Lettere di credito,
dal 1° luglio 2007
cambia la normativa
Il Sannio guarda
ai nuovi mercati dell’est
Lettere di credito,
dal 1° luglio 2007
cambia la normativa
Nuove norme per salvaguardare lo strumento di pagamento internazionale più utilizzato
Domenico DEL SORBO
Export Credit Risk Manager
La Confindustria di Benevento, assieme alla Confesercenti del Sannio, ha avviato il progetto di internazionalizzazione “DolCINA”, finanziato dalla Regione Campania, volto alla promozione dei prodotti Dolciari e Liquoristici tipici della provincia di Benevento nel mercato Cinese. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle pmi del nostro territorio.
Proprio relativamente alla fase di assistenza tecnica, alcuni esperti in internazionalizzazione hanno affrontato, assieme alle aziende, argomenti particolarmente delicati, tra cui il credito documentario che ha visto, recentemente, sostanziali modifiche legislative.
Il 25 ottobre 2006, infatti, sono state approvate dalla Commissione Bancaria della CCI le nuove “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari”. La nuova Pubblicazione entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2007. Le ragioni di questa nuova rivisitazione sono tante e di natura diversa. Innanzitutto, adattare il corpo normativo al nuovo contesto finanziario e commerciale internazionale che si è sviluppato dalla entrata in vigore degli UCP 500 sino ad oggi e sul piano pratico e su quello formale, con un necessario ammodernamento della terminologia impiegata e contestuale emendamento di tutte quelle parole, frasi e concetti che avevano con il tempo creato problemi di interpretazione delle norme. Inoltre, rispetto alla versione precedente, la struttura è stata snellita con 10 articoli in meno. Vi è poi, ed è forse questa la ratio più importante, la necessità di salvaguardare il credito documentario che, sebbene sia tra gli strumenti di pagamento internazionale più utilizzato, si rivela funzionale pochissime volte, visto che, nel 70% dei casi si rilevano errori formali che minano l'operatività dello strumento. Le nuove NUU 600 dedicano un apposito articolo alle definizioni delle parole impiegate. Significativa è la definizione del nuovo termine “honour”, che raccoglie nel suo significato l'intera gamma delle prestazioni bancarie, poi individuate e descritte nel corso del testo a seconda del tipo di credito emesso. Sul piano pratico, diverse sono le novità presenti nella nuova trattazione normativa. Si incomincia, da subito, dall'art. 1 che rimarca l'obbligatorietà di riportare all'interno del corpo del testo documentario la disciplina alla quale esso è da sottoporre. La nuova specifica ha, anche, fatto prevedere alla SWIFT la creazione di un apposito campo nel messaggio di emissione nel quale si deve obbligatoriamente riportare le specifiche delle NUU cui si vogliono sottomettere il credito; applicazione, peraltro, già operativa dal 18.11.2006. Scompare, definitivamente, il credito revocabile. Mentre, all'art. 6, fa la sua prima apparizione la categoria del “credito liberamente utilizzabile”, dove la libertà del venditore di adire qualunque banca (se prevista) non è ristretta al solo credito di negoziazione come ora. L'articolo, inoltre, contiene ulteriori precisazioni con riferimento a utilizzo, data e luogo di scadenza del credito documentario per le quali, tuttavia, non si registrano variazioni rispetto alla precedente pubblicazione. Viene ribadito il principio cardine del credito documentario, ovvero la separazione tra la letteralità dei documenti e la fornitura merceologica in sé e, quindi, la prestazione autonoma delle banche ad effettuare il relativo pagamento solo a presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito e non a quelle di fornitura come da contratto. Questo aspetto importante è ulteriormente sottolineato in caso di inadempimenti commerciali e dei relativi effetti negativi che non devono ripercuotersi sul sistema bancario, ma sul rapporto commerciale in vigore tra l'esportatore e l'importatore. Infatti, in caso di frodi, nell'ipotesi di un credito documentario con pagamento differito e di conseguenti ingiunzioni da parte della magistratura che blocchino l'intervento della banca dell'importatore, le NUU 600 fanno un salto in avanti visto che l'impegno della banca dell'importatore di pagare il venditore a presentazione dei documenti conformi è separato dal medesimo impegno che questa banca ha nel rimborsare l’istituto di credito dell'esportatore che ha anticipato i fondi tale per cui, nel momento in cui la magistratura interviene per bloccare il rimborso, si può opporre nei suoi confronti che si sta bloccando un sistema di rimborso interno al sistema bancario, mentre il venditore, se pur fraudolento, è già stato pagato. Un'altra innovazione di rilievo riguarda le modalità dell'esame dei documenti e la formalizzazione dei relativi criteri per risolvere lo spinoso problema delle “riserve” che impediscono il corretto utilizzo del credito documentario nel 70% dei casi. Le norme infatti ora prevedono le seguenti disposizioni: 1. i dati esistenti in un documento o ricavabili da esso, quando letti nel contesto del credito, non devono essere necessariamente identici a quelli presenti in quello stesso documento, purché non confliggano tra di loro; 2. il termine massimo per valutare la conformità dei documenti presentati al credito documentario si riduce da 7 a 5 giorni lavorativi bancari; 3. un documento richiesto per il quale non è indicato l'emittente o il contenuto è accettabile se appare idoneo a soddisfare la funzione del documento richiesto; 4. non è necessaria l'esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario e/o dell'ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, purché le eventuali differenze non riguardino il paese; 5. il documento di trasporto può essere emesso da qualsiasi soggetto, a condizione che il documento stesso venga sottoscritto da un soggetto che si qualifica come vettore, assumendone così gli obblighi e le correlate responsabilità.
Per quanto attiene la disciplina relativa ai documenti di trasporto, presente agli articoli 19-27, non ci sono cambiamenti significativi nella nuova trattazione, salvo il riconoscimento del documento di trasporto multimodale come il più utilizzato nel trasporto internazionale. Infine, in tema di crediti trasferibili da un esportatore in favore di un suo sub-fornitore, le nuove Norme recano una disciplina semplificata rispetto a quella vigente.
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