
di indirizzo preciso per l'intera azione delle pubbliche amministrazioni. È nei
commi da 134 a 142 dell'art. 4 che è contenuta la disciplina che
qui interessa. In essi è stabilito che - nell'ambito dei processi
di selezione di un'opera di rilevante interesse pubblico - la necessità di
una valutazione preventiva dei risultati conseguibili dalla gestione
della stessa abbia un ruolo prevalente. L'analisi deve essere condotta
sia con riferimento agli aspetti economici che a quelli finanziari. Essi
devono, in ogni caso, coniugarsi con le utilità sociali intrinseche
che l'intervento deve presentare. Si consolida, anche in questo modo,
la cultura del project financing applicata alla realizzazione delle infrastrutture
pubbliche. L'incontro delle esigenze collettive con l'impegno imprenditoriale
avviene attraverso l'affidamento della gestione dell'intervento ad un
soggetto privato. Le spese per l'investimento - anche nella disciplina
delle grandi opere - vengono ripartite tra i due compartecipanti all'iniziativa
attraverso la stima preventiva di quanto necessario all'ottenimento dell'equilibrio
economico e finanziario della gestione. In buona sostanza, l'impegno
di risorse pubbliche nelle infrastrutture di cui si discute non deve
essere né più alto
né più basso di quello che consente al soggetto privato di
perseguire dall'operazione un "giusto profitto". Il discorso -
a questo punto - si complica, rischiando di sconfinare nella teoria economica
o nella filosofia politica. Basti, pertanto, ricordare che - nella logica
della finanza di progetto - qualsiasi investimento pubblico va analizzato
non solo ed esclusivamente come "centro di costo" ma anche con
riferimento alla sua capacità di produzione di utilità destinate
all'accrescimento del valore aggiunto per il sistema ove si inserisce.
Diventa, pertanto, fondamentale stabilire, al riguardo, ruoli e metodi
per una valutazione imparziale e reale dei costi benefici delle opere
nell'ambito dei possibili scenari di sviluppo prospettati. Il comma 134
dell'articolo 4 della Finanziaria trova applicazione solo agli interventi
che, nell'ambito della legge n. 443/01, presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla loro gestione. Per tali opere - consistenti
in infrastrutture pubbliche e private, nonché in insediamenti produttivi
considerati strategici e di interesse nazionale (secondo le definizioni
contenute nella legge n. 443/01) - la richiesta ordinaria di assegnazione
di risorse al CIPE dovrà essere
accompagnata necessariamente da due ulteriori documenti:
- un'analisi costi-benefici;
- un piano economico finanziario che indichi le risorse utilizzabili
per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera.
La misura dell'intervento CIPE sarà determinata - in maniera vincolante
- proprio nell'ambito del piano economico-finanziario, approvato contestualmente
al progetto preliminare. Il compito assegnato a chi dovrà redigere
il forecast di gestione sarà, dunque, di fondamentale importanza,
in quanto è sulla base del fabbisogno da esso risultante che verranno
assegnate le risorse (integrative dei finanziamenti pubblici, comunitari
e privati) destinate annualmente dalla finanziaria alla progettazione,
alla istruttoria e alla realizzazione delle infrastrutture inserite nello
specifico programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e
inserito nel DPEF.
La rilevanza e la relativa novità degli argomenti, anche per il mondo
delle libere professioni, hanno spinto il legislatore a demandare allo
stesso CIPE il compito di elaborare e fornire, entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge finanziaria, uno schema tipo di piano economico
finanziario. Il Comitato interministeriale interverrà anche per individuare
i soggetti finanziari che, all'atto dell'attribuzione dei fondi, saranno
autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento,
al fine della realizzazione dell'opera. Infrastrutture S.p.A., Cassa
Depositi e Prestiti, BEI o tutti gli altri soggetti autorizzati all'esercizio
del credito ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia devono rilasciare, al riguardo, una formale manifestazione
della disponibilità di
massima a procedere al sostegno finanziario dell'infrastruttura proposta.
L'intervento del capitale pubblico si unisce, in questo modo e con nuove
regole, alla partecipazione di soggetti finanziatori che operano seguendo
le regole di diritto privato. A favore dei terzi creditori che impiegano
propri capitali nel progetto, la legge finanziaria dispone, poi, tutta
una serie di garanzie, tra cui la previsione della destinazione prioritaria
al rimborso del prestito dei proventi derivanti dalla gestione dell'opera.
Non prive di rilevanza sono le disposizioni (commi 140-142) relative
alla determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni di servizi
rivenienti dalla gestione delle opere. Per assicurare una sorta di omogeneità nelle
stime delle entrate future, l'adeguamento tariffario, nel corso degli
anni, dovrà avvenire in base al metodo del price cap, definito come
il limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un
periodo ultrannuale. In questo modo, le tariffe non potranno aumentare
oltre un certo spread, a garanzia anche dell'utenza di evitare un eccessivo
innalzamento dei prezzi relativi ai servizi di interesse collettivo.
In particolare, gli elementi fondamentali da considerare per la determinazione
dei rientri tariffari sono rappresentati:
- dal tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT;
- dall'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,
prefissato per un quinquennio.
In ogni caso, è attribuita al Cipe la facoltà di provvedere,
con propria delibera approvata dalla Corte dei Conti, a un adeguamento
delle tariffe, al fine di conseguire obiettivi prefissati.
Lo stesso comitato sarà, invece, delegato alla determinazione delle
tariffe quando non di competenza di un'autorità indipendente.
In realtà, anche se i nuovi principi emersi dall'analisi delle norme
della legge finanziaria appaiono fortemente condivisibili, sul piano
concettuale, nelle ordinarie attività di programmazione degli interventi
di infrastrutturazione dei territori esse sembrano ancora di difficile
applicazione.
Del resto l'argomento è di estrema complessità anche in ambiti
di più consolidato confronto culturale e scientifico come, in generale,
quello del governo dell'impresa.
In campo pubblico, poi, siamo appena agli albori rispetto alla condivisione
dei principi, prima ancora che dell'efficienza, dell'efficacia nell'azione
amministrativa. Ecco perché il dibattito, che dovrà scaturire
dall'applicazione concreta di tali nuovi criteri in materia di programmazione
e gestione delle opere pubbliche, sarà particolarmente rilevante
per raccogliere la sfida della modernizzazione e della competitività del
Paese. |