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APPRENDISTATO Le novitÀ alla luce del testo
APPRENDISTATO Le novitÀ alla luce del testo
UNA SENTENZA LASCIA TRASPARIRE UN OBBLIGO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO DI PROVVEDERE ALLA "DISAPPLICAZIONE" DELLA NORMATIVA INTERNA, QUANDO QUESTA RISULTASSE PALESEMENTE IN CONTRASTO CON QUELLA COMUNITARIA
GIUSEPPE BASELICE
Relazioni industriali Confindustria Salerno
g.baselice@confindustria.sa.it 089.200829
Negli ultimi anni si è sempre più consolidato l'orientamento normativo
che considera il contratto di apprendistato strumento privilegiato per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
In nome di tale filosofia, dobbiamo interpretare l'intervento riformatore in corso che abroga il contratto di inserimento, nato con la precedente Riforma Biagi per finalità analoghe. Si prevedono poi restrizioni per lo strumento del tirocinio formativo, più limitativo appare il ricorso al contratto di collaborazione a progetto, aumentano i costi dei contratti a tempo determinato.
Lodevole appare, quindi, l'intenzione di stimolare l'applicazione di un contratto che coniuga lavoro e formazione, binomio necessario per chi entra in un'azienda per la prima volta, il tutto favorito da benefici contributivi. Ad oggi il panorama normativo è in evoluzione e può creare qualche incertezza a chi intende usare tale strumento Innanzitutto, la disciplina è stata riformata dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e pienamente operativo dal 25 aprile scorso, in considerazione del periodo transitorio di 6 mesi. Si prevedono tre tipologie: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'apprendistato di alta formazione e ricerca e quello professionalizzante.
Il primo è applicabile alla fascia d'età dei giovani da 15 a 25 anni ed è legato al conseguimento del titolo formativo (qualifica o diploma) e la cui regolamentazione dei profili formativi è affidata alle Regioni.
Il secondo è legato a progetti di alta formazione e ricerca e poi c'è il professionalizzante, sul quale concentreremo la nostra attenzione.
Ci preme evidenziare in particolare come il Testo Unico per quest'ultima tipologia, applicabile ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, effettui una poderosa virata verso la contrattazione collettiva rispetto alla disciplina previgente in cui ruolo preminente era attribuito alle Regioni. Il legislatore, infatti, ha scelto di attribuire ai contratti collettivi la definizione delle modalità di erogazione della formazione, la definizione dei percorsi formativi e degli standard professionali, con un occhio attento alla logica della formazione aziendale e on the job.
Ciò al fine di valorizzare le capacità dei contraenti il contratto collettivo di conoscere, da un lato, le dinamiche interne alla realtà aziendale e, dall'altro, l'effettivo contenuto di quelle qualifiche professionali al cui raggiungimento il contratto di apprendistato è finalizzato.
Per cui la contrattazione collettiva deve regolamentare per ogni settore la formazione di tipo professionalizzante, tenendo presente che la durata del contrattonon può essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato.
In attesa della regolamentazione da parte di tutti i settori e al fine di consentire l'immediata applicazione dell'apprendistato professionalizzante già allo scadere del periodo transitorio, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo Interconfederale in data 18 aprile 2012. Tale intesa ha chiaramente natura secondaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, la quale, al momento ha regolamentato i settori della Gomma/Plastica, Alimentare e del Turismo. Per questi ultimi, pertanto, vale quanto definito da tali intese, mentre per gli altri settori si applica l'Accordo Interconfederale.
Quest'ultimo prevede una formazione professionalizzante di almeno 80 ore medie annue, che potrà essere svolta anche on the job in affiancamento, in cui gli standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai contratti collettivi. Ricordiamo, poi, che a fronte delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva, viene riconosciuta alle Regioni l'offerta formativa pubblica relativa alle "competenze trasversali e di base", che sarà erogata nei limiti delle risorse annualmente disponibili e non può, in ogni caso, superare le centoventi ore complessive nell'arco di un triennio.
In attesa della regolamentazione da parte di tutti i settori e al fine di consentire l 'immediata applicazione dell 'apprendistato professionalizzante già allo scadere del periodo transitorio, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo Interconfederale in data 18 aprile 2012
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