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  Dicembre 2012

Articoli n?09
NOVEMBRE 2012
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INAIL-Osservatorio della Sicurezza a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dipartimento Processi Organizzativi ex-ISPESL




LA SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO


DI GIOVANNI LUCA AMICUCCI E ADRIANO PAPALE


La legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha disciplinato in Italia l'attività di estetista. Ai sensi del comma 1, art. 1, della legge 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello: di mantenerlo in perfette condizioni; di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Nel comma 2, art. 1 della legge 1/90, è spiegato che tale attività possa essere svolta: con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge, con l'applicazione dei prodotti cosmetici stabiliti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Gli inestetismi che possono essere modificati, eliminati o attenuati dall'estetista non devono richiedere interventi terapeutici (comma 3, art. 1, legge 1/90).
In ragione del fatto che i trattamenti non devono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei soggetti che vi si sottopongono, chi li pratica deve far in modo che non possano prodursi effetti dannosi, anche indesiderati. Tali effetti non si devono produrre a livello muscolo- scheletrico (lussazioni, stiramenti), o della pelle e delle mucose (eritemi, ematomi, edemi, lesioni), o degli organi interni (danneggiamenti del derma e dello strato adiposo, problemi all'apparato cardiocircolatorio, effetti nocivi dosicurezzavuti a correnti elettriche o ad accumulo di calore). Poiché gli effetti dannosi si hanno a causa dell'applicazione erronea o eccessiva di energie di tipo meccanico (massaggi, aspirazioni, ginnastica), elettrico (correnti per la pulizia cutanea, la ionoforesi, la stimolazione, il trattamento di calore), termico (trattamento di calore, sauna, vapore) o elettromagnetico (solarium, foto depilazione, soft laser, laser estetico), deve essere dedicata particolare cautela ai trattamenti estetici.
L'estetista deve avere conoscenza delle caratteristiche (limiti di durata e intensità dei trattamenti) e delle modalità di utilizzo (riconoscimento dell' uso corretto, delle situazioni per cui i trattamenti siano sconsigliati, dell'insorgenza di situazioni pericolose) degli apparecchi per uso estetico e degli altri apparecchi comunemente usati durante l'attività, al fine di garantire la sicurezza propria e del soggetto trattato.
Per dimostrare di aver conseguito le conoscenze e le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività, l'estetista deve superare un apposito esame teorico- pratico.
Il comma 1, art. 10, della legge 1/90, imponeva al Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, di emanare un decreto recante norme dirette a determinare, per gli apparecchi elettromeccanici elencati nell'allegato alla legge stessa: le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, i meccanismi di regolazione. Tale decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 163 del 15 luglio 2011 come Decreto12 maggio 2011, n. 110, ed è in vigore dal 30 luglio 2011.
Il decreto sostituisce l'elenco degli apparecchi elettromeccanici da utilizzare per l'attività di estetista (art. 1) con uno nuovo (Allegato 1), che sostanzialmente modifica solo la nomenclatura e introduce pochi apparecchi nuovi. Il decreto contiene 22 schede tecnico-informative relative agli apparecchi per uso estetico (Allegato 2).
È previsto l'aggiornamento delle schede in caso di modifica dell'elenco degli apparecchi (art. 4) e l'adeguamento allo stato dell'arte (art. 5). Gli apparecchi devono assicurare il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee, qualora queste ultime non esistessero si può far riferimento alle norme nazionali (art. 3).
La tutela del consumatore è assicurata dal rispetto degli obblighi che i produttori devono soddisfare per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, in particolare nelle premesse al decreto è posta enfasi sulla direttiva bassa tensione (recepita con la legge 18 ottobre 1977, n. 791, il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626, il D.Lgs. 31 luglio 1997, n. 277), sulla direttiva compatibilità elettromagnetica (recepita col D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194) e sulla direttiva per la sicurezza generale dei prodotti (contenuta insieme ad altre disposizioni nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). In pratica, tutti gli apparecchi per uso estetico immessi sul mercato devono essere sicuri.
Infatti, la direttiva per la sicurezza generale dei prodotti si applica laddove, nelle normative vigenti, non esistono disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti o, in quei casi in cui tali disposizioni disciplinano solo taluni requisiti di sicurezza o categorie di rischio di un prodotto, per quegli aspetti non disciplinati. In particolare, il produttore deve fornire tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e il distributore non deve immettere sul mercato prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale. C'è infine da segnalare anche il fatto che tali apparecchi sono attrezzature di lavoro ai sensi del Capo I, Titolo III del Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e sue successive modifiche e integrazioni.
Quindi, ai sensi di tale testo, per la protezione dei lavoratori dai possibili rischi, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi che questi corrono durante l'uso lavorativo, e poi deve adottare opportune procedure lavorative e mettere a disposizione i dispositivi di protezione necessari.
Scopo principale di tale valutazione sono i rischi per i lavoratori, i rischi che riguardano la sicurezza dei soggetti che si sottopongono ai trattamenti sono di competenza del produttore, però se il datore di lavoro si avvede di possibili rischi anche per tali soggetti, non può ignorarli, per via della responsabilità penali e civili che ne deriverebbero. In ogni caso la valutazione del datore di lavoro non può ritenersi correttamente attuata solo sulla base della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, ma deve tener conto anche dell'ambiente di lavoro e delle caratteristiche specifiche del lavoro.
In caso di rischi non previsti dal produttore ma che comunque sussistono, è obbligo del datore di lavoro prendere tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari per ridurli, adeguando le attrezzature ai requisiti essenziali di sicurezza, anche se il produttore non vi ha provveduto o lo ha fatto in modo incompleto, infatti il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza o adeguate al lavoro da svolgere.
Infine, per mantenere gli apparecchi rispondenti agli obblighi di sicurezza sono necessari controlli periodici e manutenzione (ordinaria, nonché straordinaria), ciò al fine di contenere il degrado normale d'uso, nonché per far fronte ad eventi accidentali che comportino l'insorgere di situazioni di rischio e la necessità di riparazioni più onerose.

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