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  Dicembre 2012

Articoli n?03
Aprile 2012
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Riforma del LAVORO Cosa cambia


Riforma del LAVORO Cosa cambia

Tra le novità, la "promozione" del contratto di apprendistato a rapporto di lavoro di "ingresso" per i neo-occupati, che ne fruiranno per almeno 6 mesi

di Giuseppe Baselice, Area Relazioni Industriali Confindustria Salerno tel. 089.200829 - g.baselice@confindustria.sa.it


Il Governo ha predisposto un disegno di legge per procedere alla riforma dei contratti di lavoro. La bozza di norma contiene numerosi punti di rottura con l'attuale assetto. Nonostante la potenziale mutabilità della legge, è opportuno prendere confidenza con i capisaldi della riforma.

Modifiche all'articolo 18: la riforma prevede la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere al licenziamento in soli due casi. Il primo è fondato sul cosiddetto "illecito disciplinare" per giustificato motivo soggettivo. In questo caso il licenziamento potrà essere revocato dal giudice adito, il quale potrà decidere, alternativamente, o per il reintegro (accompagnato dagli arretrati) o per il riconoscimento di una indennità pari ad un importo equivalente al valore di 15‑27 mensilità. L'altra ipotesi riguarda il giustificato motivo oggettivo per esigenze tecniche, produttive o organizzative. In tali casi è obbligatorio instaurare il tentativo di conciliazione col lavoratore. Il ricorso a case ulteriori di licenziamento (ad esempio per motivi discriminatori) comporta, oltre al reintegro, il riconoscimento di un risarcimento, pari a 5 mensilità. Previsto l'inserimento di un rito civile appositamente dedicato al lavoro, allo scopo di ridurre drasticamente i tempi del processo.

Ammortizzatori sociali: entrerà in vigore l'ASPI, ossia l'assicurazione sociale per l'impiego, che sostituirà le attuali indennità di mobilità.
Per poterne beneficiare saranno necessari almeno due anni di anzianità contributive, di cui 52 settimane nell'ultimo biennio. Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), non saranno ammesse autorizzazioni in caso di cessazione di attività d'impresa. Per i lavoratori che raggiungessero i requisiti per la pensione nei 4 anni successivi l'accesso agli ammortizzatori, è previsto un esodo di "solidarietà", con costi a carico del datore di lavoro.

Accesso al mercato del lavoro: il contratto di apprendistato è promosso a rapporto di lavoro di "ingresso" per i neo‑occupati, che ne fruiranno per almeno 6 mesi. Tuttavia, per continuare ad assumere con tale contratto, sarà necessario confermare almeno il 50% degli apprendisti pregressi. Viene ridotto, però, il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati da mantenere in impresa: passa da 1/1 al più agevole 3/2.

Rapporti parasubordinati: limitato fortemente il ricorso ai contratti a progetto. In particolare, la riforma prevede che in presenza di progetti "generici" (ad esempio perché si limitano a riprodurre l'oggetto sociale d'impresa), il giudice adito
disponga per l'assunzione a tempo indeterminato. Previsto l'incremento in misura sensibile delle aliquote contributive applicate per tali contratti. Con una singolare previsione, poi, è disposto che i titolari di partita IVA che fatturino ad un unico committente più del 75% del proprio fatturato si vedano trasformare il rapporto di lavoro in uno di tipo subordinato. Limitato fortemente anche il ricorso all'associazione in partecipazione. Mentre, allo stato, tale facoltà è estesa a qualunque soggetto, anche senza vincoli familiari, la bozza di riforma prevede l'utilizzo dell'associazione solo nel caso di familiari di primo grado.

Contratto a termine: più agevole il ricorso al contratto a tempo determinato. Tuttavia, la maggiore facilità di utilizzo del contratto è compensata da un incremento da corrispondersi sulle aliquote contributive, che sono previste in misura maggiorata dell'1,4%. Lo stop fra due contratti a termine dovrà essere almeno pari a 60‑90 a giorni, a seconda della durata del contratto sottoscritto.

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