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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
GIUGNO 2012
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DEBITI della societÀ estinta: la responsabilitÀ del liquidatore

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DEBITI della societÀ estinta: la responsabilitÀ del liquidatore


I liquidatori sono responsabili nei confronti dei creditori sociali, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, anche per i debiti sociali soltanto conoscibili, secondo la diligenza professionale, al momento del bilancio finale di liquidazione e non soddisfatti

Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it

Il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 20/01/2012, ha evidenziato che la responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 2495 comma 2 cod. civ., nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, configura un'ipotesi di lesione del diritto di credito e la stessa ricorre anche quando il liquidatore abbia proceduto al riparto finale di liquidazione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, pur essendo consapevole, ovvero dovendolo essere sulla base della diligenza professionale, dell'esistenza di passività anche solo potenziali.
Nel caso di specie il liquidatore, già amministratore di una società a responsabilità limitata, aveva proceduto alla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, nella piena consapevolezza della pendenza di un giudizio istaurato dall'attore nei confronti della società per vedersi riconosciuta la riduzione del prezzo di acquisto di un immobile e la restituzione della somma corrispondente. Orbene ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro della imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
La responsabilità dei liquidatori si fonda su un presupposto oggettivo, costituito dal mancato pagamento dei debiti sociali, e su un presupposto soggettivo, rappresentato dalla riconducibilità dell'inadempimento al comportamento colposo o doloso dei liquidatori.
Alcune ipotesi di responsabilità potrebbero derivare ad esempio: dalla mancata adozione di modalità di liquidazione delle attività, volte a massimizzare i ricavi; il mancato pagamento di un debito conoscibile con la normale diligenza, ovvero noto in quanto comunicato alla società mediante notifica di una domanda giudiziale; il mancato pagamento per la mancata acquisizione di un attivo facilmente recuperabile o per distrazione di acconti ai soci o per distrazione di attivo; per l'aver fatto affidamento soltanto sulle risultanze della contabilità sociale, senza aver svolto gli opportuni accertamenti sulla reale situazione patrimoniale. L'azione è compatibile e cumulabile con quella esperita dagli stessi creditori nei confronti dei soci, ad esempio nell'ipotesi in cui i liquidatori abbiano provveduto a distribuire ai soci, acconti sul riparto finale di liquidazione, ma le attività sociali risultino poi insufficienti al soddisfacimento dei creditori della società.
La giurisprudenza tende a presumere la colpa del liquidatore in caso di pendenze giudiziarie o esistenza di altri crediti conosciuti o conoscibili dal liquidatore, con l'ordinaria diligenza.

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