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  Dicembre 2012

Articoli - n° 1 Gennaio/Febbraio 2004
 



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FINANZIARIA E INFRASTRUTTURE
L’AMMISSIBILITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE

FINANZIARIA E INFRASTRUTTURE
L’AMMISSIBILITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE
Ora l’analisi tecnica dovrà prevalere sulla discrezionalità politica

di Amedeo Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l.
info@progettoarcadia.com

La Finanziaria per il 2004 - approvata definitivamente con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ha apportato un altro rilevante elemento di innovazione nell'approccio alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture materiali di pubblica utilità. Nello specifico, l'intervento è circoscritto alle opere individuate nella cosiddetta "legge obiettivo" (n. 443/01) ma assume un significato di indirizzo preciso per l'intera azione delle pubbliche amministrazioni. È nei commi da 134 a 142 dell'art. 4 che è contenuta la disciplina che qui interessa. In essi è stabilito che - nell'ambito dei processi di selezione di un'opera di rilevante interesse pubblico - la necessità di una valutazione preventiva dei risultati conseguibili dalla gestione della stessa abbia un ruolo prevalente. L'analisi deve essere condotta sia con riferimento agli aspetti economici che a quelli finanziari. Essi devono, in ogni caso, coniugarsi con le utilità sociali intrinseche che l'intervento deve presentare. Si consolida, anche in questo modo, la cultura del project financing applicata alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche. L'incontro delle esigenze collettive con l'impegno imprenditoriale avviene attraverso l'affidamento della gestione dell'intervento ad un soggetto privato. Le spese per l'investimento - anche nella disciplina delle grandi opere - vengono ripartite tra i due compartecipanti all'iniziativa attraverso la stima preventiva di quanto necessario all'ottenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. In buona sostanza, l'impegno di risorse pubbliche nelle infrastrutture di cui si discute non deve essere né più alto né più basso di quello che consente al soggetto privato di perseguire dall'operazione un "giusto profitto". Il discorso - a questo punto - si complica, rischiando di sconfinare nella teoria economica o nella filosofia politica. Basti, pertanto, ricordare che - nella logica della finanza di progetto - qualsiasi investimento pubblico va analizzato non solo ed esclusivamente come "centro di costo" ma anche con riferimento alla sua capacità di produzione di utilità destinate all'accrescimento del valore aggiunto per il sistema ove si inserisce. Diventa, pertanto, fondamentale stabilire, al riguardo, ruoli e metodi per una valutazione imparziale e reale dei costi benefici delle opere nell'ambito dei possibili scenari di sviluppo prospettati. Il comma 134 dell'articolo 4 della Finanziaria trova applicazione solo agli interventi che, nell'ambito della legge n. 443/01, presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla loro gestione. Per tali opere - consistenti in infrastrutture pubbliche e private, nonché in insediamenti produttivi considerati strategici e di interesse nazionale (secondo le definizioni contenute nella legge n. 443/01) - la richiesta ordinaria di assegnazione di risorse al CIPE dovrà essere accompagnata necessariamente da due ulteriori documenti:
- un'analisi costi-benefici;
- un piano economico finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera.
La misura dell'intervento CIPE sarà determinata - in maniera vincolante - proprio nell'ambito del piano economico-finanziario, approvato contestualmente al progetto preliminare. Il compito assegnato a chi dovrà redigere il forecast di gestione sarà, dunque, di fondamentale importanza, in quanto è sulla base del fabbisogno da esso risultante che verranno assegnate le risorse (integrative dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati) destinate annualmente dalla finanziaria alla progettazione, alla istruttoria e alla realizzazione delle infrastrutture inserite nello specifico programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e inserito nel DPEF.
La rilevanza e la relativa novità degli argomenti, anche per il mondo delle libere professioni, hanno spinto il legislatore a demandare allo stesso CIPE il compito di elaborare e fornire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, uno schema tipo di piano economico finanziario. Il Comitato interministeriale interverrà anche per individuare i soggetti finanziari che, all'atto dell'attribuzione dei fondi, saranno autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento, al fine della realizzazione dell'opera. Infrastrutture S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti, BEI o tutti gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia devono rilasciare, al riguardo, una formale manifestazione della disponibilità di massima a procedere al sostegno finanziario dell'infrastruttura proposta. L'intervento del capitale pubblico si unisce, in questo modo e con nuove regole, alla partecipazione di soggetti finanziatori che operano seguendo le regole di diritto privato. A favore dei terzi creditori che impiegano propri capitali nel progetto, la legge finanziaria dispone, poi, tutta una serie di garanzie, tra cui la previsione della destinazione prioritaria al rimborso del prestito dei proventi derivanti dalla gestione dell'opera. Non prive di rilevanza sono le disposizioni (commi 140-142) relative alla determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni di servizi rivenienti dalla gestione delle opere. Per assicurare una sorta di omogeneità nelle stime delle entrate future, l'adeguamento tariffario, nel corso degli anni, dovrà avvenire in base al metodo del price cap, definito come il limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo ultrannuale. In questo modo, le tariffe non potranno aumentare oltre un certo spread, a garanzia anche dell'utenza di evitare un eccessivo innalzamento dei prezzi relativi ai servizi di interesse collettivo. In particolare, gli elementi fondamentali da considerare per la determinazione dei rientri tariffari sono rappresentati:
- dal tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
- dall'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un quinquennio.
In ogni caso, è attribuita al Cipe la facoltà di provvedere, con propria delibera approvata dalla Corte dei Conti, a un adeguamento delle tariffe, al fine di conseguire obiettivi prefissati.
Lo stesso comitato sarà, invece, delegato alla determinazione delle tariffe quando non di competenza di un'autorità indipendente.
In realtà, anche se i nuovi principi emersi dall'analisi delle norme della legge finanziaria appaiono fortemente condivisibili, sul piano concettuale, nelle ordinarie attività di programmazione degli interventi di infrastrutturazione dei territori esse sembrano ancora di difficile applicazione.
Del resto l'argomento è di estrema complessità anche in ambiti di più consolidato confronto culturale e scientifico come, in generale, quello del governo dell'impresa.
In campo pubblico, poi, siamo appena agli albori rispetto alla condivisione dei principi, prima ancora che dell'efficienza, dell'efficacia nell'azione amministrativa. Ecco perché il dibattito, che dovrà scaturire dall'applicazione concreta di tali nuovi criteri in materia di programmazione e gestione delle opere pubbliche, sarà particolarmente rilevante per raccogliere la sfida della modernizzazione e della competitività del Paese.

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