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  Dicembre 2012

Articoli n?03
Aprile 2012
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AIUTO alla crescita economica

La finalità della misura è ridurre le imposte derivanti dal finanziamento del capitale di rischio e la riduzione dello squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e aziende che lo fanno con capitale proprio

 Nicola Fiore
Dottore Commercialista Revisore Contabile - nicola.fiore@commercialistisalerno.it


L' art. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 ha introdotto il cosiddetto "Aiuto alla crescita economica" (ACE). Si tratta di un'agevolazione concernente la detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto rispetto ad una "base" rappresentata dal patrimonio netto 2010 sottratto l'utile di esercizio.
Le finalità dell'intervento sono la riduzione delle imposte derivanti dal finanziamento del capitale di rischio e la riduzione dello squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e aziende che lo fanno con capitale proprio, con conseguente rafforzamento della struttura patrimoniale.
L'agevolazione riprende molti aspetti della Dual Income Tax (DLgs. 466/97). In assenza di chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sull'ACE si devono riprendere i "vecchi" chiarimenti in materia di DIT. L'ACE si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, l'agevolazione verrà determinata nel modello UNICO 2012.
Possono beneficiare dell'ACE: le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti; le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
L'ACE si sostanzia, nella deduzione, quale variazione in diminuzione di una frazione degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo d'imposta. Ai fini del calcolo del beneficio fiscale occorre tener conto: delle modalità di determinazione del "nuovo capitale proprio"; dei criteri di determinazione dell'ammontare deducibile dal reddito d'impresa; delle modalità di calcolo dell'imposta.
Il "nuovo capitale proprio" si sostanzia nella variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31dicembre 2010. Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio: i conferimenti in denaro; gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati alle riserve non disponibili. Rilevano come variazioni in diminuzione del capitale proprio: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
L'ammontare detassato è determinato applicando alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, differenza assunta nel limite del patrimonio netto, un "coefficiente di remunerazione" che, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 è stabilito nel 3%.
Tale ammontare va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato" della società. L'agevolazione consente di ridurre l'IRES, l'IRPEF e le addizionali, ma non esplica efficacia ai fini IRAP. La base moltiplicata per il coefficiente del 3% che non si è potuto utilizzare per incapienza del reddito va in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

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