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  Dicembre 2012

Articoli n?09
NOVEMBRE 2012
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CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E RISARCIMENTO DANNI

DECRETO SVILUPPO: nasce il contratto di disponibilitÀ


ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E RISARCIMENTO DANNI




MASSIMO AMBRON
Avvocato


avv.massimoambron@fastwebnet.it

Il Giudice del Lavoro di Taranto con recentissima sentenza ha quantificato la somma di oltre 250.000.00 euro quale risarcimento del danno biologico e morale nei confronti degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico da esposizione all'amianto.
Maxi risarcimento, con condanna al pagamento di 850.000.00 euro è quanto stabilito dalla Corte di Appello di Viareggio.
Infine, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 17092 del 08.10.2012 accogliendo le richieste degli eredi di un lavoratore del Porto di Venezia, deceduto per un mesotelioma pleurico, contratto per esposizione e inalazione all'amianto, pure ha emesso un'importante sentenza.
In sede di appello era stato riconosciuto un danno a titolo risarcitorio, quantificato esclusivamente sulla durata della malattia dello stesso lavoratore, nella misura di 150,00 euro giornalieri. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che «in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata...in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno».
Quindi, secondo la Suprema Corte, il risarcimento del danno a causa di morte verificatasi a seguito di inalazione ed esposizione a fibre di amianto non deve essere calcolato sulla base temporale della durata della malattia, bensì devono essere tenuti in considerazione molti altri parametri personalizzanti il danno subito dal lavoratore e relativi al decorso della malattia, alla concreta penosità della stessa, alle ripercussioni sulla vita del danneggiato, alle cure praticate e alle relative prospettive e in genere ad ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'intensità della sofferenza provata.
Ne deriva, quindi, che la liquidazione del danno sia biologico che morale deve essere parametrato e personalizzato in considerazione alle sofferenze subite dal lavoratore.
In conclusione, il risarcimento per il danno subito deve essere quantificato tenendo in conto l'insieme dei pregiudizi patiti dal lavoratore, purché venga provata la loro autonomia e distinzione.

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