Quali le regole e i limiti di edificazione per
i comuni senza piano?
Gestione del servizio
idrico integrato
La Cassazione e il
licenziamento disciplinare
Gestione del servizio
idrico integrato
Giovanni Maria di LIETO
Avvocato
Obiettivo fondamentale della Legge Galli è ridurre gli elevati livelli di inefficienza
del ciclo delle acque
Il quadro normativo riguardante la gestione del servizio idrico integrato è delineato dalla legge 5.1.1994, n. 36 ed attuato, nella Regione Campania, dalla legge regionale 21.5.1997, n. 14. La L. n. 36/94, che costituisce normativa di carattere generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 l. 36/94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un "servizio idrico integrato" da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.
Obiettivo fondamentale della legge Galli è quello di ridurre sensibilmente gli elevati livelli di inefficienza dovuti principalmente alla frammentazione gestionale dei servizi idrici, attraverso un riaccorpamento orizzontale (con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali) e verticale (con l'istituzione del Servizio Idrico Integrato). Questo ultimo prevede la gestione unificata delle diverse funzioni legate al ciclo delle acque: dalla captazione all'adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, dalle fognature alla depurazione delle acque reflue.
La legge prevede che siano i Comuni e le Province di ciascun A.T.O. ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00 (art. 9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto gestore del servizio sono regolati da una convenzione con annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga altrimenti, al gestore sono dati in concessione anche opere ed impianti (artt. 11 e 12 l. 36/94). La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare attuazione alla normativa nazionale delimitando 4 A.T.O. e stabilendo che i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscano un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di ambito, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt. 2 e 4). Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei consorziati sono esercitate dall'Ente medesimo, mentre le gestioni esistenti cessano (con esclusione di quelle di cui agli artt. 9 e 10 della l. 36/94) a far data dalla stipula della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L. n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97). In questo contesto, restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e controllo (art. 14 l.r. 14/97).
La legge Galli, sulla scorta del regime pubblicistico della proprietà delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo ambiti territoriali ottimali al cui interno integrare la gestione dei servizi con la separazione delle funzioni pubbliche di organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali di erogazione. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di A.T.O. in cui confluiscono tutti i comuni, superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l'intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni (che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali) e delle Regioni verso gli enti locali (che non procedono alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 24, comma 1, L. n. 142/1990). In tale quadro è previsto, come regola generale, che, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito, tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati siano esercitate dall'Ente medesimo (cfr. art. 12, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997).
La disciplina di settore prevede particolari norme regolanti il periodo transitorio, nella fase di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata del servizio idrico (cfr. art. 10 della legge n. 36 del 1994). Dopo la costituzione dell'Ente d'ambito e nelle more della concreta attuazione del nuovo sistema, rimangono intatte le gestioni esistenti, destinate a cessare a seguito dell'affidamento del servizio idrico integrato, fatta salva la prosecuzione di quelle salvaguardate e di quelle conservate (art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
In tale quadro è stabilito che «le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione» (cfr. art. 10, co. 3, della legge n. 36 del 1994, richiamato anche dal citato art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).
La legge regionale specifica ulteriormente che:
«Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all'uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d'ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale» (art. 11, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997).
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