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  Dicembre 2012

Articoli n?09
NOVEMBRE 2012
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CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E RISARCIMENTO DANNI

DECRETO SVILUPPO: nasce il contratto di disponibilitÀ


DECRETO SVILUPPO: nasce il contratto di disponibilitÀ



LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA
Avvocato


studiodangiolella@tin.it

La recente, e anche frenetica, attività legislativa del Governo Monti ha introdotto una nuova forma di partenariato pubblico/privato che si crede potrebbe avere un discreto successo tra gli imprenditori.
Si tratta del cosiddetto "contratto di disponibilità" già previsto con D.L. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia") convertito con Legge 27/2012 e di recente modificato dalla L. n. 134 del 7 agosto 2012. In pratica, si tratta di un contratto con il quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono affidati, la costruzione e la messa a disposizione di un'opera che è di proprietà privata, destinata all'esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo.
Per rendere più efficace e rapida l'idea di fondo, il privato costruisce un contenitore per funzioni pubbliche, che fitta alla P.A. e rientra dell'investimento.
Il dato nuovo è che, nonostante l'affidamento riguardi un'opera «destinata allo svolgimento di un pubblico servizio», si tratta di "un'opera di proprietà privata".
La locuzione poi di "opera destinata all'esercizio di un pubblico servizio", piuttosto che la generica espressione di "opera pubblica o di interesse pubblico", sottolinea l'esigenza che tale nuovo contratto venga destinato alla realizzazione di opere che siano funzionali anche a prescindere dalla loro destinazione all'esercizio di un pubblico servizio al quale sono destinate solo per un certo periodo, restando di proprietà privata.
Come si diceva all'affidatario del contratto spetta un corrispettivo per realizzare una tale opera, ovviamente, in primis canone di disponibilità (di fatto, una locazione) che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a corrispondere per tutto il periodo di "effettiva" disponibilità dell'opera. Il secondo elemento della retribuzione consiste in un "eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice".
La terza voce che compone il corrispettivo, anch'essa solo eventuale, è "un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice".
Nonostante qualche criticità che la prassi saprà sicuramente chiarire e superare, il contratto di disponibilità sembra essere uno strumento di grande interesse per l'attrazione di capitali privati, in quanto l'alea contrattuale del privato non si concentra nella fase di gestione economica, gravando sull'Amministrazione il pagamento di un canone di disponibilità e/o locazione, ma piuttosto nella fase di progettazione e costruzione.
Proprio la corresponsione di tale canone assicura all'operatore quell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento che si è rivelato il principale ostacolo ad un'ampia diffusione del project financing, istituto del quale il contratto di disponibilità sembra rappresentare la naturale evoluzione, alla luce delle esperienze concrete.

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