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Come accelerare lo sviluppo
del biotech
Il Ceinge metterà a disposizione delle associate all’Unione spazi laboratorio attrezzati
Pubblichiamo di seguito l’articolato dell’intesa tra Unione Industriali di Napoli e Ceinge Biotecnologie Avanzate scarl, firmata martedì 9 marzo presso la sede dell’Associazione imprenditoriale.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Unione ed il CEINGE riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per il rafforzamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale nel settore della biologia avanzata e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle imprese ad alto contenuto tecnologico basate su attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo che hanno applicazione al settore delle Scienze della Salute, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.
Art. 2 Oggetto
La collaborazione di cui al presente protocollo d’intesa ha oggetto la realizzazione, nel Centro di ricerca CEINGE di Via Comunale Margherita n. 482, di spazi laboratorio attrezzati dedicati e di supporto alla creazione di spin-off accademici ed industriali e di unità operative di imprese che operano nel settore delle biotecnologie, con l’obiettivo di promuovere il potenziamento ed il rafforzamento del settore della ricerca industriale e biotecnologica nel territorio della Regione Campania. Tali spazi potranno essere occupati da imprese biotecnologiche proposte dall’Unione, fatto salvo l’approvazione degli Organi Collegiali del CEINGE, sempre e comunque nel rispetto dei fini istituzionale di quest’ultimo.
L’occupazione degli spazi laboratorio, allorché realizzati, avverrà mediante la stipula di specifici accordi e/o protocolli tra CEINGE e la specifica impresa, nei quali dovranno essere identificati i seguenti elementi:
1. profilo professionale del responsabile del gruppo di ricerca che opererà presso il CEINGE;
2. nominativo e ruolo degli altri componenti del gruppo di ricerca e loro posizioni assicurative e previdenziali;
3. descrizione sintetica del/i progetto/i che si intende attuare presso le strutture del CEINGE;
4. descrizione e planimetria degli spazi che il CEINGE metterà a disposizione del gruppo di ricerca;
5. descrizione delle piattaforme tecnologiche e/o degli altri servizi offerti in “out sourcing” dal CEINGE utili e/o necessarie per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo insediato.
6. durata della collaborazione.
Art. 3 Impegni del CEINGE
Il CEINGE, ai sensi del presente protocollo d’intesa, si impegna a realizzare degli spazi - laboratorio completi di:
a. arredi tecnici ed attrezzature scientifiche fisse (banchi, mensole, sgabelli, cappe chimiche e biologiche, frigoriferi, etc.);
b. attrezzature tecnico-scientifiche di base (microcentrifughe, sistemi di dispensazione dei liquidi, pHametri, termocicaltori, bilance tecniche ed analitiche, vortex, spettrofotometri etc.);
c. attrezzature di maggiore sofisticazione e/o maggiore ingombro (camere fredde, Real time, sistemi cromatografici, sistemi di ultrafiltrazione, frigoriferi a - 80° etc.), destinate all’utilizzo comune a più laboratori e presenti presso la struttura a realizzarsi in aree specificamente dedicate per ragioni di ingombro, rumore, calore. Gli spazi laboratorio di cui sopra, sono stati già progettati ed il CEINGE dispone di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e per il quale, pertanto, in tempi molto rapidi potranno essere avviate le procedure di gara ai sensi dei regolamenti vigenti presso il CEINGE, nonché della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
Art. 4 Coordinamento e comunicazioni
Ai fini dello svolgimento esecutivo delle attività di cui alla presente convenzione vengono designati come coordinatori degli aspetti gestionali ed amministrativi ad esso collegati il Prof. Francesco Salvatore per il CEINGE, e il Dott. Giovanni Lettieri per l’Unione o persone da loro delegate per i singoli progetti. Agli stessi referenti dovranno essere indirizzate anche tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione.
Art. 5 Variazioni funzionali
Nel caso le parti ravvisassero di comune intesa la necessità di un diverso assetto per l’attuazione delle attività oggetto del presente protocollo, procederanno, sempre di comune intesa, ad atti integrativi o modificativi dello stesso.
Art. 6 : Controversie e arbitrato
Questo accordo è regolato dalle vigenti leggi italiane.
Qualsiasi controversia relativa o in ogni caso nascente dal presente contratto, se non direttamente risolta tra le parti, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli e non è ammesso arbitrato. |