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  Dicembre 2012

Articoli n° 03
APRILE 2011
 
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Per gli investitori e gli intermediari si concilia presso la Camera Consob

Ci si può rivolgere a questo organismo per le controversie conseguenti alla mancata realizzazione di guadagni promessi e per perdite con strumenti di investimento suggeriti dall'intermediario, ivi comprese le società di gestione collettiva del risparmio

Il D.Lgs. 28/2010 ha previsto come obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione anche nella materia dei contratti bancari e finanziari

Il procedimento deve essere improntato ai princìpi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi

Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro. Ma qualora la conciliazione abbia esito negativo, la metà del compenso è posta a carico della Camera




Marco Marinaro Avvocato Cassazionista Professore a contratto SSPL Università di Napoli Federico II, SSPL Università di Salerno, Conciliatore e Arbitro Consob
www.studiolegalemarinaro.it

L' entrata in vigore il 21 marzo 2011 della mediazione obbligatoria per numerose controversie nelle materie del diritto civile e commerciale segna una svolta nel panorama italiano dell'accesso agli strumenti di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), cioè di quei procedimenti dell'autonomia privata che consentono un diverso modo di risolvere le liti. Tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di esperire un preliminare tentativo di mediazione vi sono anche le controversie derivanti dai contratti bancari e finanziari. In questo settore la specializzazione degli organismi di mediazione diviene un requisito che potrà condizionare le scelte degli utenti che ovviamente potranno liberamente autodeterminarsi.
Ed allora si deve segnalare che proprio il 21 marzo 2011 è divenuto operativo un organismo speciale che, per l'autorevolezza dell'ente da cui promana, diverrà sicuramente in breve tempo un punto di riferimento fondamentale. Si tratta della Camera di conciliazione e arbitrato costituita presso la Consob.
La Camera nasce con la cosiddetta legge sul risparmio (L. 262/2005) che aveva delegato il Governo ad emanare norme che prevedessero l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, delega poi attuata con il D.Lgs. n. 179/2007 (cui ha fatto seguito l'adozione del Regolamento, dello Statuto e del Codice deontologico).
Appare chiaro quindi che la Camera Consob nasce prima che il legislatore avviasse il percorso normativo che avrebbe portato al D.Lgs. 28/2010 introducendo nell'ordinamento un sistema strutturato per la mediazione delle liti nelle materie aventi ad oggetto diritti disponibili. Peraltro, proprio il D.Lgs. 28/2010 ha previsto come obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione anche nella materia dei contratti bancari e finanziari consentendo espressamente la possibilità di rivolgersi oltre che agli Organismi di mediazione costituiti sulla base del medesimo decreto anche alla Camera Consob.
L'organismo è istituito presso la Consob per amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Vi è quindi un doppio limite alla competenza: il limite soggettivo, in quanto potranno rivolgersi alla Camera soltanto gli investitori non professionali e gli intermediari e, dal punto di vista oggettivo, saranno oggetto di trattazione soltanto le controversie che conseguono all'inadempimento degli obblighi di comportamento previsti nel rapporto tra detti soggetti. La materia è particolarmente attuale in quanto rientrano in questo contesto tutte le controversie conseguenti alla mancata realizzazione di guadagni promessi e per perdite (nonimprevedibili) con strumenti di investimento suggeriti dall'intermediario (ivi comprese le società di gestione collettiva del risparmio).
Il procedimento di conciliazione può essere attivato soltanto dall'investitore e sono state previste due condizioni di ammissibilità: la controversia non deve essere già stata portata all'esame di un altro organismo di mediazione; deve essere stato presentato reclamo all'intermediario, ovvero devono essere decorsi 90 giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
Il procedimento si deve concludere entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione.
Il conciliatore viene scelto dalla Camera nell'elenco degli esperti all'uopo predisposto.
Il Regolamento precisa che il procedimento deve essere improntato ai princìpi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi, a ciò consegue anche l'assenza di formalità di procedura e dell'obbligo di verbalizzazione. Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro. Ma qualora la conciliazione abbia esito negativo, la metà del compenso è posta a carico della Camera. Inoltre, è stato stabilito che qualora la conciliazione abbia esito negativo, il compenso del Conciliatore verrà posto a carico della Camera.
Tale scelta appare significativa per promuovere ed agevolare l'accesso allo strumento conciliativo da parte dei piccoli investitori.
L'investitore ha però la possibilità di rivolgersi alla Camera anche per attivare un procedimento arbitrale. E infatti la Camera Consob amministra anche due tipi di arbitrato.
Il primo è il cosiddetto arbitrato ordinario che ha natura di arbitrato rituale con applicazione delle norme del codice di procedura civile (artt. 806 c.p.c. e ss.). Tuttavia, poiché l'arbitrato deve essere ispirato a "criteri di economicità, rapidità ed efficienza", la nomina degli arbitri deve essere effettuata dalle parti tra coloro che sono iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera; il termine per la decisione è di 120 giorni dall'accettazione della nomina. Assume un particolare interesse poi l'arbitrato cosiddetto semplificato, procedimento che si fonda su prove precostituite, è deciso da un arbitro unico (nominato dalle parti o, in via suppletiva, dalla Camera), si svolge in un'unica udienza, fatte salve particolari situazioni, e si conclude in tempi rapidissimi (l'arbitro pronuncia il lodo nei 20 giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni). Si precisa che attraverso questa procedura semplificata è possibile ottenere il ristoro solamente del danno patrimoniale sofferto dall'investitore (mediante la determinazione di un indennizzo) a causa dell'inadempimento contrattuale.
Resta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere anche il maggior danno. L'avvio dell'attività della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob nel quadro di una più estesa operatività di strumenti alternativi per la soluzione stragiudiziale delle controversie, in coincidenza con l'entrata in vigore di una estesa obbligatorietà del procedimento di mediazione, costituisce una opportunità estremamente interessante per la specifica materia di competenza.
La specializzazione della Camera e dei suoi conciliatori ed arbitri, oltre che l'autorevolezza dell'ente di cui costituisce emanazione, consentirà alla stessa di divenire rapidamente un punto di riferimento per la soluzione delle controversie nella specifica materia.


IL SOSTEGNO ALLA MEDIAZIONE DEL MONDO DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

LE CONFEDERAZIONI IMPRENDITORIALI, GLI ORDINI PROFESSIONALI E IL SISTEMA CAMERALE HANNO SOTTOSCRITTO IL 27 GENNAIO 2011 UN DOCUMENTO CONGIUNTO INDIRIZZATO AL GOVERNO PERCHÉ MANTENESSE GLI IMPEGNI ASSUNTI PER L 'ENTRATAIN VIGORE IL 21 MARZO 2011 DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE CONTROVERSIE IN TALUNE MATERIE CIVILI E COMMERCIALI . E CCO I SOTTOSCRITTORI DEL DOCUMENTO:

CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
COLDIRETTI
COMPAGNIA DELLE OPERE
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFCOOPERATIVE
CONFINDUSTRIA
LEGA DELLE COOPERATIVE
RETE IMPRESE ITALIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
UNIONCAMERE




LE MATERIE NELLE QUALI È OBBLIGATORIO TENTARE LA MEDIAZIONE
É OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE NELLE SEGUENTI MATERIE (DAL 21 MARZO 2011):
• DIRITTI REALI
• DIVISIONE
• SUCCESSIONI EREDITARIE
• PATTI DI FAMIGLIA
• LOCAZIONE
• COMODATO
• AFFITTO DI AZIENDE
• RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITÀ MEDICA
• RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ
• CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI
SARÀ OBBLIGATORIO ANCHE NELLE SEGUENTI MATERIE, CON DECORRENZA DAL 20
MARZO 2012:
• CONDOMINIO
• RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI

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