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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
GIUGNO 2012
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Un ANNO di mediazione obbligatoria

Le statistiche aggiornate del Ministero della Giustizia

Marco Marinaro Avvocato
Avvocato Cassazionista
Professore a contratto SSPL Univ. Napoli Federico II, SSPL Univ. Salerno Seconda Univ. Napoli e Univ. Molise Conciliatore e Arbitro della Camera Consob
www.studiolegalemarinaro.it

Il 20 marzo 2012 ha segnato l'entrata a regime della mediazione delle controversie civili e commerciali quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale anche nella materia del condominio e della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Ma già dal 21 marzo 2011 l'obbligatorietà era entrata in vigore per una serie di materie, e, in particolare, per diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Le rilevazioni statistiche del Ministero della Giustizia, effettuate trimestralmente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà, mostrano un quadro in progressiva evoluzione ma con alcuni tratti caratterizzanti l'approccio alla mediazione ed in particolare all'obbligo cui la stessa è assoggettata dal legislatore.

L'analisi comparata dei dati trimestrali del primo anno (21 marzo 2011‑31 marzo 2012) evidenzia infatti alcuni segnali costanti del nuovo strumento per la composizione delle liti civili e commerciali:

1) il numero dei procedimenti è in continua crescita e l'incremento segnalato nel mese di marzo 2012 costituisce sicuramente quello più significativo nell'arco temporale esaminato (si è passati da 9.757 procedure di febbraio a 12.175 procedure di marzo, con un totale di procedimenti pari a 91.690);

2) per effetto dell'introduzione del condominio e dell'infortunistica stradale in soli 10 giorni (dal 21 al 31 marzo) dette materie hanno fatto registrare rispettivamente un incremento del 286% e del 644% e ciò comprova quanto accaduto per le altre materie circa il ruolo decisivo assunto dalla condizione di procedibilità ex lege;

3) le materie obbligatorie più frequenti in mediazione sono i diritti reali (20% circa), le locazioni (12% circa), i contratti bancari (9% circa), i contratti assicurativi (8% circa) e il risarcimento danni da responsabilità medica (7,5% circa);

4) le mediazioni effettivamente svolte (quelle cioè nelle quali anche la parte invitata ha partecipato al procedimento) sono pari al 35%, con un tasso tendenziale di crescita positivo, in quanto negli ultimi due trimestri la percentuale è rispettivamente al 37% e al 37,2%;

5) gli accordi conciliativi raggiunti sono pari al 48% dei casi con un leggero decremento sui dati del precedente trimestre; appare fisiologico che nella prima fase di attuazione della nuova disciplina normativa nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria all'incremento del numero di procedimenti corrisponda un decremento in percentuale degli esiti positivi;

6) nel 77,2% delle procedure la mediazione ha avuto ad oggetto materie di cui all'obbligo legale, nel 19,7% è stata volontaria; scarsamente significativi i dati relativi alle mediazioni derivanti da una clausola contrattuale (0,5%) e quella su invito del giudice che è in crescita e si attesta al 2,7% (dai dati non è possibile evincere quanti siano stati in percentuale gli inviti non accolti dalle parti, per cui il dato segnalato indica le mediazioni svolte a seguito di mediazione sollecitata dal giudice
alla quale le parti hanno prestato la loro adesione);

7) dal punto di vista della distribuzione geografica, appare interessante segnalare come la Campania sia leader di questa graduatoria con una percentuale del 15,7%; seguono la Lombardia (11,4%), la Sicilia (9,6%), l'Emilia‑Romagna (8,9%), e il Lazio (8,6%);

8) è sempre estremamente significativo il dato che indica che le parti sono quasi sempre assistite da un avvocato; infatti, per i proponenti è pari all'84% e per gli aderenti è all'86%;

9) quanto al valore medio delle controversie il dato è in costante crescita, si è passati nell'ultimo trimestre da un valore di euro 93.700 ad un valore di 118.300;

10) all'incremento di valore medio delle controversie in mediazione corrisponde altro dato che segnala come gli accordi conciliativi siano raggiunti più frequentemente quanto più è modesto il valore della lite; ed invero se per liti bagattellari (inferiori a euro 1.000) la percentuale di accordo è pari al 63% circa, tale dato via via è decrescente per le liti di valore superiore: da 1.000 a 5.000 euro è pari al 56% sino ad arrivare per le liti dal valore compreso tra 2,5 milioni a 5 milioni di euro al 28% circa (oltre i 5 milioni di euro la percentuale di successo è pari al 36,4%);

11) il dato finale attiene alla durata dei procedimenti di mediazione; tenendo presente che la durata massima prevista dal legislatore è pari a 4 mesi, è interessante rilevare che la media è di 61 giorni (in caso di aderente comparso e accordo raggiunto) e di 75 giorni (aderente comparso e accordo non raggiunto); questi numeri se confrontati alla durata media di un processo a cognizione ordinaria costituiscono attualmente il maggior incentivo all'accesso alla mediazione; infatti, il Ministero della Giustizia mette a confronto i dati della mediazione con la durata media di un processo civile pari a 1.066 giorni (dato del 2010).

Pesano su questi dati le incertezze e le attese circa le decisioni che saranno assunte dalla Corte costituzionale sulla obbligatorietà.
Vi sono numerose ordinanze di rimessione alla Consulta delle questioni di costituzionalità (la prima delle quali del TAR Lazio) e la recente fissazione dell'udienza per la data del 23 ottobre 2012 costituisce un sicuro punto di riferimento temporale dopo il quale, in un senso o nell'altro, saranno sciolte le ultime riserve. Appare chiaro che questa data, che costituisce un ormai vicino orizzonte temporale, rallenterà ulteriormente i dati pur in timida crescita dei prossimi trimestri, ma la pronuncia della Corte costituzionale e le motivazioni che ne costituiranno il fondamento giuridico e culturale saranno utili ad una seria riflessione sulle prospettive future della mediazione in Italia nel costante sviluppo del quadro europeo.

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