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  Dicembre 2012

Articoli n° 01
GENNAIO/FEBBRAIO 2011
 
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RICERCHE E STUDI SRL, ampliata l'offerta della societÀ di servizi di COnfindustria Avellino

Certificazione AEO vantaggi per le imprese Meno controlli sulle merci alle dogane

Gennaio 2011 : in vigore la nuova edizione degli INCOTERMS®

L'Irpinia delle ECCELLENZE Le potenzialitÀ del TURISMO

di Filomena Labruna

Gennaio 2011 : in vigore la nuova edizione degli INCOTERMS®

Importanti aggiornamenti che seguono l'evoluzione del commercio estero


Fabrizio Ceriello Consulente esperto in materia di trasporti e contrattualistica internazionale


Le imprese che operano sui mercati internazionali si trovano davanti ad un momento particolarmente importante: infatti, dal 1 gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova edizione degli Incoterms® (termini di resa nel commercio estero) giunti alla settima revisione dopo la prima formulazione da parte della Camera di Commercio Internazionale (CCI) nel 1936. Le modifiche non stravolgeranno la normale attività, poiché le variazioni riguardano alcune clausole mentre non viene assolutamente toccata quella che è l'architettura dello strumento. Le Incoterms sono norme di tipo pattizio che le aziende utilizzano perché sanno che, se correttamente usate, consentono agli operatori di tutto il mondo di capirsi immediatamente in relazione ad alcuni aspetti fondamentali degli scambi internazionali.
Per meglio capire quali sono le aree aziendali coinvolte e le novità procedurali apportate dai nuovi Incoterms chiediamo a Fabrizio Ceriello, Consulente esperto in materia di trasporti e contrattualistica internazionale, nonchè frequente collaboratore della Ricerche e Studi srl società di servizi della Confindustria Avellino, qualche approfondimento.

Quali funzioni aziendali sono coinvolte dalle regole Incoterms?
Le regole Incoterms consentono di individuare il cumulo di obbligazioni a carico delle parti contraenti, esportatori e importatori, in riferimento alle spese per il trasporto principale, quelle per le operazioni accessorie principalmente costi per gli adempimenti doganali o di movimentazioni intermedie, l'adempimento dell'obbligazione di consegna e il passaggio dei rischi gravanti sulle merci.

Quali allora le principali novità delle nuove regole?
La prima variazione riguarda il numero delle clausole che passa da 13 ad 11, riformulando quasi completamente il gruppo D, cioè il gruppo relativo alla clausole di arrivo, dove scompaiono le clausole DAF, DES, DDU, accorpate e sostituite dal più generico DAP (delivered at place) che ingloba le stesse obbligazioni a carico del venditore. Anche la clausola DEQ, riservata al trasporto marittimo e che prevedeva lo scarico delle merci in un porto di destino, viene cancellata e sostituita dal termine DAT (Delivered at Terminal) che comprendendo ancora le operazioni di scaricamento a destino delle merci a carico del venditore, diventa una clausola che si presta ad essere utilizzata per tutte le modalità di trasporto ed in particolare quando le merci devono arrivare in un terminal, un interporto o una piattaforma logistica, soprattutto nei casi di merci che viaggiano in groupage.

Vedremo ancora la classificazione cui eravamo abituati, con le due frecce diversamente colorate che individuavano le obbligazioni a carico delle parti?
A dire il vero non abbiamo ancora avuto modo di vedere quale schema grafico verrà utilizzato per presentare la nuova impostazione; con l'introduzione delle Incoterms 2010, cambia la tradizionale impostazione basata sulla suddivisione per gruppi (E‑F‑CD) passando ad una dicotomia che prevede, da un lato, i termini di resa che si usano per tutti i tipi di trasporto e, dall'altro, quelli che si usano solo per il trasporto marittimo. Negli auspici della CCI di Parigi, l'istituzione che ha emanato e aggiorna periodicamente le regole Incoterms, ciò dovrebbe permettere agli operatori di evitare l'utilizzo distorto delle clausole "marittime" anche per trasporti aerei, abitudine ancora troppo in uso tra gli operatori.

Intende dire che le aziende usano le regole Incoterms in maniera inappropriata?
Si, purtroppo la conoscenza delle regole non è così diffusa, e questo genera spesso grossi equivoci che possono avere effetti dolorosi per le aziende, soprattutto quelle italiane troppo poco abituate a maneggiare queste clausole. Eppure esse sono l'anello centrale del commercio estero, dal momento che la loro applicazione si riflette su tutta la catena logistica del commercio estero. Tornando al discorso di prima, in conseguenza della nuova impostazione che la CCI propone, dovremo quindi evitare l'uso di rese FOB, CFR, CIF con luogo di "imbarco" o "sbarco" un aeroporto, cosa che vediamo ancora troppo spesso e che può generare effetti dolorosi per un esportatore, se l'operazione non va per il verso giusto. Per le spedizioni via aerea esistono già i termini più appropriati che possono essere le più precise, per la modalità di trasporto in questione, FCA, CPT, CIP, DAT.

Come mai la suddivisione adottata mette in evidenza le clausole da utilizzare per trasporti marittimi?
Per una serie di motivi; perché sono le più antiche e hanno ispirato quelle adattate per le altre modalità di trasporto, perché i traffici marittimi sono quelli più numerosi a livello mondiale, perché il mondo dello shipping ha regole e struttura non sempre immediatamente comprensibili. Per quanto attiene le clausole di esclusivo utilizzo marittimo viene sottolineato, ad esempio, il loro uso non solo nelle tradizionali vendite, ma anche per quelle cosiddette "a catena" cioè con merci che vengono vendute durante il loro trasporto, introducendo oltre alla classica modalità di adempiere la consegna in capo dal venditore "mettendole a bordo della nave in partenza" anche la possibilità di "procurarle". Questo tipo di vendita è possibile solo quando si è in presenza di un trasporto marittimo, data la negoziabilità delle polizze di carico, ma si sentiva l'esigenza di puntualizzare alcuni aspetti che altrimenti rischiavano di esporre a dei rischi i venditori. Le rese per il trasporto marittimo, inoltre, si ammodernano spostando anche il punto critico dove il rischio gravante sulle merci si trasferisce dal venditore al compratore e dove il primo adempie l'obbligazione di consegna delle merci. Tale punto, per le rese FOB, CFR e CIF era finora tradizionalmente rappresentato dalla murata della nave, posizionata a metà dell'operazione di carico sulla nave, che ora viene spostato in avanti fino a diventare "on board". Ecco pertanto che il venditore che utilizzerà tali clausole adempirà l'obbligazione di consegna (e trasferirà i rischi) nel momento in cui le merci saranno poste a bordo della nave in partenza.

C'era davvero bisogno di questo aggiornamento?

Sì perché si tratta di un momento importante. Il commercio estero si evolve, le tecniche di commercio fanno altrettanto e mutano gli scenari in cui tali scambi avvengono. La nuova edizione ha il pregio di recepire le esigenze delle imprese, attraverso il lavoro svolto da parte dei comitati nazionali, migliorando alcuni aspetti relativi a clausole di frequente utilizzo, nonché introducendo alcune significative novità con riferimento alle clausole che prevedono in capo al venditore la gestione del trasporto e l'assunzione dei rischi fino a destino. La revisione delle regole Incoterms® risente anche degli eventi che hanno avuto un impatto forte sugli scambi internazionali come gli attentati del 2001 e le conseguenze sulla sicurezza dei carichi viaggianti o la creazione di aree di libero scambio e unioni doganali che rendono più snelle, o in alcuni casi annullano completamente, le procedure doganali. Basti pensare che negli ultimi dieci anni, ad esempio, l'Unione Europea è passata da 15 a 27 paesi membri.

È obbligatorio usare le nuove regole?

Sebbene non sia previsto mai un obbligo di usare la versione più recente possibile dal momento che le clausole Incoterms® sono norme di tipo pattizio, raccomandiamo di adottare le nuove norme in quanto più adatte a soddisfare le necessità operative delle aziende export oriented.

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