L’iter di certificazione del primo impianto
Vittorio MAZZOCCHI
Direttore Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL
vittorio.mazzocchi@ispesl-dom.it
L’Ispesl, in quanto soggetto portatore di interessi
pubblici, si conferma titolare unico della possibilità
di svolgere le attività di verifica
Assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro è uno dei compiti fondamentali attribuiti all'Ispesl, così come ridefinito dal Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (DPR 4 dicembre 2002 n. 303). Del resto questa previsione - art. 2 del DPR citato - non fa che confermare una consolidata vocazione rintracciabile in tutta la storia dell'Ispesl e degli Enti (ANCC e ENPI) da cui l'Istituto prese origine. Sicurezza sui luoghi di lavoro che l'Ispesl persegue con attività dirette di prevenzione, esercitate "a monte", nei processi produttivi tramite l'omologazione e la certificazione delle attrezzature e dei macchinari presenti negli ambienti di lavoro. Certo, il passare degli anni, le trasformazioni nella società italiana, l'aprirsi delle frontiere con l'affermarsi delle direttive di prodotto figlie del "Nuovo Approccio", hanno inciso sulle competenze affidate già all'ANCC, prima separando dalle verifiche periodiche affidate alle AUSL, le verifiche di costruzione e le verifiche di I° impianto rimaste all'Ispesl; in seguito con il recepimento della direttiva PED, l'Ispesl è stato - preliminarmente a tutti gli Organismi Notificati che successivamente sarebbero stati autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive - individuato come il primo Organismo Notificato che potesse al cospetto della comunità europea cominciare a gestire la certificazione PED. L'attività dell'Ispesl non si esaurisce solo nella certificazione, che costituisce del resto unicamente la prima parte di quella che una volta era la omologazione. Come sopra infatti ricordato, la PED e la relativa certificazione è circoscritta a tutte le operazioni connesse con la progettazione, la realizzazione e l'immissione sul mercato delle attrezzature a pressione e degli insiemi. Rimane escluso, quindi, tutto il settore a valle dell'immissione sul mercato, cosiddetto omologazione residuale, che si occupa della messa in servizio, delle verifiche periodiche, delle riparazione e delle modifiche.
A chiarire le modalità di svolgimento delle attività sopra citate ha provveduto lo stesso decreto di recepimento della Direttiva PED, vale a dire il D.Lgs. 93/00. In esso, come è noto, il legislatore italiano non si è limitato a trasferire nella normativa nazionale la direttiva PED, ma ha anche previsto (art. 19), di armonizzare ai contenuti della direttiva, servendosi di uno o più decreti, le prescrizioni allora vigenti in materia di omologazione residuale.
Il DM 1.12.2004 n. 329, che ha portato a termine il processo di recepimento della Direttiva PED, in quanto con esso è stato emanato il "Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 93" non ha però esaudito completamente la delega dello stesso decreto ministeriale.
All'articolo 3 del decreto, infatti, viene riportata la previsione sulla futura redazione di Specifiche tecniche di esercizio, che, come sopra rammentato, dovevano costituire parte di quelle prescrizioni oggetto del decreto cui rimandava proprio l'articolo 19 del D.Lgs. 93/00.
Tornando al testo del DM 329/04, una osservazione è d'obbligo: pur dando per scontata la difficoltà di elaborare un simile decreto, si è perso talvolta il senso della delega riportata nell'art. 19 del Decreto Legislativo 93/00, creando, ad esempio, non pochi equivoci sull'individuazione dei soggetti preposti per le verifiche ed i controlli, genericamente denominati soggetti verificatori.
Senza voler negare la possibilità dell'autorità dello Stato di poter identificare altri soggetti diversi dagli attuali o che con gli attuali gestiscano l'attività delle verifiche previste nel Decreto 329/04, occorre puntualizzare le uniche certezze, al momento disponibili: per le verifiche di I° impianto e per quelle periodiche, le norme vigenti, vale a dire la Legge 597/82 individuano rispettivamente l'ISPESL e le AUSL; non sono stati nel frattempo individuati altri soggetti o è stato emesso qualche provvedimento legislativo atto a correggere o modificare quanto previsto dalla richiamata Legge 597/82.
Abbiamo purtroppo assistito nel periodo immediatamente successivo all'emissione del decreto 329/04 a una serie di interpretazioni pseudo legali, manifestamente interessate che, cercando di negare i presupposti sopra riportati, hanno provocato parecchia confusione.
Le recenti ordinanze del Tribunale Civile di Roma che, in due gradi di giudizio, hanno ritenuto infondato un reclamo presentato da alcuni OO.NN circa una presunta concorrenza sleale da parte dell'Ispesl nei confronti degli stessi ricorrenti, hanno confermato la piena ed esclusiva attuale titolarità dell'Istituto a svolgere l'attività di verifica di I° impianto in base alle funzioni istituzionali ad esso assegnate, in quanto soggetto portatore di interessi pubblici. L'Ispesl, pertanto, consapevole della correttezza della propria posizione, prosegue l'attività di verifica di I° impianto, laddove ritenuta necessaria dal Decreto 329/04, certo che la continuazione del ruolo che ha sempre svolto nel campo delle apparecchiature a pressione possa costituire motivo di rassicurazione per tutti gli operatori del settore che potranno disporre di un interlocutore serio e capace con cui potersi confrontare in ogni situazione.
|