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  Dicembre 2012

Articoli n?03
Aprile 2012
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INAIL-Osservatorio della Sicurezza a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dipartimento Processi Organizzativi ex-ISPESL


AMBIENTI CONFINATI Qualificazione delle imprese e dei lavoratori


Le modalità operative adottate durante le attività devono mettere in pratica gli accorgimenti necessari a eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute degli addetti


«La principale causa di infortuni in "ambienti confinati" è la scarsa consapevolezza, da parte
degli operatori, del rischio di formazione di atmosfere pericolose.
Fondamentale risulta quindi la "formazione del personale"»

di Francesco Taurasi Tecnologo INAIL, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento territoriale di Avellino f.taurasi@inail.it

Per "ambienti confinati" si, intendono tutti quegli ambienti circoscritti, aventi limitate aperture di accesso e ventilazione naturale sfavorevole, all'interno dei quali non è possibile escludere la formazione di sostanze nocive o di gas quali silos, serbatoi e recipienti, cisterne su autocarri, cisterne interrate, vasche di raccolta, tombini, fogne, cunicoli, gallerie, stive di imbarcazioni e simili in cui potrebbe verificarsi un evento incidentale tale da causare infortunio grave o con pericolo di morte.
Alcuni luoghi sono immediatamente riconducibili a uno spazio confinato, mentre altri come, per esempio, le vasche degli impianti di depurazione non hanno dimensioni anguste, ma l'accumulo di sostanze tossiche sul fondo di tali vasche e il conseguente sviluppo di gas nocivi durante le operazioni di pulizia possono trasformarle in ambienti in cui è molto alto il rischio di avvelenamento.
A fronte di un trend crescente di infortuni mortali tragicamente accaduti in ambienti confinati (Molfetta maggio 2008, Mineo luglio 2008, Sarroch maggio 2009 e Capua settembre 2010) è stato chiesto l'innalzamento delle misure di prevenzione, controllo e tutela della salute dei lavoratori. A seguito di ciò è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011. Il provvedimento adottato in attuazione degli artt. 6 comma 8, lettera g), e 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in vigore dal 23 novembre 2011, introduce misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Impone la completa conoscenza dei rischi presenti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore. I provvedimenti introdotti riguardano la preparazione, la formazione, i DPI, le competenze professionali dei lavoratori e delle imprese che saranno le uniche a potere operare in tali ambienti; la conoscenza delle misure di sicurezza e l'adde‑ stramento complementare alla valutazione di tutti i rischi.
La principale causa di infortuni in caso di accesso in "ambienti confinati" è la scarsa consapevolezza, da parte degli operatori, del rischio di formazione di atmosfere pericolose (asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive).
Si intuisce il ruolo fondamentale della "formazione del personale" sui fenomeni che contribuiscono a generare un'atmosfera pericolosa, sulle misure di protezione da adottare in caso di accesso e sulle procedure da attivare in caso di emergenza.
La tendenza a sottovalutare il fenomeno infortunistico relativo all'accesso in tali ambienti si riscontra soprattutto in aziende che svolgono tale tipo di attività in maniera occasionale e saltuaria. Tale sottovalutazione comporta scarsa e inadeguata pianificazione del processo lavorativo, mentre si ribadisce la necessità di effettuare la valutazione dei rischi, ponendo specifica attenzione alla presenza di sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili.
L'articolo 1 del DPR 177/2011 impone criteri e procedure di qualificazione a chiunque intenda svolgere lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, definiti al comma 2 come luoghi in cui si rinvengano le condizioni di rischio di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008.
L'art. 1, comma 3 puntualizza che il provvedimento si applica in talune sue parti a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgono "in proprio" (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo), i lavori in parola e in altre sue parti nelle ipotesi che i lavori vengano svolti da una impresa appaltatrice o da lavoratori autonomi.
In tal modo, si impone a tutte le realtà produttive nelle quali si svolgano lavori "in ambienti sospetti di inquinamento o confinati" una qualificazione, delle imprese e dei lavoratori autonomi superiore a quella oggi imposta, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall'altro, si identificano procedure di particolare rigore nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.
L'articolo 2 del DPR 177/2011, esprime il principio che «Qualsiasi attività lavorativa, in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di determinati requisiti», i quali, pertanto, hanno valenza obbligatoria per qualsiasi operatore, sia datore di lavoro
committente che appaltatore, che lavoratore autonomo.
In relazione alle attività lavorative in tali ambienti non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltati, evidenziando la assoluta inderogabilità del principio per cui le attività di riferimento possano essere svolte solo da imprese e/o lavoratori autonomi adeguatamente qualificati, secondo i livelli imposti dal regolamento. Dall'esito della valutazione del rischio vengono definite le misure di prevenzione e protezione specifiche indicate nelle procedure di lavoro.
Tali procedure devono essere scritte, precise e dettagliate per ogni fase lavorativa indicando le criticità e i corretti modi di operare: individuazione delle persone e delle competenze, identificazione dei rischi in ogni fase lavorativa, e le modalità di lavoro nonché i dispositivi collettivi di prevenzione e protezione, i DPI, la segnaletica, compresa quella per la delimitazione dell'area, le procedure per gestire l'emergenza.
Le modalità operative messe in atto e adottate durante le attività devono mettere in pratica gli accorgimenti necessari a eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'articolo 3 del DPR 177/2011, ai commi 1 e 2 identifica le procedure di sicurezza da applicare ove i lavori vengono dal datore di lavoro appaltati o affidati a lavoratori autonomi (ipotesi regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro deve valutare preliminarmente il rischio in ambienti confinati e l'accesso ai luoghi di lavoro deve avvenire soltanto dopo aver adottato le necessarie misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali.
Il principio generale di tutela cui attenersi è quello di operare dall'esterno dell'ambiente pericoloso (attrezzature manovrate a distanza per l'ispezione, la bonifica e il controllo dello spazio confinato). Soltanto quando è dimostrabile che non vi è una modalità di operare dall'esterno è possibile accedere all'area pericolosa attuando tutte le misure specifiche e generali di prevenzione e protezione per i lavoratori e per gli addetti al soccorso e al salvataggio.

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