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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
Maggio 2007
 


diritto e impresa - Home Page
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Nuovo codice assicurazioni private

Diritti di informazione dei lavoratori

La nuova figura del “Conciliatore bancario”

La prassi negoziale nella compravendita dei “pacchetti azionari”


Nuovo codice
assicurazioni private

Gennaro STELLATO
Avvocato
g.stellato@studiolegalestellato.it

La nuova disciplina del risarcimento diretto semplifica e accelera il rimborso

Con il decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 e gli aggiornamenti ex legge 102/2006 è stata finalmente attuata una sistematica regolamentazione della materia assicurativa. Il nuovo codice prevede diverse innovazioni attraverso il recepimento di direttive comunitarie. Fra le più significative vanno ricordate: a) obbligo di chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali; b) maggiore tutela degli assicurati; c) liquidazione da parte del Fondo di garanzia dei danni provocati da mezzi rubati;
d) risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione dell'autoveicolo;
e) risarcimento diretto da parte della propria compagnia assicuratrice a determinate condizioni; f) restituzione dei premi pagati in caso di furto o passaggio della proprietà per il periodo successivo ai predetti eventi.
Trattasi, quindi, di innovazioni importanti con notevole incidenza pratica che sono andate a colpire santuari che sembravano inamovibili nell'ottica della tutela del consumatore.
Vediamo sul piano pratico l'esatta procedura da seguire distinguendo fra sinistri con danni alle sole cose e quelli con danni alle persone. Nel primo caso occorre presentare, con le modalità ed i tempi previsti dagli art. 145 e 143 del precitato decreto, una richiesta di risarcimento attraverso un modulo approvato dall'ISVAP direttamente alla propria compagnia. Quest'ultima, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, fermo restando la successiva regolazione dei rapporto fra le due imprese. Se il danneggiato accetta la somma offerta, questa deve essere pagata entro giorni 15 giorni con conseguente obbligo, da parte del danneggiato, di rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della Compagnia di questi. L'impresa è comunque tenuta, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta o non abbia accettato l'offerta, a corrispondere la somma da imputare alla definitiva liquidazione del danno. Nel caso in cui vi siano motivi ostativi al risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione dell'offerta entro i predetti termini o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta prevista dall'art. 145 nei soli confronti della propria compagnia assicurativa. L'assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente potrà intervenire in giudizio e può estromettere l'altra impresa riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. È quindi una riforma importante che dovrebbe accelerare i risarcimenti evitando le lungaggini dei giudizi con un approccio “culturale” che dovrà essere metabolizzato dal cittadino: occorrerà verificare sul piano pratico se la riforma sarà veramente tale o se potrà essere scavalcata come spesso succede nel nostro Bel Paese.

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