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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
Maggio 2007
 


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Nuovo codice assicurazioni private

Diritti di informazione
dei lavoratori

La nuova figura del “Conciliatore bancario”

La prassi negoziale nella compravendita dei “pacchetti azionari”

Diritti di informazione
dei lavoratori

Lorenzo IOELE
Titolare della Cattedra di Diritto della Previdenza sociale
Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it


Il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere il dipendente anche sull’andamento dell’impresa e i cambiamenti organizzativi

Il D.Lgs. 6/02/2007, n. 25/07 ha recepito la direttiva 2002/14/CE in tema di informazione e consultazione dei lavoratori ed individua un “quadro generale” della materia, mentre la contrattazione collettiva dovrà definire la disciplina di dettaglio e le concrete modalità «attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci obblighi» stabilendo sedi, tempi e contenuto dei diritti di informazione e consultazione. Fino al 23 marzo 2008 la disciplina in oggetto troverà applicazione nelle imprese che occupano almeno 100 dipendenti, successivamente essa sarà estesa alle aziende con almeno 50 addetti. Ai fini della determinazione del livello occupazionale si deve considerare il «numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi 2 anni». La nuova normativa non riguarda le procedure di informazione e consultazione previste dalle LL. 428/1990 (trasferimento di azienda), 223/1991 (modalità, cigs, riduzione personale) e dal D.Lgs. n. 74/2002 (imprese di dimensioni comunitarie). I nuovi diritti di informazione e consultazione concernono l'andamento dell'impresa, della sua occupazione, delle misure di contrasto in caso di rischi occupazionali, di decisioni su cambiamenti organizzativi e dei contratti di lavoro. È prevista una specifica disciplina per le informazioni «fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa». I rappresentanti dei lavoratori e i loro esperti sono obbligati a non rivelarle ai lavoratori ed a terzi per i 3 anni successivi alla scadenza del mandato, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi. Il datore di lavoro può evitare consultazioni e informazioni che «per comprovate esigenza tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare eventuali difficoltà al funzionamento dell'impresa e da arrecarle danno». I contratti collettivi dovranno regolamentare un'apposita commissione di conciliazione competente per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie e per determinare le esigenze che legittimamente escludono l'obbligo di informazione e consultazione. Sono previste sanzioni amministrative erogabili dalla Dipla a carico del datore di lavoro che non rispetta l'obbligo di informazione e consultazione (da 3.000,00 a 18.000,00 euro) e degli esperti che assistono i lavoratori in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza (da 1.033,00 a 6.198,00 euro).
Ai rappresentanti dei lavoratori che non rispettano tale obbligo saranno applicabili invece le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva (rilevanti per i soli rappresentanti sindacali interni) e incorreranno nella responsabilità civile per eventuali danni secondo le regole del diritto comune.

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