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  Dicembre 2012

Articoli n° 01
GENNaio/febbraio 2010
 


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Accordi di ristrutturazione
dei debiti e valutazione del tribunale


In mancanza di opposizioni da parte dei creditori estranei all’intesa, il tribunale dovrà limitarsi ad una valutazione di legittimità dello stesso, senza entrare nel merito del suo contenuto

Maurizio Galardo
Avvocato,
Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 10 novembre 2009, ha omologato nove accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., depositati da nove società proponenti, riconducibili al gruppo Risanamento S.p.a..
La complessiva operazione di ristrutturazione del gruppo Risanamento S.p.a. è stata caratterizzata da un’eccezionale complessità, e giudici milanesi con il decreto sopra citato hanno chiarito importanti dubbi interpretativi in merito alla disciplina degli accordi di ristrutturazione.
In particolare, è stato chiarito che la valutazione del tribunale, circa la fattibilità degli accordi di ristrutturazione, presenta una diversa intensità a seconda che vi siano o meno opposizioni dei creditori non aderenti; pertanto in mancanza di opposizioni, il tribunale dovrà limitarsi a verificare che la domanda sia stata proposta da un imprenditore commerciale rientrante nei limiti dimensionali che ne comporterebbero l’assoggettamento al fallimento; che l’imprenditore si trovi in stato di crisi; che l’accordo sia stato stipulato con creditori che raggiungono almeno il sessanta per cento dell’indebitamento complessivo; che al ricorso sia stata allegata la documentazione prevista dall’art. 161 l.fall; che il ricorso sia stato corredato dalla relazione redatta da un professionista munito dei requisiti previsti dall’art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Pertanto in mancanza di opposizioni, il tribunale dovrà limitarsi, alla disamina della chiarezza espositiva e della completezza della relazione del professionista, e alla verifica che le analisi e le valutazioni svolte, siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive, restando pertanto, su un piano astratto che tiene esclusivamente conto della razionalità argomentativa della relazione stessa. Per tale ragione, la valutazione della veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto logico indefettibile della relazione redatta dal professionista, il quale la svolge con sua piena assunzione di responsabilità, sia verso l’imprenditore che verso la generalità dei creditori
Laddove invece, siano state radicate opposizioni, il controllo del tribunale, assume un’estensione e una concretezza maggiori, direttamente correlate alle doglianze svolte dai creditori opponenti, le quali andrebbero esaminate nel merito, al fine di verificare la concreta attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pieno soddisfacimento dei creditori estranei.
Nella ulteriore ipotesi in cui la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione sia stata preceduta da un’istanza di fallimento, il tribunale, previa riunione dei procedimenti, dovrà esaminare nel dettaglio anche le considerazioni critiche svolte da colui che chiede il fallimento, valutando in un unico contesto l’uno e l’altro tipo di procedimento, nell’ambito di una struttura articolata, ma nel rispetto di un rapporto di pregiudizialità logica e funzionale, valutando prioritariamente se siano omologabili gli accordi di ristrutturazione e solo in caso di risposta negativa a detto quesito, se sussistano i presupposti per la declaratoria di fallimento.
In questa prospettiva il tribunale deve valutare nel dettaglio tutte le circostanze che si collocano non solo nel presente, ma anche nell’immediato futuro, con un adeguato livello di concretezza; al contrario fatti e circostanze destinate a verificarsi a distanza di anni, in quanto maggiormente esposti a variabili non controllate, si prestano soltanto ad un apprezzamento di portata più generale, rapportato quasi esclusivamente, alla coerenza delle argomentazioni svolte dal professionista, nella relazione sull’attuabilità dell’accordo.
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