Migliora il sistema
di prevenzione sul lavoro
Una buona in-formazione riduce
il numero di infortuni e di malattie professionali
Vincenzo Nastasi
Tecnologo ISPESL - Dipartimento di Palermo
ing.nastasi@tiscali.it
Tra le misure generali di tutela dei lavoratori previsti dal nuovo sistema prevenzionale (articolo 3 Decreto Legislativo 626/94 smi), un ruolo di primo piano assumono i processi informativi e formativi dei lavoratori.
Il Decreto Legislativo 626/94 smi “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, distingue con nettezza gli obblighi di informazione (articolo 21), da quelli di formazione (articolo 22).
Informare i lavoratori, significa fornire notizie utili e funzionali sui rischi sia generali sia specifici agendo solo sulla sfera del sapere dei lavoratori. Le istruzioni d'uso possono essere definite un tipo particolare di informazione, che riguarda le procedure comportamentali o l'uso di attrezzature, dispositivi di protezione individuali (DPI) o manipolazione di sostanze o agenti pericolosi.
Formare i lavoratori, significa fornire mediante una apposita disciplina, i requisiti necessari ad una data attività. Questo comporta predisporre un processo attraverso il quale si trasmette l'uso corretto di attrezzi e dispositivi, incidendo sulla sfera del sapere, del saper fare e del sapere essere.
L'obiettivo è quello di conseguire modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro. Dall'analisi degli articoli della “626” si evidenzia la necessità di affiancare all'informazione, la formazione, quando il rischio specifico è molto elevato. Quest'ultimo si verifica quando il procedimento di lavorazione adottato, espone il lavoratore ad agenti chimici, cancerogeni, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) e biologici.
La formazione dovrà essere assicurata in occasione dell'assunzione del lavoratore e ripetuta in particolari circostanze: in caso di trasferimento o cambiamento di mansione del lavoratore o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Essa deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (articolo 22 c.6 Decreto Legislativo 626/94 smi).
L'addestramento è una particolare forma di formazione intesa a sviluppare adeguate capacità (saper fare) d'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuali (DPI).
Affinché l'in-formazione dei lavoratori abbia un senso, deve avere come obiettivo principale la riduzione del numero di infortuni e di malattie professionali.
In tale ottica, attestazioni, certificati, verbali, ecc., redatti a scopo burocratico sono condizioni necessarie ma non sufficienti per dimostrare la non responsabilità dei datori di lavoro in eventuali procedimenti legali (vedi giurisprudenza della Cassazione). Infatti il datore di lavoro deve tendere alla “effettività” della in-formazione; cioè esso non è obbligato solo all'erogazione di interventi informativi e formativi ma deve anche accertarsi che i contenuti e i messaggi in-formativi siano stati recepiti e attuati dai lavoratori.
Per progettare un buon intervento formativo, bisogna conoscere gli elementi essenziali della “teoria dell'apprendimento: rilevazione dei bisogni, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati.
Un altro aspetto importante è che esiste un collegamento (oltre che tecnico anche giudiziario) tra l'obbligo di valutazione dei rischi e l'effettività della formazione e dell'informazione. Giocoforza se tali rischi non sono stati valutati realmente, la prevenzione soggettiva (in)formativa non potrà mai conseguire il risultato effettivo di istruire i lavoratori e migliorare la loro attenzione.
Di conseguenza l'obbligo di informare e formare rappresenta la proiezione logica dell'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 626/94.
Si evidenzia altresì, che il processo di valutazione dei rischi si sta, rapidamente precisando, anche a livello scientifico introducendo altri parametri rispetto alla Probabilità (P) e Magnitudo o gravità (M) del rischio “R”.
Infatti, ultimamente, tra i parametri che determinano l'entità del rischio “R”, si suole sempre più considerare il parametro “ki” (In-Formation and Training). Maggiore è il parametro “ki”, migliore risulta il livello dell'in-formazione dei lavoratori e di conseguenza più basso risulta (a parità di altre condizioni) il valore del rischio “R”. |