COLLEGATO lavoro L. 4/11/2010 n. 183: nuovo pilastro del Diritto?
Proroga della moratoria ABI per le Pm
Proroga della moratoria ABI per le Pmi
Fino al 31 luglio 2011 sarà possibile chiedere la sospensione delle scadenze dei finanziamenti per le piccole e medie imprese
Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it
Il 16 febbraio scorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI, Confindustria e altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, hanno sottoscritto un accordo che individua nuove misure finalizzate al riequilibrio economico‑finanziario delle aziende. In particolare l'intesa prevede:
1) la proroga dei termini dell'Avviso Comune del 3 agosto 2009 fino al 31 luglio 2011;
2) l'allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune, con eventuale copertura del rischio di tasso d'interesse;
3) la concessione di finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale realizzate dalle imprese. Per quanto riguarda il primo aspetto, restano invariati i contenuti dell'originario Avviso Comune del 3 agosto 2009 e del successivo Addendum del 23 dicembre 2009 e precisamente: 1) deve trattarsi di un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro; 2) l'impresa deve avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa; 3) non sussistenza di rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni; 4) non usufruire, sulla posizione per la quale si chiede il beneficio dell'Avviso Comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale, salvo quelle la cui norma di incentivazione è inserita nell'elenco comunicato all'ABI dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 5) non avere alla data della domanda procedure esecutive in corso; 6) aver avuto alla data del 30 settembre 2008, esclusiva‑
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mente posizioni classificate "in bonis"dalla banca.
L'accordo prevede inoltre la possibilità di ottenere l'allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno già beneficiato della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, ai sensi del precedente Avviso Comune. Non è invece prevista la possibilità di ottenere l'allungamento della sospensione per una operazione di leasing.
Le Banche devono fornire una risposta entro 40 giorni dalla presentazione della domanda o dalle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
Il periodo massimo di allungamento è pari alla durata della vita residua del mutuo, ma in ogni caso non può superare i due anni per i finanziamenti chirografari e i tre anni per quelli ipotecari. Le imprese che fruiscono dell'allungamento della durata del piano di ammortamento continuano ad essere rilevate ai fini di vigilanza tra le esposizioni classificate come "in bonis".
Le domande di allungamento potranno essere presentate solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre sei mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011. Le banche possono mettere a disposizione delle imprese che ne facciano richiesta specifici strumenti di gestione dei rischio di tasso, finalizzati a convertire il tasso d'interesse di tali finanziamenti da variabile a fisso, ovvero a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Infine, gli istituti di credito possono prevedere specifici finanziamenti, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, in cui l'importo del finanziamento deve essere proporzionale al capitale effettivamente versato dai soci. |