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Il regime “Dual Use”:
esportazione di prodotti
e tecnologia a duplice uso
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Il regime “Dual Use”:
esportazione di prodotti
e tecnologia a duplice uso
di Domenico Del Sorbo e Anna Spano, Studio Del Sorbo
Dopo aver verificato che il bene che si intende esportare è soggetto a controllo,
è necessario capire quale autorizzazione all’esportazione occorre richiedere
Con il termine “Dual Use” si fa riferimento a tutti quei prodotti ad alto contenuto tecnologico che possono essere usati non solo
per scopi civili
ma anche militari,
posti sotto stretto controllo
dalla comunità internazionale
Esistono diverse tipologie
di autorizzazione
per l’esportazione
di beni duale, che variano
a seconda soprattutto
del tipo di prodotto e paese di destinazione
Con il termine inglese “dual use”, letteralmente doppio uso, si fa riferimento a tutti quei prodotti, compresi i software e le tecnologie, ad alto contenuto tecnologico, che possono essere usati non solo per scopi civili, ma anche militari. Poiché in alcuni casi questi beni possono essere destinati a fini terroristici - sino al loro impiego nella fabbricazione di armi di distruzione di massa - la comunità internazionale li pone sotto stretto controllo.
Questo controllo si manifesta attraverso una particolare procedura che, in caso positivo, si conclude con il rilascio di un’apposita autorizzazione dell’autorità nazionale competente, da presentare a supporto della dichiarazione doganale di esportazione.
In Italia, l’autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico - Div. IV, della Direzione Generale per la Politica Commerciale - il quale nel proprio sito dedica una sezione speciale per l’esportazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, disponibile all’indirizzo: www.mincomes.it/menu/dualuse.htm
La normativa vigente in Italia
L’Italia, stato membro dell’UE, nel controllo delle esportazioni di materiale duale, applica il regolamento comunitario 1334/2000 - come da ultimo modificato dal Regolamento CE n.1167/2008 - reso esecutivo nel nostro Paese dal D.L. 96 del 2003, il quale specifica i provvedimenti con cui implementare le disposizioni della Comunità Europea, nonché i relativi obblighi delle Autorità e degli operatori.
Suddetto regolamento comunitario negli Allegati I e IV contiene le liste dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso sottoposti a controllo. In particolare, l’Allegato I, che contiene un elenco dettagliato e le specifiche tecniche dei prodotti duali soggetti ad autorizzazione per l’esportazione fuori dal territorio dell’UE, è diviso in 10 categorie.
L’Allegato IV, invece, ribadisce che non sussiste alcun obbligo di preventiva autorizzazione se i prodotti duali attraversano solamente il territorio della Comunità europea; invece per alcuni beni più sensibili di altri è richiesta un’autorizzazione anche per i trasferimenti intracomunitari.
Le diverse tipologie di autorizzazioni per l’esportazione di beni duale
La tipologia di autorizzazione da richiedere al Ministero varia a seconda di diversi parametri fra cui, principalmente, tipo di prodotto e paese di destinazione. È molto importante, quindi, dopo aver verificato che il bene che si intende esportare è soggetto a controllo, capire quale autorizzazione all’esportazione richiedere. In questo senso una attenta lettura del già citato D.L. 96/2003 è fondamentale: in esso, infatti, sono contenute tutte le autorizzazioni disponibili (Art. 3), le caratteristiche concernenti ciascun tipo di licenza ottenibile, nonché i documenti che devono corredarla.
A) Autorizzazione “Specifica Individuale”: è rilasciata ad un singolo esportatore per tipi o categorie di beni a duplice uso (Allegati I e IV del Reg. CE 1334/2000) e per uno specifico utilizzatore finale. Il periodo di tempo di validità è determinato, con possibilità di proroga da richiedere entro 30 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione. L’autorizzazione specifica individuale è concedibile solo per una quantità e valore delle merci definiti.
b) Autorizzazione “Globale Individuale”: è rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso (Allegati I e IV del Reg. CE 1334/2000), per uno o più paesi di destinazione specifici, che vengono valutati dal Comitato, ma senza alcuna indicazione di quantità, valore o utilizzatore finale. Comporta il vantaggio di poter esportare una serie di beni in un periodo dilazionato di tempo, comunque non superiore a 3 anni, ma prorogabile su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
È escluso il rilascio di una licenza globale in favore di operatori occasionali, in quanto questo tipo di autorizzazione presuppone una già avviata conoscenza della ditta richiedente e delle sue attività, da parte dell’Autorità competente.
Per ottenere questa tipologia di autorizzazione bisogna presentare domanda su appositi moduli comunitari (il Modulo Comunitario descritto sopra), che devono essere timbrati e firmati dal Legale Rappresentante dell’Azienda con indicazione specifica di cognome, nome e qualifica ed inviato in originale al Ministero.
c) Autorizzazione “Generale Nazionale”: è rilasciata ad un singolo esportatore per alcuni beni facenti parte dell’All. 1 al Reg. CE 1334/2000 e vale limitatamente per i paesi di destinazione specificati dal Decreto 4 agosto 2003 del nostro Ministero e che sono nella fattispecie: Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud e Turchia. Per l’ottenimento di detta autorizzazione si deve presentare domanda su carta semplice, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda con indicazione specifica di cognome, nome e qualifica, da inviare in originale al Ministero.
L’autorizzazione generale nazionale viene rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico, Commercio Internazionale, senza vaglio preventivo del Comitato Interministeriale
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d) Autorizzazione “Generale Comunitaria”: viene rilasciata per i beni ed i paesi di destinazione elencati nell’All. II al Reg. CE 1334/2000. I paesi verso i quali si viene autorizzati ad esportare sono: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e USA.
Gli esportatori che operano sia con autorizzazione generale comunitaria che generale nazionale vengono iscritti in appositi elenchi.
Per ottenere l’autorizzazione si deve presentare domanda su carta semplice, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda con indicazione specifica di cognome, nome e qualifica, da inviare in originale al Ministero.
L’autorizzazione generale comunitaria viene rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico, Commercio Internazionale, senza vaglio preventivo del Comitato Interministeriale.
Suggerimenti
La procedura per l’emissione dell’autorizzazione dual use può risultare abbastanza complessa, soprattutto per quegli operatori chi si relazionano con la pratica per la prima volta. Premesso che in questa sede abbiamo fornito le info principali sull’argomento, rimandando ad un’analisi approfondita delle fonti normative citate, vogliamo fornire alcuni suggerimenti importanti:
- il Ministero Sviluppo Economico non fornisce consulenza sulla individuazione del bene/tecnologia dual use nei relativi Allegati del Reg. CE 1334/2000, esprimendo il proprio parere solo dopo aver esaminato le istanze ufficiali richiedenti l’autorizzazione all’esportazione di un prodotto. È bene, quindi, sottoporre all’ufficio tecnico tali allegati in modo da confrontare le specifiche tecniche del prodotto esportato con quelle dei prodotti dual use.
- considerare nelle relazioni commerciali con l’importatore che i tempi per l’emissione di un provvedimento di autorizzazione non sono brevissimi, specie nel caso in cui l’istanza necessiti del parere del Comitato che si riunisce una volta al mese. Tempi più lunghi sono dovuti anche alla carenza di documentazione: secondo il Ministero, infatti, quasi tutte le domande di esportazione necessitano sempre di modifiche e/o integrazioni.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni sulle esportazioni di beni duali si raccomanda, vivamente, di visitare il sito del Ministero sopra indicato.
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