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  Dicembre 2012

Articoli n° 07
AGOSTO/SETTEMBRE 2008
 


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Relazione del Presidente Silvio Sarno

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Collocamento in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria


È importante non solo rispettare i criteri di scelta, ma anche dare la necessaria
formazione professionale al personale, ove la contingente situazione lo richieda

Massimo Ambron
Avvocato
massimo.ambron@libero.it


Una recente importante sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la n. 11142 del 7 maggio 2008, conferma quanto sia difficile e complesso gestire una impresa.
Nel caso di specie il comportamento del datore di lavoro è stato censurato dalla C.C., e dichiarata illegittima la collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) di un dipendente, pur essendo stata rispettata la procedura prevista e pur in carenza di una specifica legge, che richiedesse l’obbligo di formazione professionale.

In breve questi i fatti: una Società per azioni, la Bull Italia, operante nell’informatica, settore particolarmente sensibile a radicali innovazioni dei sistemi, avviò un processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avvalendosi anche delle procedure previste in tema di C.I.G.S. e sottoscrivendo accordi con le Organizzazioni Sindacali. Un dipendente della stessa Società, collocato, a suo dire, illegittimamente in Cassa, impugnò il provvedimento in sede giudiziale. In primo grado il Tribunale giudicò legittima la decisione aziendale, che, però, fu poi riformata in Appello, con sentenza che ritenne accertato: a) l’inadempimento dell’obbligo legale di precisare il criterio di scelta dei lavoratori da sospendere; b) il sostanziale non impiego del dipendente in attività lavorative, addebitabile alla datrice Bull Italia che non aveva avviato alcuna iniziativa preordinata ad una formazione professionale che ne avrebbe consentito l’utilizzazione; c) il pregiudizio prodotto dalla dequalificazione, identificato nella mancata formazione professionale e persistito nel periodo di sospensione illegittima. La Società fu condannata al pagamento delle differenze tra trattamento Cigs e retribuzione dovuta, oltre che al risarcimento del danno determinato in via equitativa nell’80% della retribuzione. La Cassazione, definitivamente pronunziando, ha confermato la illegittimità della collocazione in Cigs, rigettando il ricorso proposto dall’Azienda. In particolare, i Giudici della S.C. hanno concentrato il proprio approfondimento sulla mancanza di adeguata formazione data al dipendente dall’azienda. Infatti, essi hanno sostenuto che, seppur non rientra tra gli obblighi del datore di lavoro (a meno che non si tratti di particolari contratti di assunzione con finalità formative), tuttavia in capo all’imprenditore sorge un obbligo specifico di dare formazione, allorché si introducano radicali innovazioni nel sistema produttivo aziendale, tali da incidere sugli originari contenuti dell’oggetto della prestazione lavorativa del dipendente. I riferimenti di legge sono gli art. 1175 e 1375 c.c.., clausole generali di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. L’azienda, infatti, pur in presenza di forte cambiamento trascurò l’aggiornamento e la formazione professionale del dipendente (mezzi, invece, forniti ad altri), disinteressandosi allo stesso, così dequalificandolo.

Osservazioni. I “genuini” processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale richiedono accordi sindacali chiari e “blindati”. Vanno ben puntualizzati i criteri di scelta, come previsto dalle vigenti leggi, ma anche l’impegno (o obbligo) a dare adeguata formazione al personale, sostenendone i maggiori costi. Questi ultimi vanno recuperati sia dai Fondi Europei e regionali, ma anche, ove possibile, attraverso accordi sindacali che prevedano anche un onere a carico del dipendente. Infatti, ricordiamo che tali processi aziendali hanno come obiettivo anche l’interesse del mantenimento degli organici per evitare soluzioni traumatiche ed espulsive.

Critiche. Appare “invadente” la sentenza nella misura in cui tende a comprimere la libera iniziativa imprenditoriale, garantita dall’art. 41 della Costituzione, sindacando nel merito le scelte aziendali.
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