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  Dicembre 2012

Articoli n?09
NOVEMBRE 2012
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CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

E SPOSIZIONE ALL'AMIANTO E RISARCIMENTO DANNI

DECRETO SVILUPPO: nasce il contratto di disponibilitÀ


CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE




MAURIZIO GALARDO
Avvocato Studio Legale Galardo&Venturiello


info@galardoventuriello.it

Il D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7/08/2012, n. 134, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Tra le novità che concorrono ad agevolare l'impresa nell'attuazione di un concordato preventivo si segnalano il nuovo art. 161 comma 6 l. fall., con cui si consente adesso all'imprenditore di depositare la domanda, con la possibilità di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto con cui viene dichiarata aperta la procedura di concordato, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l. fall..
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e adesso anche cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 comma 1 l. fall.) Inoltre con una nuova disposizione introdotta nell'ultimo comma dell'art. 168 l. fall., si precisa che le ipoteche giudiziali, iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con riguardo ai contratti in corso di esecuzione il nuovo art. 169 bis dispone che il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, lo autorizzi a sciogliersi, con alcune eccezioni, dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta.
In questi casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Una novità importantissima è quella contenuta nel novellato articolo 178 l. fall., ai sensi del quale nel processo verbale dell'adunanza dei creditori, oltre ai voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, devono essere adesso inseriti anche l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre 8 giorni, e ne viene data comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
La legge presume adesso, a differenza del passato, il consenso all'approvazione della proposta di concordato da parte degli assenti, facilitando così il raggiungimento della maggioranza prevista. Con riguardo invece alla disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è stato tra l'altro, precisato nell'art. 182 bis, che il pagamento dei creditori estranei deve avvenire entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti.
É stato inoltre specificato che il professionista che dovrà attestare l'attuabilità dell'accordo deve essere nominato dal debitore, e lo stesso dovrà attestare anche la veridicità dei dati aziendali, oltre che l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. É stato introdotto ex novo con il D.L. Sviluppo l'art. 182 quinquies, ai sensi del quale il debitore che presenta, anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'art. 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Con il nuovo art. 182 sexies è stato inoltre precisato che dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'art.161, sesto comma, o della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, non trovano applicazione alcune norme in tema di riduzione o perdita del capitale sociale della società in crisi.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del c.c. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'art 2486 del c.c. Il nuovo articolo 186 bis l. fall, disciplina l'ipotesi del concordato con continuità aziendale prevedendo espressamente che il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) possa prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi di concordato con continuità dell'attività d'impresa, il piano di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'art. 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, in tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
Posto quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce inoltre la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto.
L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

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