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  Dicembre 2012

Articoli n?03
Aprile 2012
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La mediazione civile alla prova dei NUMERI

I dati disponibili si rivelano incoraggianti: l'esito favorevole della mediazione si attesta al 52%

Marco Marinaro Avvocato
Avvocato Cassazionista
Professore a contratto SSPL Univ. Napoli Federico II, SSPL Univ. Salerno Seconda Univ. Napoli e Univ. Molise Conciliatore e Arbitro della Camera Consob
www.studiolegalemarinaro.it

Il 20 marzo 2012 segna il passaggio a regime dell'obbligatorietà in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Infatti, dopo un differimento di un anno è entrato in vigore quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale il tentativo preventivo di mediazione anche per la materia condominiale e per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
La particolare diffusione di tale tipologia di liti (soprattutto quelle per la r.c. auto) ha suscitato notevole interesse, richiamando altresì l'attenzione sulle altre materie dell'obbligatorietà entrate in vigore ormai da un anno (ad es. la materia dei contratti bancari, finanziari ed assicurativi, strettamente connessa alla quotidiana attività dell'impresa).
Nei mesi che hanno preceduto questa definitiva svolta, sono state spesso evidenziate le numerose difficoltà organizzative e soprattutto culturali che molteplici dubbi e perplessità hanno sollevato soprattutto in seno all'avvocatura.
È innegabile che scelte così radicali e innovative rispetto a consolidate consuetudini e tradizioni culturali richiedano tempi più o meno lunghi perché possano divenire patrimonio comune e condiviso di una collettività.
Come è altrettanto innegabile che una disciplina normativa che rinnovi profondamente un istituto, necessiti di tempi adeguati di rodaggio e appaia necessariamente perfettibile, dovendosi progressivamente coordinare alle normative preesistenti sulle quali è destinata ad incidere richiedendo in base alla concreta applicazione possibili modifiche utili al riallineamento della stessa agli obiettivi prefissati.
In questo quadro si è articolato il dibattito che sembra restare ancora per qualche verso sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale circa la questione di legittimità costituzionale relativa alla obbligatorietà che, nei prossimi mesi, dovrebbe definitivamente consentire agli operatori (in qualunque senso si pronuncerà) di sciogliere ogni riserva sulla disciplina che ormai da due anni ha destato l'attenzione sui temi della mediazione e più in generale dei procedimenti di A.D.R..
Suscitano quindi particolare interesse i più recenti dati pubblicati annualmente con il rapporto della World Bank ("Doing business"), le statistiche trimestrali ufficiali sulla mediazione rese note dal Ministero della Giustizia e anche quelle di Consumers' Forum sulle negoziazioni paritetiche. Il rapporto della Banca Mondiale annualmente consente di fare il punto sulla situazione della giustizia civile in Italia nel confronto con gli altri 182 paesi esaminati. Come ogni anno il dato appare molto preoccupante in quanto l'Italia viene collocata soltanto al 158° posto della graduatoria (perdendo ancora una posizione rispetto al rapporto 2011) e, considerato che gli Stati Uniti sono al 7° posto, la Germania all'8°, il Regno Unito al 21° e la Spagna al 54°, ne emerge una situazione che non rassicura gli imprenditori esteri che utilizzano anche tale indagine per valutare l'opportunità di investire in Italia. Il rapporto esamina soltanto alcuni dati, che attengono in particolare alla durata del processo ed ai suoi costi e secondo i numeri indicati, la durata del processo italiano è di ben 1.210 giorni con un costo pari al 29,9% del valore della causa.
A questi numeri si aggiungono le stime fornite da Confindustria in base alle quali il peso dell'arretrato delle cause civili (pari ad oltre 5,5 milioni di processi) costa al paese circa 96 miliardi di mancata ricchezza: abbattere il 10% dei tempi della giustizia civile porterebbe ad un incremento dello 0,8% del Pil (e ciò corrisponde in termini economici a circa un milione di procedimenti). Secondo queste stime dunque l'azzeramento dell'arretrato civile potrebbe far guadagnare ben il 4,8% del Pil. Ma particolare attenzione viene riservata alle statistiche trimestrali sulla mediazione civile rese note dal Ministero della Giustizia e relative al periodo 1° ottobre‑31 dicembre 2011. I numeri sono in progressiva e costante crescita, tanto che si registra un sostanziale raddoppio dei procedimenti di mediazione iscritti nell'ultimo trimestre rispetto a quelli iscritti nel primo semestre di riferimento (da 33.808 a 60.810).
Tuttavia, tali dati, che appaiono deludenti se la mediazione viene considerata quale strumento (unico) per deflazionare la giustizia civile, preludono ad una valutazione circa l'effettiva efficacia della mediazione quando questa (pur se in ossequio ad un obbligo di legge) viene svolta dalle parti in contesa. In questa prospettiva i dati sono sempre incoraggianti, in quanto l'esito favorevole della mediazione si attesta al 52%.
Da segnalare anche il terzo il rapporto annuale di Consumers' Forum sulle negoziazioni paritetiche. Dall'indagine emerge la conferma dell'utilità di strumenti semplici e facilmente accessibili, che consentano di risolvere controversie di modesto rilievo economico. Il modello è semplice ed efficace e di recente è stato riconosciuto dal Parlamento Europeo che ha lo ha definito una best practice (Risoluzione del 25 ottobre 2011).
Le domande di conciliazione sono state gestite dalle commissioni composte da rappresentanti delle associazioni di consumatori e delle stesse imprese e per l'anno 2011 hanno riguardato per il 72% il settore della telefonia, il 16% energia, il 7% servizi e uffici postali, il 3% trasporti, il 2% banche e servizi finanziari. L'Europa indica in 90 giorni il termine per definire una controversia di consumo in conciliazione ed in alcuni settori, come ad esempio nella telefonia e nel settore dei trasporti, alla conciliazione paritetica ne bastano anche la metà. In media le commissioni paritetiche giungono ad individuare una proposta entro 70 giorni con la necessità di un solo incontro per la definizione del merito della controversia con una percentuale di accordi raggiunti pari al 96% nel settore tlc, 92% in quello postale, 88% nei trasporti, 78% nel comparto energia, 79% nel settore bancario e finanziario.
Queste procedure per le quali vi è una particolare predilezione da parte delle associazioni dei consumatori, trovano anche un notevole attenzione da parte delle grandi imprese che sembrano preferirle alla mediazione in quanto la negoziazione (seppur "paritetica") consente una gestione diretta e non mediata della controversia ai fini di una rapida ed economica soluzione della lite.


LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Con decorrenza dal 21 marzo 2011 in talune materie è stato previsto l'obbligo di avviare un tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, e in particolare:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari

Dal 20 marzo 2012 anche nelle seguenti materie:
- condominio
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

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